(1) Il presente contratto concerne il periodo decorrente dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2002 per la parte economica e dal 1° settembre 2001 fino al 31 dicembre 2004 per la parte normativa, salvo quanto previsto dal comma 2. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali ed, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto. Lo stato giuridico del presente contratto decorre dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.
(2) Le norme risultanti dal rinnovo del CCNL concernenti il trattamento economico fondamentale nonché lo stato giuridico, diverse da quelle disciplinate dal presente contratto, trovano, con la stessa decorrenza prevista dal nuovo CCNL, applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1. Il presente CCP viene adeguato, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 434/96, agli aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico discendenti dal nuovo CCNL entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore dello stesso, con effetto dalla decorrenza prevista dal medesimo.
(3) Il presente CCP, alla scadenza prevista al comma 1, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCP.