(1) La Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, in collaborazione con l’ufficio provinciale competente in materia di caccia e pesca, sorveglia e documenta lo stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica, tenendo conto degli habitat e delle specie prioritarie ai sensi della direttiva habitat e delle specie di cui all’allegato I della direttiva uccelli, redigendo ogni sei anni un’apposita relazione.
(2) La relazione di cui al comma 1 contiene altresì informazioni relative alle misure di conservazione fissate dalla Giunta provinciale nonché la valutazione dell’impatto di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II della direttiva habitat.