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In vigore al: 17/07/2014

Delibera 10 giugno 2014, n. 688
Progetti glottodidattici e insegnamento di discipline non linguistiche secondo modalità didattiche CLIL nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana

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1. l'attivazione a partire dall'anno scolastico 2014/2015 di progetti scientificamente assistiti e valutati nelle quarte e/o quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado in lingua italiana con insegnamento in periodi determinati di discipline non linguistiche in lingua tedesca, inglese e/o in altre lingue con modalità didattiche CLIL orientati alla riforma statale della scuola secondaria di secondo grado (articolo 8, comma 2, lettera b, del DPR 15 marzo 2010, n. 88, nonché articolo 6 e articolo 10, commi 5 e 6 del DPR 15 marzo 2010, n. 89). I docenti coinvolti devono essere in possesso delle qualificazioni prescritte.

L’intendenza scolastica è responsabile dell’assistenza scientifica di tali progetti;

2. i criteri e le indicazioni per la realizzazione dei progetti contenuti nell’allegato 1 che è parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Allegato

Criteri e indicazioni che trovano applicazione, nell’ambito dell’autonomia scolastica, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana per l’insegnamento di discipline non linguistiche in tedesco e in lingue straniere con modalità didattiche CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Premessa

Gli insegnamenti della madrelingua italiana, della seconda lingua tedesca e di una o più lingue straniere sono parte costitutiva del curricolo di tutti i gradi di istruzione.

Le scuole elaborano un piano di promozione plurilinguistica in una visione progettuale pluriennale, secondo prospettive di sviluppo organiche e coordinate che comprendono l’insieme complessivo delle attività glottodidattiche, sulla base dei bisogni formativi delle alunne e degli alunni e in coerenza con l’indirizzo specifico della scuola.

Tali progetti devono:

• incrementare le competenze linguistiche delle alunne e degli alunni in tutte le materie linguistiche e mettono al centro lo sviluppo della capacità espressiva di chi studia; applicano anche metodi di apprendimento linguistico naturale, senza ledere il principio dell’insegnamento in madrelingua, secondo l’articolo 19 dello Statuto di Autonomia;

• coinvolgere tutte le materie con il loro specifico contributo all’incentivazione linguistica ed utilizzano le attività interdisciplinari e le occasioni di partenariato per l’insegnamento linguistico mirato;

• puntare sulla stretta collaborazione tra gli insegnanti delle materie linguistiche nel senso di una didattica linguistica comune indicando come possibile strumento di apprendimento, riflessione e documentazione il Portfolio delle lingue europee.

La presente deliberazione prevede che i contenuti e i saperi trattati nell’ambito di progetti linguistici o tramite l’insegnamento di discipline non linguistiche impartite in L2 o in lingue straniere si raccordino con quelli impartiti in madrelingua.

Contestualmente le scuole sono tenute a definire le misure di tutela e promozione a sostegno della lingua di insegnamento italiana.

Le scuole sono tenute ad inserire tutte le attività tese alla promozione del plurilinguismo nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.).

Tutti i progetti linguistici:

• prevedono, in ogni caso, la verificabilità e la valutabilità in madrelingua dei saperi appresi in altra lingua; in tal modo, nel rispetto delle previsioni normative dall’articolo 19 dello Statuto di autonomia, i saperi impartiti e le competenze raggiunte in altra lingua si raccordano con gli insegnamenti impartiti in madrelingua;

• riservano la valutazione intermedia e finale delle competenze raggiunte al docente di disciplina, appartenente all’organico della scuola, nella sua funzione di membro del Consiglio di classe in sede di scrutinio;

• rispettano le garanzie democratiche di consultazione preventiva della componente genitoriale (e ove previsto anche di quella studentesca) previste dalle procedure di elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa di cui all’articolo 4 della legge provinciale n. 12/2000;

• sono fondati su obiettivi espliciti, su percorsi d'azione chiaramente prefigurati, su prestazioni professionali coordinate e su adeguate modalità didattiche;

• possono essere riconfermati e proseguiti.

Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana trovano applicazione i seguenti:

criteri e indicazioni:

1. Le scuole, nell’ambito della propria autonomia, possono attivare progetti didattici finalizzati a un più efficace apprendimento della seconda lingua e delle altre lingue presenti nel curricolo di scuola.

