(1) In caso d'invalidità, di morte o di sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, su richiesta da presentare entro sei mesi dall'evento, può essere conservata l'iscrizione nel Registro delle imprese per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
(2) Per le attività di cui al titolo II i requisiti professionali previsti possono essere dimostrati, anzichè dal titolare stesso, anche da un collaboratore o una collaboratrice.
(3) L'assessore o l'assessora provinciale all'artigianato può concedere per giustificati motivi la proroga del termine di cui al comma 1 per ulteriori due anni.