Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 5 al B.U. 27 giugno 1995, n. 30.
(1) È abrogato il primo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, sostituito dall'articolo 7 della legge provinciale 17 febbraio 1966, n. 2 e modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 22 luglio 1968, n. 14