(1) L’Art. 4 (, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9, l’articolo 6, l’articolo 8, l’articolo 13, commi 2 e 3, gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, commi 1, 2, 3 e 4, nonché l’articolo 25 entrano in vigore giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, commi 5 e 6, gli articoli 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, l’articolo 23, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l’articolo 24 entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.)
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.