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d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)2)
Disciplina del procedimento amministrativo 3)

1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
3)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

CAPO I
Formazione dei provvedimenti e ricorsi

Art. 1 (Principi generali e delegificazione)                               delibera sentenza

(1) L’attività amministrativa si attiene a criteri di imparzialità, di efficacia, di economicità, di speditezza, di pubblicità, di trasparenza, di parità e di pari opportunità  nonché ai principi dell’ordinamento dell’Unione europea per il perseguimento delle finalità volute dalla legge. 4)

(1/bis)  I rapporti tra i soggetti privati e l’amministrazione sono improntati reciprocamente alla leale collaborazione, correttezza e buona fede. 5)

(1/ter)  L’amministrazione facilita l’accesso alle procedure amministrative anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi. 6)

(1/quater)  Per rendere più efficace e trasparente l'attività amministrativa e per garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, l’amministrazione favorisce la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e ne assicura altresì l’utilizzo nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i soggetti privati. Realizza allo scopo una piattaforma digitale, progettandola e organizzandola in modo tale da garantire la semplicità di consultazione, la comprensibilità e la facile accessibilità a ogni categoria di utenti. 7)

(2)  Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, sono articolate in modo da favorire al massimo la semplificazione delle procedure, sia a livello delle competenze, che dei sistemi e mezzi operativi, della distribuzione del personale, dei carichi di lavoro e delle collaborazioni esterne.

(3)  Per le finalità di cui ai commi 1, 1/quater  e 2, e con l'osservanza dei principi contenuti negli articoli seguenti, sono disciplinati con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti, previa comunicazione al Consiglio provinciale: 8)

  1. l'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali provinciali, il loro riordino ed accorpamento qualora ineriscano ad attività connesse, anche con riduzione del numero dei componenti, e, in quanto non indispensabili, la loro soppressione o sostituzione;9)
  2. le modalità ed i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi, il loro accorpamento qualora si riferiscano alla medesima attività privata o pubblica, con riduzione delle varie fasi, del numero degli organi provinciali intervenienti, avuto riguardo alla natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, trasferendo ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi le funzioni deliberative che non richiedono, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale; 10)
  3. la documentazione richiesta a corredo delle domande per l'emissione di provvedimenti amministrativi;
  4. soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi dell'ordinamento dell'UE; 11)
  5. soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
  6. adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa dell'UE; 12)
  7. soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale. 13) 

(4)  14)

(5)  L’attività amministrativa si ispira al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future. I criteri per promuovere uno sviluppo sostenibile sono disciplinati con regolamento. 15)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichten Aufhebung eines Wettbewerbes - Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen Wettbewerb nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzwege im Vergabeverfahren
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 13.11.2007 - Verwaltungstätigkeit - Selbstschutz - Prinzip der guten Verwaltungsführung - Vergabeverfahren - Annullierung der Ausschreibung vor der Zuschlagserteilung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 13.03.2000 - Personale docente - unificazione tra scuole - unica graduatoria dei docenti - Procedimento amministrativo - limiti al principio tempus regit actum - applicabilità dello jus superveniens a tutti gli atti del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 123 del 29.04.1998 - Gara - smarrimento di un documento di un offerente - doverosità di richiesta di un duplicato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 21.04.1998 - Autorizzazioni per commercio - inapplicabilità nel territorio provinciale delle disposizioni statali - art. 41 CostituzioneInapplicabilità nel territorio provinciale della L. 7.8.1990 n. 241Motivazione - pluralità di motivi - basta la fondatezza di uno
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 67 del 25.03.1998 - L. 7.8.1990 n. 241 e L.R. 31.7.1993 n. 13 - non si applicano agli atti della Provincia Piano di attuazione di iniziativa privata - nessuna notificazione individualePiano di attuazione ad iniziativa privata - è norma regolamentare di rango inferiore Norme di attuazione del P.U.C - parcheggi nel sottosuolo per edifici esistenti
4)
L'art. 1, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9, e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
5)
L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
6)
L'art. 1, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
7)
L'art. 1, comma 1/quater è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
8)
L'alinea dell'art. 1, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 3, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
10)
11)
La lettera d), dell'art. 1, comma 3, è stata così modificata dall'art. 6, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
12)
La lettera f), dell'art. 1, comma 3, è stata prima modificata dall'art. 2, comma 4, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9, e successivamente dall'art. 6, comma 2, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
13)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 14 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5, dall'art. 30 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, e dall'art. 1 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Vedi l'art. 11 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1:

Art. 11 (Semplificazione della modulistica provinciale)

(1)  Tutti i formulari e i moduli utilizzati dall'amministrazione provinciale nei rapporti con i cittadini nei vari settori, compreso quello delle nuove tecnologie, devono avere un'impostazione grafica ed uno schema standard, essere semplificati e possibilmente ridotti di numero.

(2)  La Giunta provinciale emanerà il relativo regolamento di esecuzione. 

(3)  Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Ripartizione servizi centrali ne dovrà valutare lo stato di attuazione e presentare una relazione al riguardo.

