In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 17/07/2014

Delibera 18 marzo 2014, n. 317
Criteri e modalità per il rimborso dell'importo dell'IVA non recuperabile e non rendicontabile - Integrazione

Allegato

Criteri e modalità per il rimborso dell’importo dell’IVA non recuperabile e non rendicontabile ai sensi dell’articolo 12 bis, comma 6 della legge provinciale n. 11/98.

1. Oggetto dell’aiuto

I presenti criteri e modalità stabiliscono, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 6 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, le disposizioni per il rimborso dell’importo dell’IVA non recuperabile e non rendicontabile derivante dalla gestione degli aiuti e degli interventi all’interno del fondo FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

2. Beneficiari dell’aiuto

I beneficiari diretti degli aiuti sono i Comuni della Provincia autonoma di Bolzano e le comunità comprensoriali, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario nonché le associazioni di imprese agricole operanti nella Provincia autonoma di Bolzano.

3. Spese ammissibili

I presenti aiuti possono essere concessi per la copertura della spesa relativa all’IVA, non recuperabile e non rendicontabile, effettivamente sostenuta per la realizzazione di progetti finanziati ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano 2007 – 2013 relativamente alle seguenti misure:

- Misura 115, Avviamento di servizi d’assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza, per le aziende agricole e silvicole;

- Misura 125, Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, limitatamente alla parte agricoltura;

- Misura 313, Incentivazione delle attività turistiche, limitatamente ai progetti inerenti sentieri turistici;

- Misura 321, Servizi essenziali per la popolazione rurale, limitatamente al risanamento della viabilità rurale;

- Misura 322, Riqualificazione e sviluppo dei villaggi, esclusivamente progetti realizzati nell’ambito dell’Asse 4 LEADER.

4. Misura dell’aiuto

La spesa relativa all’IVA, non recuperabile e non rendicontabile effettivamente sostenuta, é finanziata con la stessa percentuale di contributo pubblico concessa in fase di approvazione della domanda d’aiuto, adottando il tasso di aiuto pubblico previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 per ciascuna delle misure indicate al precedente punto 3.

5. Presentazione e istruttoria delle domande d’aiuto

La domanda d’aiuto presentata ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 per le misure ed i beneficiari indicati rispettivamente ai punti 2 e 3 costituisce contestualmente anche domanda d’aiuto relativamente al rimborso dell’IVA. L’istruttoria della domanda d’aiuto ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 comprende anche l’istruttoria relativamente all’aiuto di cui sopra.

6. Anticipo e liquidazione dell’aiuto

Il rimborso dell’importo-IVA non recuperabile e non rendicontabile derivante dalla gestione degli aiuti e degli interventi all’interno del fondo FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - viene liquidato dall’Organismo Pagatore della Provincia di Bolzano, che provvede altresì a liquidare gli aiuti supplementari provinciali nei limiti autorizzati dalla Commissione europea con il Programma di sviluppo rurale del fondo FEASR.

Al fine della liquidazione di anticipi, acconti e della liquidazione finale si applicano le stesse procedure previste per il corrispondente aiuto cofinanziato.

7. Controlli

I controlli vengono effettuati contestualmente ai controlli eseguiti per il corrispondente aiuto cofinanziato.