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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
Rideterminazione dei criteri per l’assistenza specialistica indiretta - Revoca della propria deliberazione n. 227 del 13 febbraio 2012

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Art. 2
Definizione

1. Quale assistenza specialistica indiretta di cui all’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, s’intende il rimborso da parte dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige di prestazioni mediche specialistiche fruite privatamente, dietro presentazione di una fattura o nota onoraria originale saldata, rilasciata da un medico specialista libero professionista o da una struttura non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.