14)
L'art. 1 comma 4 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
15)
L'art. 1, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 32, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

Art. 1/bis   16) delibera sentenza

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 - Responsabilità amministrativa e contabile nel pubblico impiego - competenza statale - inammissibilità di esoneri a livello provinciale - indennità di reggenza
16)
L'art. 1/bis è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera b), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 1/ter (Ambito di applicazione) 17)   delibera sentenza

(1)  La presente legge si applica all’attività amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, delle istituzioni del sistema provinciale di istruzione e formazione e, in generale, degli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati.

(2)  I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative per conto degli enti di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui alla presente legge, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. 18)

massimeDecreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2021, n. 15 - Regolamento di esecuzione sulle modalità di funzionamento della conferenza di servizi
18)
L'art. 1/ter è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 1/quater (Misure per incrementare la qualità nell’amministrazione provinciale)      delibera sentenza

(1)  Il direttore generale della Provincia effettua periodicamente l’analisi e il monitoraggio dei costi per l’amministrazione di tutti i procedimenti, dei loro tempi di svolgimento, dei costi di carattere economico e degli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, avvalendosi anche della collaborazione dei partner sociali.  I tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese vengono misurati e monitorati periodicamente e sono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente.” 19)

(2)  Nel quarto anno della rispettiva legislatura il direttore generale predispone una relazione riguardante l’attività di cui al comma 1, sottoponendo alla Giunta provinciale le proposte di razionalizzazione e gli interventi correttivi necessari a incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. La relazione è presentata in Consiglio provinciale alla commissione legislativa competente e viene inoltre pubblicata sul sito della Provincia. 20) 21)

massimeDelibera 19 marzo 2024, n. 147 - Procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento 2024
massimeDelibera 27 febbraio 2018, n. 169 - Procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento 2018
19)
L'art. 1/quater, comma 1, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
20)
L'art. 1/quater è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
21)
L'art. 1/quater, comma 2, è stato così modificato dall'art. 3, comma 2, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 2 (Criteri per l'attribuzione di vantaggi economici)                                                             22) delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, società ed enti pubblici e privati, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all'uopo da presentarsi. Per gli enti e i soggetti non aventi scopo di lucro operanti nei settori dell'assistenza, del sostegno della famiglia, del lavoro, della sanità, della protezione civile, dell'istruzione, della cultura, dello sport,  dell'edilizia abitativa agevolata, nonché  della tutela del paesaggio e dell'ambiente, la documentazione può essere limitata all'importo del vantaggio economico concesso, fermo restando l'obbligo dell'attestazione dello svolgimento dell'intera iniziativa ammessa all'agevolazione e la facoltà di quantificare le prestazioni rese dagli enti e dai soggetti stessi.  23)  24) 

(1/bis)  Il rilevamento della situazione economica di persone fisiche per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ha luogo sulla base dei criteri per la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio, definiti con regolamento di esecuzione.  25)

(1/ter)  Ai fini del monitoraggio e dello sviluppo dei criteri per la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio di cui al comma 1/bis, la Provincia ha accesso ai dati relativi ai beneficiari e alle prestazioni degli enti pubblici che utilizzano detti criteri per la gestione delle rispettive prestazioni. 26) 

(2)  Il regolare svolgimento delle iniziative ammesse alle agevolazioni è accertato dalla struttura amministrativa responsabile del procedimento sulla base di fatture, contratti o altra idonea documentazione, settore per settore, individuata nelle deliberazioni di cui al comma 1 e sulla base della dichiarazione del richiedente l'agevolazione, nella quale devono essere altresì specificati la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, nonché gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per la medesima iniziativa.

(2/bis)  Per le agevolazioni attinenti gli interventi di costruzione o risanamento i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici possono prevedere che la liquidazione del beneficio relativo ai lavori edili e di miglioramento fondiario venga effettuata, nei limiti della spesa ammessa, mediante l’applicazione, alla quantità di lavori eseguiti, dei prezzi unitari o a corpo approvati in sede di concessione dell’agevolazione, con l’aggiunta, ove previsto dai rispettivi criteri di settore, di una prefissata aliquota per spese generali e oneri vari. Costituisce documentazione idonea alla liquidazione del vantaggio economico la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, rilasciata da un professionista abilitato sulla base dello stato parziale o finale dei lavori.  27)

(2/ter)  Nel rispetto del principio della semplificazione dei procedimenti amministrativi, i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici possono prevedere che la documentazione di spesa sia sostituita da un elenco riepilogativo delle spese sostenute. All’elenco, dal quale devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa, è allegata una dichiarazione del legale rappresentante del richiedente l’agevolazione, che attesta che le predette spese sono state sostenute. 28)

(2/quater)  Gli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, provvedono, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, allo scambio delle informazioni sulla concessione di vantaggi economici di qualsiasi tipo erogati dagli enti stessi. 29)

(3)  Ciascuna struttura amministrativa responsabile per la liquidazione di agevolazioni economiche effettua controlli a campione le cui modalità sono da individuarsi dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1, in ordine ad almeno il sei per cento delle iniziative agevolate, valendosi se del caso di esperti, anche esterni all'amministrazione.161)

(4)  Tra le spese ammesse a contributo sono in ogni caso escluse quelle riferite alle imposte sul reddito e sul patrimonio, tranne l’imposta sulle attività produttive. Sono inoltre ammessi a contributo gli oneri riflessi quali i contributi previdenziali. 30)

