(1) L’avvio e il trasferimento dell’attività commerciale o l’ampliamento della superficie di vendita devono essere preceduti da comunicazione al comune territorialmente competente. La comunicazione deve contenere:
(2) Nei 60 giorni a seguire il comune verifica l’esistenza dei requisiti di cui al comma 1 nonché dei requisiti igienico-sanitari dei locali destinati alla vendita.
(3) Il sindaco ordina la chiusura immediata dell’attività commerciale, qualora siano riscontrati l’assenza di una o più condizioni per l’attivazione, il trasferimento o l’ampliamento dell’attività commerciale.