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d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 39 (Interventi soggetti a concessione)

(1)  Sono soggetti ad apposita concessione:

  1. l’esecuzione di interventi che alterano in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei canali, nelle fosse e nei corsi d’acqua di bonifica;
  2. le variazioni e alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d’acqua e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
  3. la navigazione nei corsi d’acqua, il passaggio o l’attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto di detti corsi d’acqua ed argini nonché il transito con animali di ogni sorta;
  4. il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, sulle sponde e banchine dei corsi d’acqua e loro accessori e sulle strade nonché l’abbeveramento di animali di ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
  5. qualunque apertura, rottura, taglio o opera d’arte, e in genere qualunque innovazione nelle sponde e negli argini dei corsi d’acqua, diretta a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsiasi uso, o a scaricare acqua di scarico da abitazioni, edifici a destinazione produttiva o commerciale e simili, senza pregiudizio delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettera f);
  6. qualsiasi modificazione nelle paratoie e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d’acqua che fanno parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, le soglie delle bocche di derivazione, nell’intento di elevare stabilmente o temporaneamente il livello delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
  7. la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini;
  8. l’estrazione di erbe, ciottoli, ghiaia, sabbia ed altri materiali dai corsi d’acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;
  9. la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle e simili, anche in via provvisoria, sugli stessi corsi di acqua;
  10. la creazione di siepi, recinzioni, guardiavie o opere similari aventi un’altezza non superiore a 1,20 metri, quando vi sia un particolare interesse di un ente pubblico locale;
  11. qualsiasi tipo di costruzione e lo smovimento del terreno a una distanza da quattro a dieci metri dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle pareti esterne delle opere sotterranee o dalle banchine stradali;
  12. l’apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a una distanza dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde, scarpate e pareti da due a quattro metri, se l’escavazione del terreno è inferiore alla profondità delle opere di bonifica.
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