(5)  Le strutture dell’Amministrazione provinciale sono autorizzate ad affidare ad enti privati in controllo pubblico provinciale il supporto amministrativo e contabile, anche in piattaforme digitali, per la gestione delle domande di concessione di vantaggi economici connessi con le misure adottate dalla Provincia per fronteggiare l’emergenza da SARS-CoV-2 o favorire la ripresa economica post pandemica, nonché connessi con i fondi assegnati alla Provincia da organismi nazionali e internazionali per le medesime finalità. Le modalità di trasferimento ed erogazione dei vantaggi economici ai beneficiari sono stabilite in apposito contratto di servizio, in cui viene previsto l’impiego di piattaforme digitali e di tecnologie avanzate di gestione, controllo e liquidazione dei benefici. 31)

(6)  Gli affidamenti di cui al comma 5 possono essere effettuati anche per il supporto amministrativo e contabile in sede di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le modalità di supporto sono stabilite nel contratto di servizio. 32)

massimeDelibera N. 1330 del 17.08.2010 - Delega di funzioni
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 13 febbraio 2009, n. 49 - Competenza e giurisdizione - contributi e finanziamenti - posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo - intimazione di restituzione di un importo già erogato - giudice ordinario
massimeDelibera N. 331 del 09.02.2009 - Criteri e modalità per la concessione di aiuti per la copertura assicurativa nel settore zootecnico
massimeDelibera N. 1022 del 31.03.2008 - Approvazione delle regole sull'ammissiblità delle spese ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006
massimeDelibera N. 1022 del 31.03.2008 - Approvazione delle regole sull'ammissiblità delle spese ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006
massimeDelibera N. 4739 del 28.12.2007 - Criteri per la concessione di contributi a sensi dell'articolo 10 della L.P. 37/1974
massimeDelibera N. 2033 del 06.06.2006 - Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79 - Determinazione modalità controlli a campione di cui all'art. 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 09.02.2006 - Ricorso giurisdizionale avverso atto applicativo di provvedimento presupposto non impugnato - inammissibilità
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005 - Widerruf von Beiträgen für Industrie und Gewerbe - Berufung auf allgemeine Gründe des öffentlichen Interesses und auf allgemeine Verwaltungspraxis ungenügend
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005 - Widerruf von Beiträgen wegen Nichterfüllung einer Auflage - betrifft ein subjektives Recht
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 580 vom 31.12.2004 - Ablehnung von Kulturbeiträgen - Begründung - Nichtberücksichtung der Beitragskriterien - Vorzug bestimmter Projekte ist rechtswidrig - nachgeschobene Begründung nicht statthaft
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 528 vom 06.12.2004 - Widerruf von Beiträgen und Finanzierungen - Zuständigkeit und Gerichtsbarkeit - Unterscheidung zwischen rechtmäßigem Interesse und subjektivem Recht
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 14.04.2004 - Artigianato - finanziamento di investimenti - delibera G.P. ha natura regolamentare
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004 - Competenza e giurisdizione - sovvenzioni per imprese artigiane - motivazione risultante da precedenti atti - accertamento successivo di irregolarità ab origine - provvedimento di decadenza sanzionatoria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 403 del 17.09.2003 - Impianti idroelettrici - diniego di contributo provinciale - sentenza TAR - jus superveniens
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003 - Atto amministrativo - principio tempus regit actum e jus superveniens - contributi per impianti idroelettrici - termine del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 30.04.2003 - Risarcimento del danno per azione amministrativa - Giudice amministrativo - decorrenza del termine - illegittimo ritardo nel pagamento di contributo in denaro: è produttivo di danni interessi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002 - Sovvenzioni provinciali per investimenti aziendali - competenza e giurisdizione - revoca di contributi illegittimi - termine prescrizionale - motivazione per relationem - intervento in via di autotutela - non servono i pareri richiesti per la concessione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002 - Contributi illegittimi artigianato - revoca - giurisdizione del Giudice amministrativo
massimeDelibera N. 4006 del 04.11.2002 - Edilizia abitativa agevolata - Modalità dei controlli per la concessione di contributi ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (modificata con delibera n. 3475 del 27 settembre 2004)
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 367 vom 19.12.2001 - Finanzierung von Wasserkraftwerken - Aussetzung sine die der Beitragsleistungen mit einfachem Verwaltungsakt
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 23.11.1998 - Incentivi per l'artigianato - illegittimità di una delibera della Giunta provinciale che si discosta dalla legge provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 151 del 14.06.1996 - Agevolazioni per azienda esercente commercio ambulante - definizioneDiniego di provvidenze - indicazione della relativa norma vale come motivazione
22)
La rubrica del testo tedesco è stata modificata dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
23)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
24)
L'art. 2,  comma 1 è stato prima  sostituito dall'art. 24 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6,   poi modificato dall'art. 15, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11, dall'art. 5, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9. Il testo tedesco è stato modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8. Infine così modificato dall’art. 1, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
25)
L'art. 2, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1, e successivamente modificato nel testo tedesco dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
26)
L'art. 2, comma 1/ter è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8, e successivamente modificato nel testo tedesco dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8. successivamente modifcato nel testo tedesco dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
27)
L'art. 2, comma 2/bis è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11, e successivamente modificato nel testo tedesco dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
28)
L'art. 2, comma 2/ter è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11, e successivamente modificato nel testo tedesco dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
29)
L'art. 2, comma 2/quater, è stato inserito dall'art. 5, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
161)
L'art. 26, comma 6, è stato inserito dall'art. 31, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
30)
L'art. 2, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
31)
L‘art. 2, comma 5, è stato aggiunto dall‘art. 1, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, e successivamente così modificato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
32)
L'art. 5, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 17, comma 2, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.

