Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.
(1) Le modalità ed i termini contenuti negli articoli 6 e 7 per la concessione dei contributi non si applicano per l'erogazione dei contributi sulle spese eseguite dalle organizzazioni di cui all'articolo 2 per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura degli uffici.
(2) Alle domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 le organizzazioni degli agricoltori devono allegare l'estratto della delibera dell'organo competente riguardante l'approvazione degli acquisti o dei lavori, una descrizione dell'organizzazione stessa ed ogni altra documentazione richiesta dall'amministrazione provinciale. 5)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2.