(1) 336)
(2) 337)
(2-bis) 338)
(2-ter) 339)
(3) 340)
(4) 341)
(5) 342)
(5-bis) Gli alloggi e le unità immobiliari ceduti dall'IPES ai sensi dell'articolo 42, comma 3-bis, della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, e successive modifiche, non possono essere alienati, neanche parzialmente, per un periodo di dieci anni dalla data di iscrizione nel libro fondiario del contratto di acquisto, anche agli effetti di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modifiche. Il relativo vincolo da assumere nel contratto di acquisto è annotato nel libro fondiario. 343)