Art. 2/bis (Indebita percezione di vantaggi economici)                                            delibera sentenza

(1) Qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dall’intero vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire non può superare cinque volte la parte del vantaggio economico indebitamente percepito.   33)

(1/bis)  Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per particolari situazioni familiari e sociali, definiti dalla Giunta provinciale. 34)

(2) Con il provvedimento di revoca o di archiviazione può essere altresì disposto che la persona che ha posto in essere l’azione o l’omissione o l’ente da essa rappresentata non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole strutture organizzative o prestazioni.  35) 

(3) 36)

(4)  Quando per fatti di cui al comma 1 la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del vantaggio economico  conseguito. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.  37)  38)

(4/bis) Le disposizioni di cui al comma 4  trovano applicazione anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente articolo, se più favorevoli, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.  39)

(5)   40)

massimeDelibera 31 maggio 2022, n. 382 - Definizione degli interventi di cui al comma 1/bis dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 13 febbraio 2009, n. 49 - Competenza e giurisdizione - contributi e finanziamenti - posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo - intimazione di restituzione di un importo già erogato - giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 223 del 26.06.2008 - Intimazione alla restituzione contributo ex L.P. n. 4/1997 - omissione impugnativa della presupposta delibera giuntale di revoca - inammissibilità del ricorso giurisdizionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 247 del 28.06.2007 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - ripetizione di contributi indebitamente erogati - obbligo di recupero - buona fede del percipiente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006 - Procedimento di recupero di crediti - disciplina non va applicata meccanicamente - comunicazione di avvio - credito al commercio - cessione di azienda - decadenza dei contributi - nomen juris attribuito all'atto dall'amministrazione - irrilevanza - differenza tra decadenza e revoca
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005 - Edilizia abitativa agevolata -revoca di agevolazioni - controlli - comunicazione della Polizia municipale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 576 del 30.12.2004 - Erogazione di contributi provinciali per corsi di lingue - parziale idonea documentazione di spesa
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33)
L'art. 2/bis, comma 1,  è stato prima sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, poi modificato dall'art. 4, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8, ed infine così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
34)
L'art. 2/bis, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 3, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
35)
L'art. 2/bis, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e poi dall'art. 6, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9. Vedi anche l'art. 39, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
36)
L'art. 2/bis, comma 3,è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera b), della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
37)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 35 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, modificato dall'art. 15 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.  Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 47, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
38)
L'art. 2/bis, comma 4, è stato prima modificato dall'art. 4, comma 4, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8, e poi dall'art. 6, comma 3, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9. Vedi anche l'art. 39, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
39)
L'art. 2/bis, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 4/bis, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1 rispettivamente dall'art. 11, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, e poi modificata dall'art. 6, comma 4, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
40)
L'art. 2/bis, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera b), della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 2/ter 41) 

41)
L'art. 2/ter è stato inserito dall'art. 35 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, e successivamente abrogato dall'art. 38 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 3 (Termini)                        delibera sentenza

(1)  Sono perentori i termini fissati per la presentazione di ricorsi gerarchici propri ed impropri, per i controlli di legittimità e di merito, per l'espressione di pareri obbligatori e vincolanti ed i termini stabiliti dall'amministrazione per l'ammissione a pubblici concorsi, ad esami, a gare di appalto e ad ogni altra attività amministrativa nella quale sia prevista la formazione di graduatorie nei confronti dei richiedenti interessati da un provvedimento dell'amministrazione stessa.

(2)  I termini per la presentazione di domande volte a ottenere vantaggi economici di qualunque genere sono fissati dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

(3)  Se il termine di cui ai commi 1 e 2 scade in giorno festivo o di chiusura degli uffici provinciali, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo o di apertura degli uffici stessi. 42) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 238 del 26.06.2007 - Ricorso giurisdizionale - rimessione in termini - errore scusabile - condizioni
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42)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 4 (Durata del procedimento)                                 delibera sentenza

(1) Le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente a una istanza o debba essere iniziato d’ufficio, sono tenuti a concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Qualora l’amministrazione dovesse constatare la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata e la relativa motivazione consiste in un sintetico e comprensibile riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo. In caso di provvedimento in forma semplificata non si applica l’articolo 11/bis.

(2)  Il direttore della competente ripartizione, o su sua delega il direttore della struttura organizzativa, dispongono l’archiviazione del procedimento una volta comunicato o eseguito il provvedimento finale o qualora non ricorra per l’amministrazione l’obbligo di provvedere sull’istanza o sul rapporto d’ufficio.

(3)  La documentazione e le istanze presentate a una struttura organizzativa diversa da quella competente a riceverle, ma appartenente all’amministrazione provinciale o agli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, o presentate attraverso lo Sportello per le relazioni con il pubblico vengono trasmesse d’ufficio alla struttura competente.