2. Contestualmente all’attivazione di tali progetti le istituzioni scolastiche curano anche un adeguato consolidamento della competenza della madrelingua come fattore di efficacia per l’apprendimento di ulteriori lingue.

3. Tutti i progetti glottodidattici, sia nella loro fase progettuale e organizzativa che in tutte le successive fasi di concreta attuazione, sono parti costitutive del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). Essi possono avere anche durata pluriennale.

4. Nei limiti delle risorse professionali disponibili è consentita l’eventuale compresenza di più docenti.

5. Per quanto attiene specificatamente ai progetti linguistici che privilegiano l’approccio metodologico CLIL (Content and Language Integrated Learning: mediante il quale viene utilizzata un’altra lingua per la trasmissione e l’apprendimento di contenuti disciplinari e di lingua, con l’obiettivo di promuovere la padronanza sia dei contenuti disciplinari che della lingua nella prospettiva di precisi traguardi predefiniti1)) valgono i seguenti criteri:

a) tali progetti possono coinvolgere parti di programma appartenenti ad ambiti disciplinari non linguistici che devono inderogabilmente raccordarsi con i saperi disciplinari impartiti in lingua madre;

b) tali progetti possono avere durata pluriennale, di norma non superando il 50 % del monte ore annuale della disciplina coinvolta.

c) i docenti coinvolti in tali progetti devono garantire il possesso di accertate competenze disciplinari, linguistiche (madrelingua o competenza linguistica corrispondente al livello C1 della scala QCER per progetti in L2; livello C1 della scala QCER per progetti in lingua straniera per le scuole secondarie di primo e secondo grado) e competenze relative alla didattica delle lingue con metodologia CLIL, acquisite attraverso specifici Corsi di perfezionamento universitari secondo la normativa nazionale vigente: art. 14 del Decreto n. 249, emanato il 10 settembre 2010 dal MIUR; Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 della Direzione Generale per il Personale scolastico, requisiti per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera; nota 240 del 16 gennaio 2013 del MIUR, norme transitorie su requisiti per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. L´Intendenza scolastica sostiene comunque l´attivazione di percorsi formativi e di sostegno professionale, coerenti con il profilo didattico, adottati in autonomia dalle rispettive scuole.

6. La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti e delle competenze, al termine di ciascun periodo di valutazione ha luogo nel rispetto dei seguenti criteri:

• nel caso di progetti che si realizzano con l’impiego di insegnanti esterni al Consiglio di classe (sia appartenenti alla stessa scuola che ad altra istituzione scolastica), la valutazione spetta al docente titolare di disciplina appartenente al piano organico della scuola; per la determinazione di dette valutazioni il docente titolare si avvale anche di elementi di giudizio e di contributi valutativi forniti dagli altri insegnanti coinvolti nel progetto;

• nel caso di progetti che si realizzano con l’impiego di docenti di disciplina e di lingua appartenenti allo stesso Consiglio di classe, ciascun docente valuta la progressione degli apprendimenti e il raggiungimento delle competenze nella propria disciplina;

• in entrambi i casi, nell’esprimere la propria valutazione, il docente titolare di disciplina (appartenente al piano organico della scuola e membro di diritto del Consiglio di classe) tiene conto anche del livello di acquisizione, da parte delle alunne e degli alunni, dei contenuti trattati in altra lingua.

7. La conferma e la prosecuzione dei progetti linguistici è correlata a una positiva valutazione annuale o pluriennale degli esiti da parte della scuola. Gli esiti dell’autovalutazione sono portati a conoscenza degli organi collegiali e resi accessibili al pubblico.

8. Le prestazioni di servizio indicate nel contratto collettivo del personale docente e le risorse finanziarie e professionali disponibili nella scuola costituiscono limiti oggettivi alla progettazione e all’attuazione dei progetti. Le istituzioni scolastiche realizzano i progetti utilizzando anche le diverse possibilità previste dalle normative vigenti (scambi docenti, alunni, partenariati, ecc).

 

1)
(Maljers, Marsh, Wolf, Genesee, Frigols-Martin, Mehisto, 2010 – in Programma–quadro Europeo per la formazione di insegnanti-CLIL)
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