(1) Alle autovetture, agli autoveicoli per il trasporto promiscuo e ai motoveicoli destinati al trasporto di persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, si applica l'imposta provinciale di trascrizione in misura ridotta. 45)
(2) Salvo prova contraria, i veicoli di cui al comma 1 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro stato.
(3) Per i veicoli di cui al comma 1 l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in 51,65 euro per le autovetture e in 25,82 euro per i motoveicoli, ad esclusione dei motocicli, per i quali resta valida l'esenzione prevista dal decreto del Ministro delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 17 dicembre 1998, n. 294.
(4) In caso di contestuali richieste di trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) di più passaggi di proprietà consecutivi per il medesimo veicolo, l'imposta provinciale di trascrizione è dovuta soltanto per l’ultimo passaggio di proprietà, anche qualora esso non sia di competenza della Provincia autonoma di Bolzano. 46)
(5) La disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione per le richieste presentate dopo il sessantesimo giorno della sottoscrizione del primo passaggio di proprietà.47)