(4)  Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Quando, tenuto conto della sostenibilità dei tempi per l’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati o della particolare complessità del procedimento, è indispensabile un termine superiore a 30 giorni per la conclusione del procedimento, lo stesso è fissato con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tale termine non può essere superiore a 180 giorni. Sono fatti salvi i termini diversi stabiliti da disposizioni normative. 43)

(5)  Salvo che non sia diversamente disposto, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’amministrazione competente in caso di procedimento a istanza di parte e dalla data di avvio in caso di procedimento attivato d’ufficio.

(6)  Il termine di cui al comma 4 è sospeso nei seguenti casi: 44)

  1. in pendenza del termine assegnato ai sensi dell’articolo 15/bis, comma 1, lettera b), per la presentazione di memorie scritte e documenti;
  2. in pendenza del termine non superiore a 30 giorni assegnato ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), ed eventualmente prorogato, per giustificati motivi e su istanza motivata dell’interessato, al massimo di ulteriori 30 giorni, per il rilascio di dichiarazioni e per la regolarizzazione ovvero l’integrazione di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete - ove ammissibili;
  3. in attesa dell’emissione di pareri obbligatori, di pareri facoltativi e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 19 e 20.

(7)  Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l’acquisizione d’ufficio di informazioni o documenti ai sensi dell’articolo 5. 45)

massimeDelibera 19 marzo 2024, n. 147 - Procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento 2024
massimeDelibera 27 febbraio 2018, n. 169 - Procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento 2018
massimeDelibera 28 dicembre 2017, n. 1480 - Articolo 4, comma 4, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Termini per la conclusione del procedimento. Proroga della validità giuridica della deliberazione n. 1245 del 15 novembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni
massimeDelibera 15 novembre 2016, n. 1245 - Procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento (modificata con delibera n. 205 del 21.02.2017) (vedi anche delibera n. 1480 del 28.12.2017)
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 271 - Atto amministrativo - annullamento in autotutela e rettifica - differenza
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 27 gennaio 2009, n. 24 - Più motivi di ricorso - il giudice non è vincolato a seguire l’ordine indicato dalla parte ricorrente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 01.10.2008 - Giudizio di ottemperanza - occorre atto di diffida e messa in mora -presupposto necessario
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichten Aufhebung eines Wettbewerbes - Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen Wettbewerb nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzwege im Vergabeverfahren
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil N. 281 del 01.08.2007 - Verwaltungsakt - Korrektur eines materiellen Fehler im Selbstschutzwege
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 26.05.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - parte concettuale - delibera G.P. n. 4787/2003: natura regolamentare - parte tecnica: delibera G.P. n. 4147/05 - classificazione e localizzazione dei siti - siti da demolire - non possono essere equiparati ad aree vincolate ad espropriazione - termine ordinatorio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006 - Sentenza di annullamento per illegittimità formale di provvedimento amministrativo - conseguente obbligo per l'amministrazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006 - Procedimento amministrativo - termine di trenta giorni per provvedere - natura - edilizia abitativa agevolata - prova dell'occupazione stabile dell'alloggio
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 493 vom 17.11.2004 - Urbanistische Planung - Zuständigkeit Gemeinderat - kein verbindliches Initiativrecht von Privaten - Recht auf Abschluss eines Verfahrens - gesetzeswidrige Hinauszögerung
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 12.07.2004 - Verwaltungsakt - Unterscheidung: schlichtweg bestätigender Akt und Akt mit bestätigender Wirkung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 297 del 04.07.2003 - Personale tecnico della Provincia - indennità libero-professionale - facoltà discrezionale dell'Amministrazione - ricorso giurisdizionale avverso silenzio rifiuto - diritto ad espressa pronuncia della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003 - Atto amministrativo - principio tempus regit actum e jus superveniens - contributi per impianti idroelettrici - termine del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002 - Ricorso giurisdizionale - avverso silenzio della P.A. - poteri del giudice
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 306 vom 03.11.1999 - Atto amministrativo - inconfigurabilità di proroga di termine già scaduto
43)
L’art. 4, comma 4, è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
44)
L'alinea dell'art. 4, comma 6, del testo tedesco, è stata modificata dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
45)
L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9. Vedi anche l'art. 39, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 4/bis (Potere sostitutivo)

(1)  Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento di competenza dell’amministrazione provinciale previsto all’articolo 4, la parte istante può rivolgersi al direttore generale della Provincia, cui è attribuito potere sostitutivo e che, attraverso le strutture organizzative competenti, deve concludere il procedimento entro un termine corrispondente alla metà di quello originariamente previsto.

(2)  Nel caso di procedimenti amministrativi di competenza degli altri enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, il potere sostitutivo spetta al dirigente apicale dell’ente.

(3)  Per le finalità di questo articolo, sul sito istituzionale degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, è indicato, per ciascun procedimento, il soggetto con il suo recapito a cui è attribuito il potere sostitutivo e al quale la parte istante può rivolgersi. 46)

46)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 5 (Documentazione)                                                   delibera sentenza

(1) I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza e la residenza possono essere comprovati mediante esibizione dei relativi documenti di riconoscimento. È comunque fatta salva per l’amministrazione la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.

(2)  Per quanto concerne i fatti, gli stati e le qualità personali necessari all’istruttoria del singolo procedimento nonché i fatti che siano a diretta conoscenza della persona interessata, e con la sola eccezione di quelli previsti al comma 8, le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, sono tenute ad accettare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sottoscritta dalla persona interessata.

