(1) Come misura attiva per la protezione del clima è istituito, presso la Ripartizione provinciale Foreste, il fondo per le costruzioni in legno, finalizzato a incentivare l’utilizzo del legno quale materiale da costruzione con capacità di catturare l’anidride carbonica, e contestualmente per sostituire i materiali edili ad alta emissione di anidride carbonica.
(2) Il fondo è costituito per il periodo dal 2023 al 2030 e dotato annualmente di uno stanziamento di 1.200.000 euro. Annualmente è indetto un bando per l’assegnazione delle risorse finanziarie. La selezione dei progetti e la determinazione dell’ammontare degli incentivi sono effettuate da una commissione di esperti appositamente designata. La presentazione delle domande non dà diritto ad accedere direttamente alle risorse finanziarie del fondo, in quanto si tratta di un programma di incentivazione per la protezione del clima, attuato tramite un concorso per progetti sostenibili.
(3) Viene incentivata la realizzazione di edifici e manufatti a uso pubblico realizzati integralmente o prevalentemente in legno certificato proveniente da foreste gestite in modo sostenibile entro un raggio di 500 km.
(4) Possono accedere al fondo gli enti pubblici territoriali, quali comuni, comunità comprensoriali, amministrazioni separate di beni di uso civico e similari. Sono esclusi la Provincia autonoma di Bolzano e i suoi enti strumentali.
(5) La Giunta provinciale determina i criteri per beneficiare delle risorse finanziarie del fondo. 79)