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a) Legge provinciale 13 ottobre 2008, n. 91)
Modifiche dell'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)

Pubblicata nel B.U. del 21 ottobre 2008, n. 43.

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata")

(1) - (27)2)

(28) Gli immigrati di cui all'articolo 5, comma 7, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge percepiscono il sussidio casa o hanno presentato regolare domanda per la concessione dello stesso, possono continuare a percepire il sussidio casa anche se non sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come modificato dalla presente legge.

(29) I limiti di reddito per la prima e seconda fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come rideterminati dal comma 15 del presente articolo, si riferiscono ai redditi dell'anno 2008. Per gli anni successivi essi saranno adeguati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

2)

I commi 1 fino a 27 dell'art. 1 recano modifiche alla L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.