(3)  Qualora la persona interessata dichiari che fatti, stati e qualità personali sono attestati in documenti già in possesso delle strutture organizzative di cui al comma 2, e ne indichi gli elementi indispensabili per il loro reperimento, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione degli stessi o di copia di essi. Sono altresì accertati d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità personali che l’amministrazione procedente o un’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

(3/bis)  Per la presentazione di domande volte a ottenere vantaggi economici di qualunque genere, il richiedente può utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo anche per fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati di un altro Stato membro dell’Unione europea. 47)

(4)  Il controllo sulle dichiarazioni di cui al comma 2 nonché l’acquisizione e l’accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità di cui al comma 3 avvengono esclusivamente per via telematica; allo scopo le amministrazioni certificanti mettono a disposizione delle amministrazioni procedenti gli accessi alle proprie banche dati, nel rispetto delle regole tecniche previste in materia di amministrazione digitale e di protezione dei dati personali.

(5)  Sono in ogni caso disposti idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

(6)  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2/bis, qualora dai controlli di cui al comma 5 o di cui all’articolo 2 emerga la non veridicità delle dichiarazioni o la presentazione di falsa documentazione, il dichiarante che ha posto in essere l’azione con dolo o colpa grave, rimane escluso per un periodo fino a un anno dalle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi. L’esclusione si applica alle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi che si svolgono all’interno dell’amministrazione che ha subito un danno a causa della dichiarazione non veritiera.

(7)  Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili, i dati da acquisire o da trasmettere possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previsti dalla legge o da regolamento strettamente indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

(8)  I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità UE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico. 48)

(9)  I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani o verificabili nell’ambito dei controlli a campione previsti dalla presente legge. Per i cittadini dell’Unione europea si seguono le modalità previste per i cittadini italiani. 49)

(10)  Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di vantaggi economici comunque denominati, da parte della pubblica amministrazione, o il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice antimafia. 50)

massimeDelibera 28 dicembre 2018, n. 1446 - Attivazione della domanda telematica per le domande tavolari aventi ad oggetto le comunicazioni di cui all’articolo 40-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, da parte dei creditori ivi indicate
massimeDelibera 24 maggio 2016, n. 545 - Estensione dell'invio facoltativo delle domande tavolari per tutti gli avvocati italiani e per tutti gli enti pubblici
massimeDelibera 15 dicembre 2015, n. 1438 - Estensione dell'invio facoltativo delle domande tavolari per tutti i Notai italiani
massimeDelibera 27 ottobre 2015, n. 1236 - Agenda digitale per L'Alto Adige: Approvazione del documento strategico "Alto Adige Digitale 2020"
massimeDelibera 7 luglio 2015, n. 808 - Attivazione della Governance IT dell'Amministrazione pubblica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 04.07.2006 - Contratti della P.A. - gara - offerte - direttiva 2004/18/CE - equiparazione mezzi elettronici con strumenti classici di comunicazione - offerta prodotta su supporto elettronico - prova della sicura provenienza da rappresentante legale impresa offerente - necessità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 431 del 30.09.2004 - Appalti pubblici - ottemperanza alle norme sul collocamento obbligatorio - L. n. 68/1999 - semplice dichiarazione del concorrente
massimeDelibera N. 4006 del 04.11.2002 - Edilizia abitativa agevolata - Modalità dei controlli per la concessione di contributi ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (modificata con delibera n. 3475 del 27 settembre 2004)
47)
L‘art. 5, comma 3/bis, è stato inserito dall‘art. 1, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
48)
L'art. 5, comma 8, è stato così modificato dall'art. 6, comma 4, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
49)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
50)
L'art. 5, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 4, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 5/bis (Concessioni di beni pubblici)

(1)  Fatte salve le disposizioni statali in materia di lotta alla criminalità organizzata, ai sensi della legge sulla trasparenza alle società fiduciarie possono essere assegnate concessioni solo a condizione che tali società rendano nota l'identità dei fiducianti e si impegnino a rendere nota, per l'intera durata della concessione, l'identità di tutti i futuri fiducianti.

(2) È consentito rilasciare concessioni a tutti gli altri soggetti in forma societaria solo qualora le società fiduciarie partecipanti al capitale di questi e le società fiduciarie che detengono la partecipazione di controllo, come definita dall’articolo 2359, comma 1, del codice civile, in società partecipanti al capitale di questi, rendano nota al soggetto concessionario l’identità dei loro fiducianti e si impegnino anche a rendere nota l’identità di tutti i futuri fiducianti. Le società fiduciarie, tenute a rendere nota l’identità dei fiducianti ai sensi del presente comma, che acquistino partecipazioni in soggetti già titolari di una concessione o la partecipazione di controllo in società partecipanti al capitale di questi, sono tenute a comunicare l’identità dei fiducianti entro 30 giorni dall’acquisto della partecipazione. Le medesime società fiduciarie sono tenute a rendere noto al concessionario ogni mutamento dell’identità dei fiducianti, entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza. Per le società quotate in borsa non trovano applicazione le disposizioni di questo comma e di cui al comma 1. 51)

(3)  In caso di violazione degli obblighi succitati la concessione è revocata.

