(1) Al personale di cui all'articolo 11 del presente allegato spetta a decorrere dal 1° gennaio 2002 il trattamento economico previsto all'articolo 3 del presente allegato.
(2) Per il personale di cui al comma 1 non in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca per l'accesso dall'esterno "B", è organizzato dalle aziende sanitarie entro 6 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto collettivo, un percorso formativo volontario di 20 ore - fuori orario di servizio - con relativo esame orale conclusivo obbligatorio riguardante la conoscenza della lingua italiana e tedesca in merito alla propria attività professionale riferita alla documentazione infermieristica e l'interpretazione di un piano di assistenza ovvero sulla documentazione clinica nell'ambito del proprio profilo professionale. Le stesse aziende sanitarie determinano le modalità di svolgimento del percorso formativo nonché la composizione della commissione esaminatrice sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. La commissione esaminatrice rilascia un certificato di superamento dell'esame valido solo per la specifica progressione sanitaria.
(3) Qualora l'esito dell'esame dovesse risultare positivo, la progressione professionale di cui all'articolo 26 del presente contratto collettivo agisce retroattivamente a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali.
(4) Al personale di cui al comma 2 che non abbia superato il primo esame, è concessa la possibilità di partecipare ad un'ulteriore esame che ha luogo entro 6 mesi dalla conclusione del primo. Qualora l'esito dell'ulteriore esame dovesse risultare positivo, la progressione professionale di cui all'articolo 26 del presente contratto collettivo decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di superamento dell'esame.
(5) Al personale in aspettativa nonché al personale che presenta domanda di riammissione in servizio viene notificata la possibilità di partecipare al percorso formativo con relativo esame orale conclusivo di cui al comma 2 alle condizioni ivi previste. Questo può partecipare all'ulteriore esame di cui al comma 4.
(6) Al personale di cui al presente articolo spetta comunque il diritto di presentare in qualsiasi momento l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca per l'accesso dall'esterno "B", a prescindere dal superamento degli esami qui previsti. In tal caso la progressione professionale di cui all'articolo 26 del presente contratto collettivo decorre con gli stessi termini di cui al presente articolo ovvero dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di presentazione dell'attestato.
(7) Per coloro che presentano l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca per l'accesso dall'esterno "B" nel periodo da gennaio 2002 entro la fine della sessione dell'esame organizzato dalle aziende, la progressione professionale di cui all'articolo 26 del presente contratto collettivo agisce retroattivamente a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali. 4)