(1) Entro la data di cui al comma 2 dell'articolo 10 è altresì definito l'accordo tra il Governo e il Presidente della giunta regionale che individua:
(2) Nell'ambito della definizione dell'accordo si provvede altresì alla ricognizione congiunta delle modalità di applicazione dell'articolo 9.
(3) Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 1. si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di deleghe di competenze statali alla regione.10)