(4)  I soggetti partecipati direttamente o indirettamente da società fiduciarie o essi stessi società fiduciarie, che abbiano già ottenuto una concessione di diritto pubblico dalla Provincia autonoma di Bolzano, devono rendere nota l'identità dei fiducianti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca della concessione. 52) 

51)
L'art. 5/bis, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
52)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 luglio 2011, n. 9.

Art. 6 (Contratti)                                                                             delibera sentenza

(1)  I contratti in cui è parte la Provincia debbono avere termini e durata certi e non possono essere stipulati con onere, diretto o indiretto, continuativo per l'amministrazione provinciale, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nel provvedimento di autorizzazione a contrarre.

(2)  Non possono essere stipulati interessi e provvigioni a favore dei contraenti sulle somme eventualmente obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti, nè sono ammesse anticipazioni sui corrispettivi dovuti o provvigioni in favore di terzi per affari procurati.

(3)  Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, dei servizi o dei lavori, il contraente è obbligato ad effettuarli, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo pattuito. Oltre tale limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto.

(4)  Salvo quanto previsto al comma 10, i contratti sono stipulati in forma di scrittura privata, tramite lettera d’incarico o scambio di corrispondenza, previa acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente, e sono immediatamente esecutivi.  53)

(5) 54)

(6)  Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il direttore competente in materia od un funzionario da esso designato, assume le funzioni di responsabile unico e svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, dispone tutti gli atti istruttori necessari e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 55)

(7)  56)

(8)   57)

(9)  I contratti sono formati e completati a termini delle vigenti disposizioni sotto la diretta responsabilità del competente direttore, che provvede altresì alla custodia dei medesimi, eccezione fatta per quelli soggetti a trascrizione a norma dell'articolo 2643 del codice civile o a registrazione in termine fisso ai sensi delle vigenti disposizioni sull'imposta di registro. 58)

(10)  I contratti soggetti ad intavolazione nel libro fondiario sono stipulati in forma pubblico-amministrativa con l’osservanza delle norme della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili, iscritti nel repertorio in conformità a quanto disposto dagli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifiche, e custoditi in un’apposita raccolta. Al rogito dei contratti e degli atti predetti e all’autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private e degli atti unilaterali rilevanti ai fini del presente articolo provvede il segretario generale/la segretaria generale, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera d), della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6. 59) 

(11)  Salvo disposizioni contrarie, le spese per tasse e imposte conseguenti alla stipulazione di contratti sono di norma a carico dei contraenti con l'amministrazione provinciale. Le spese di copia sono determinate nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 25. Non sono riscossi diritti di segreteria.

(12)   60)

(13)    61)

(14)    62)

(15)   63)

(16)     64)

(17)    65)

(18)    66)

(19)    67)

(20)    68)

(21)    69)

(22)    70)

(23)    71)

(24)  Tutte le pubblicazioni di avvisi, bandi e risultati di gara avvengono secondo le modalità di cui al presente articolo e alle relative istruzioni applicative. 72) 73)

(25)  Per le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché i loro consorzi e associazioni, gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre gli istituti di istruzione universitaria presenti e operanti nel territorio provinciale trovano immediata applicazione i termini previsti dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, e dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, che abroga la direttiva 2004/17/CE, per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione. 74)

(26)  75)

(27) 76)

(28) 77)

(29) 78)

(30) 79)

