(1) Contro gli atti amministrativi, adottati dal Presidente della Provincia, dagli assessori provinciali e dai direttori delle strutture organizzative provinciali, o loro organi delegati, salvo che si tratti di atti dichiarati definitivi per legge, è ammesso ricorso in unica istanza alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse. 88)
(2) Contro gli atti amministrativi di organi collegiali provinciali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.
(3) La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi dei commi 1 e 2 deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.
(4) Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 45 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 89)
(5) Il ricorso è presentato all’organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l’atto impugnato, direttamente o mediante notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata. Per il rispetto del termine fanno fede la data del timbro postale di spedizione quando il ricorso è inviato a mezzo posta e la data della ricevuta di consegna del messaggio, quando il ricorso è presentato tramite posta elettronica certificata. 90)
(6) I ricorsi presentati nel termine prescritto a organi diversi da quello competente, ma appartenenti agli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità, ma sono trasmessi d’ufficio all’organo competente. 91)
(7) D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dal comma 5, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
(8) Il direttore della ripartizione provinciale competente in materia, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
(9) Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto, tramite la ripartizione provinciale competente in materia, deduzioni e documenti.
(10) L'organo decidente o il responsabile dell'istruttoria, possono disporre gli accertamenti che ritengono utili ai fini della decisione del ricorso.
(11) L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile; se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile; se riconosce infondato il ricorso, lo respinge; se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente; se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.
(12) La decisione va motivata e deve essere emessa e notificata all’organo che ha emanato l’atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, con le modalità stabilite all’articolo 8. 92)
(13) L’organo decidente ha l’obbligo di decidere in merito al ricorso con provvedimento motivato entro 120 giorni dal giorno in cui è stato presentato il ricorso. Decorso questo termine, il ricorrente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 31 del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, fatti salvi i suoi diritti a far valere eventualmente i danni procurati dal ritardo nell’esame del ricorso. 93)
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