AnlageCriteri per la determinazione degli indennizzi per limitazioni in aree di tutela dell’acqua potabile.
(Art. 17 legge provinciale n. 8 del 18/06/2002)
1. CRITERI GENERALIIl diritto ad indennizzo sussiste se:si verifica effettivamente una limitazione della normale attivitá agricola e forestale
oppure se l'applicazione dei vincoli della zona tutela acque comporta costi aggiuntivi al proprietario.
Inoltre a tale diritto di indennizzo per particolari limitazioni , per le superfici nella zona di tutela acque sará corrisposto un indennizzo annuale forfetario quale compenso per le limitazioni generali, come per esempio spese dovute per ulteriori autorizzazioni e pareri, eventuali restrizioni per lo svolgimento della normale attivitá ecc.
L'indennizzo per limitazioni all'utilizzo agricolo - forestale verrá determinato in base al consueto utilizzo, cioé quello normalmente praticato su aree con caratteristiche simili (quota, esposizione, morfologia, tipo di suolo, ecc.). Le ripartizioni 31 (agricoltura) e 32 (foreste) determineranno quale sia l'utilizzo consueto del terreno.
Con costi aggiuntivi si intendono i costi, che risultano al proprietario del fondo dall'applicazione dei vincoli della zona di tutela acque (p.es. spostamento di pozzi di dispersione al di fuori della zona di tutela). Si applicano i seguenti principi: Gli indennizzi vengono corrisposti di principio annualmente.
Indennizzi per costi aggiuntivi (p.es. interventi costruttivi) vengono liquidati in unica soluzione.
Costi aggiuntivi che potrebbero verificarsi in futuro, vengono indennizzati nel momento in cui devono essere sostenuti.
Se l'indennizzo totale spettante al singolo proprietario non ammonta ad almeno 26,00€ questo non verrá pagato.
2. DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI2.1 Indennizzo forfetarioL'indennizzo forfetario viene pagato per tutti i fondi compresi nella zona di tutela acque ad eccezione di quelli identificati nel piano urbanistico come ghiacciaio/zona rocciosa, bosco, verde alpino. L'indennizzo ammonta a 52,00€ per ettaro in zona B, a 26,00€ per ettaro i zona C annui. Per la zona A questo tipo di indennizzo non é previsto. Attraverso questo indennizzo forfetario vengono compensate limitazioni generali (eventuali spese dovute per ulteriori autorizzazioni e pareri, eventuali restrizioni per lo svolgimento della normale attivitá per esempio a causa del divieto di variare la destinazione d'uso del terreno, eventuali limitazioni nell'eseguire scavi o realizzare edifici) per le quali non é previsto altro tipo di risarcimento. 2.2. Zone ALe zone A hanno in genere un'estensione limitata (ordine di grandezza 100 – 1000 m²). Dato che vengono utilizzate esclusivamente per gli impianti di approvvigionamento idrico non è più possibile alcun utilizzo agricolo - forstale. Pertanto si indennizzerà l'intero ricavo del normale tipo di coltura: Coltura €/ha (min) - €/ha (max)frutticoltura 6926,00 - 8465,00viticoltura 6519,00 - 7968,00silomais 2394,00 - 2926,00patate 3005,00 - 3673,00barbabietola rossa 1783,00 - 2178,00cereale 560,00 - 685,00prato avvicendato 1579,00 - 1930,00prato stabilead 1 falciatura 407,00 - 498,00a 2 falciature 815,00 - 956,00a 3 falciature 1222,00 - 1494,00a 4 falciature 1630,00 - 1992,00pascolo 357,00 - 435,00bosco 331,00 - 405,00 In caso di zone A boschive di grandi dimensioni l'utilizzo forestale può essere effettuato parzialmente anche in futuro. L'indennizzo per il mancato utilizzo del bosco (331,00 – 405,00 €) viene corrisposto perciò soltanto per le aree che devono essere liberate dagli alberi. Per la rimanete parte della zona A viene corrisposto un indennizzo (52,00 €/ha) per compensare le maggiori difficoltà nell'utilizzo del bosco (per specifiche misure di sicurezza durante le attivitá, l'utilizzo di particolari tecniche, ecc.) 2.3. Zone B e C:Nella seguente tabella soro riportati i vincoli per i quali é previsto l'indennizzo: DIVIETI E LIMITAZIONI |
VALORE DELL' INDENNIZZO min - max | OSSERVAZIONI |
Divieto allo spargimento di concime liquido di origine animale | Frutticoltura - Viticoltura - silomais 193,00 patate 193,00 rape rosse 193,00 cereale 193,00 prato avvicendato 193,00 prato stabile ad 1 falciatura 166,00 a 2 falciature 166,00 a 3 falciature 166,00 a 4 falciature 193,00 pascolo - bosco -
| Dove normalmente viene praticato lo spandimento di concime liquido di origine zootecnica, viene riconosciuto il corrispondente valore del concime e gli oneri derivanti dallo smaltimento del concime di origine animale.
|
Zone da ripulire da alberi e cespugli e da mantenere a coltre erbosa
| frutticoltura 6926,00 - 8465,00 viticoltura 6519,00 - 7968,00 silomais 2394,00 - 2926,00 patate 3005,00 - 3673,00 rape rosse 1783,00 - 2179,00 cereale 560,00 - 685,00 prato avvicendato 1579,00 - 1930,00 prato stabile ad 1 falciatura 407,00 - 498,00 a 2 falciature 815,00 - 956,00 a 3 falciature 1222,00 - 1494,00 a 4 falciature 1630,00 - 1992,00 pascolo 356,00 - 435,00 bosco 331,00 - 405,00
| E´ dovuta la rendita relativa al tipo di coltura corrispondente. |
Divieto di utilizzo di qualsiasi tipo di concimazione | frutticoltura 6519,00 - 7835,00 viticoltura 6111,00 - 7470,00 silomais 2042,00 - 2483,00 patate 2653,00 - 3230,00 rape rosse 1431,00 - 1736,00 cereale 208,00 - 242,00 prato avvicendato 1227,00 - 1487,00 prato stabile ad 1 falciatura 166,00 - a 2 falciature 463,00 - 553,00 a 3 falciature 870,00 - 1051,00 a 4 falciature 1278,00 - 1549,00 pascolo - - bosco - -
| Viene indennizzata la rendita relativa al tipo di coltura corrispondente detratto il reddito ottenuto dal prato falciato. Dove normalmente viene praticato lo spandimento di colaticcio di origine zootecnica, viene riconosciuto il corrispondente valore del concime e e gli oneri derivanti dallo smaltimento del concime di origine animale.
|
Divieto di pascolo
| pascolo 356,00 435,00
| Solo nel caso che il pascolo rappresenti una pratica abituale.
|
Divieto all'utilizzo di pesticidi.
| frutticoltura 6111,00 - 7470,00 viticoltura 5703,00 - 6972,00 silomais 1579,00 - 1930,00 patate 2189,00 - 2677,00 rape rosse 968,00 - 1183,00 cereale - - prato avvicendato 764,00 - 934,00 prato stabile ad 1 falciatura - - - a 2 falciature - a 3 falciature 407,00 498,00 a 4 falciature 815,00 - 996,00 pascolo - bosco - | Viene indennizzata la rendita relativa al tipo di coltura corrispondente detratto il reddito ottenuto dal prato falciato. |