(1) La Giunta provinciale, anche su richiesta dei consorzi territorialmente interessati, può costituire consorzi di bonifica di secondo grado tra consorzi, se sussistono interessi comuni a più comprensori.
(2) Nell’organo amministrativo dell’ente di secondo grado i consorzi aderenti devono essere adeguatamente rappresentati in base ai criteri della superficie territoriale, del numero dei consorziati e dell’entità complessiva della contribuenza.
(3) Il consorzio di bonifica di secondo grado può deliberare l’ammissione anche di altri soggetti, pubblici e privati, che abbiano interesse a garantire l’esercizio delle derivazioni da invasi o da aste fluviali e a realizzare e gestire opere e servizi di interesse intercomprensoriale aventi finalità a carattere plurisettoriale. Il consorzio di bonifica di secondo grado può prevedere nei propri organi collegiali una adeguata rappresentanza dei predetti soggetti pubblici e privati.
(4) I consorzi di bonifica di secondo grado sono disciplinati dalla normativa prevista per i consorzi di bonifica, in quanto applicabile.