massimeDelibera 25 febbraio 2014, n. 187 - Convenzione per l'utenza del servizio telematico OPENKAT relativo all'accesso agli archivi informatici del Catasto e del Libro fondiario. Approvazione ex novo dello schema di contratto per utenti privati
massimeDelibera 6 maggio 2013, n. 640 - Revoca della circolare integrativa su delega, costi ammissibili e modalità di rendicontazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo adottata con delibera della Giunta provinciale n. 125/2006 e contestuale approvazione della nuova circolare
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 23 giugno 2009, n. 226 - Appalti pubblici - interesse all’impugnazione - verifica della c.d. prova di resistenza - contratti della P.A. - proroga del preesistente contratto - facoltà per l’amministrazione
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 21 aprile 2009, n. 146 - Appalti pubblici di servizi - differimento dell’accesso a documenti di gara - clausola relativa a comunicazioni “anche a mezzo fax” - commissione tecnica - discrezionalità tecnica - verifica dell’offerta anomala: spetta alla stessa commissione giudicatrice
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 07.11.2007 - Contratti della P.A. - offerta non conforme alla lex specialis - illegittimità di chiarimenti in via breve da parte del produttore sul prodotto offerto - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e criterio del massimo ribasso - risarcimento danni in forma specifica e per equivalente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 27.06.2007 - Appalti pubblici -valutazioni della commissione tecnica - poteri del giudice - limiti - appalti pubblici di servizi - verifica anomalia delle offerte
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 11.05.2006 - Appalto pubblico di forniture - commissione di gara - valutazione di referenze prodotte dalle aziende partecipanti - risarcimento del danno per erronea valutazione e referenze - risarcimento del danno all'immagine - prova dei singoli pregiudizi lamentati - stipula del contratto - controversie sorte nella fase successiva - giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005 - Contratti della P.A. - bando di gara - criteri di valutazione - disapplicazione da parte della commissione tecnica - introduzione dopo apertura offerte
massimeDelibera N. 637 del 07.03.2005 - Delega ai rispettivi direttori delle Ripartizioni 20, 21, e 22 dell'adozione di provvedimenti autorizzativi di contratti aventi ad oggetto rapporti di lavoro a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa - revoca della delibera n. 114 del 24.01.2005
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005 - Contratti della P.A. - gara - mancata previsione di punteggio minimo nel bando - commissione tecnica - può introdurre ex post solo elementi di specificazione -appalto pubblico di forniture - previsione clausola di sbarramento - offerta economicamente più vantaggiosa - domanda risarcimento danni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 523 del 02.12.2004 - Contratti della P.A. - gara - offerta economica - apertura solo dopo valutazione offerta tecnica - commissione tecnica - introduzione sottocriteri ed elementi di specificazione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 410 vom 15.09.2004 - Verträge der öffentlichen Verwaltung - Wettbewerb - technische Kommission - Unterausschuss
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 08.04.2004 - Contratti della P.A. - trattativa privata - pubbliche forniture - scelta del contraente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 11.09.2003 - Contratti della P.A. - gara - offerta - errori di calcolo - correzione - possibilità - ratio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003 - Procedimento per aggiudicazione di appalto pubblico - impugnabilità del verbale commissione tecnica - poteri della commissione tecnica - acquiescenza di un atto amministrativo - ricorso giurisdizionale avverso atto preparatorio immediatamente lesivo - appalti pubblici: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - risarcimento del danno per perdita di chance
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002 - Rapporto di concessione-contratto - posizione privilegiata della P.A. - revocabilità per motivi di pubblico interesse - congrua motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 131 del 12.03.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della Provincia
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 20.12.2001 - Patrimonio indisponibile della Provincia - alienazione mediante procedura di aggiudicazione- ricorso giurisdizionale - inammissibilità di motivi aggiunti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 30.04.2001 - Pubblica gara - interesse all'impugnativa - trattativa privata -procedura per la scelta del contraente - determinazione dei criteri di valutazione - deve precedere l'apertura dei plichi
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 16.01.2001 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Schadenersatz -Verurteilung der Verwaltung zur Wiederherstellung des früheren Zustandes nur bei gebundenen AktenÖffentliche Arbeiten - Gerichtliche Aufhebung der Zuschlagserteilung - unzulässiger Ausschluß nach Abschluß des Werkvertrages
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000 - Contratti della P.A. - offerte anomale - congrua valutazione delle giustificazioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 21.02.2000 - Contratti della P.A. - gara - commissione aggiudicatrice - verifica delle offerte anomale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000 - Appalti pubblici - possibilità di deroga alle regole concorsuali - necessità di motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 21.09.1999 - Appalto di forniture - valutazione qualitativa dei prodotti offerti - discrezionalità tecnica
53)
L'art. 6, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 28, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
54)
L'art. 6, comma 5, è stato abrogato dall'art. 28, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
55)
L'art. 6, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 28, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e successivamente così modificato dall'art. 17, comma 3, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
56)
L'art. 6, comma7, è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera c), della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
57)
L'art. 6, comma 8, è stato così modificato dall'art. 28, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
58)
L'art. 6, comma 9, è stato prima modificato dall'art. 28, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e successivamente dall'art. 17, comma 4 della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
59)
L'art. 6, comma 10, è stato prima sostituito dall'art. 27, comma 2, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, poi modificato dall'art. 28, comma 6, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e dall'art. 17, comma 5, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
60)
L'art. 6, comma 12, è stato prima modificato dall'art. 6, comma 5, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21, e successivamente abrogato dall'art. 17, comma 6 della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
61)
L'art. 6, comma 13, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera b), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
62)
L'art. 6, comma 14, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
63)
L'art. 6, comma 15, è stato così modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
64)
L'art. 6, comma 16, è stato così modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
65)
L'art. 6, comma 17, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
66)
L'art. 6, comma 18, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
67)
L'art. 6, comma 19, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
68)
L'art. 6, comma 20, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
69)
L'art. 6, comma 21, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
70)
L'art. 6, comma 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
71)
L'art. 6, comma 23, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
72)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
73)
L'art. 6, comma 24, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 3, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
74)
L'art. 6, comma 25, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 6, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
75)
L‘art. 6, comma 26, è stato aggiunto dall‘art. 23, comma 1 della L.P. 29 aprile 2019, n. 2 e successivamente abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
76)
L‘art. 6, comma 27, è stato aggiunto dall‘art. 23, comma 1 della L.P. 29 aprile 2019, n. 2  e successivamente abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
77)
L‘art. 6, comma 28, è stato aggiunto dall‘art. 23, comma 1 della L.P. 29 aprile 2019, n. 2  e successivamente abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
78)
L‘art. 6, comma 29, è stato aggiunto dall‘art. 23, comma 1 della L.P. 29 aprile 2019, n. 2  e successivamente abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11. 
79)
L‘art. 6, comma 30, è stato aggiunto dall‘art. 23, comma 1 della L.P. 29 aprile 2019, n. 2  e successivamente abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), della L.P. 16 giugno 2023, n. 11 e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. 16 giugno 2023, n. 11.

Art. 6/bis    80) 81)

80)
Gli artt. 6/bis, 6/ter e 6/quater sono stati inseriti dall'art. 1, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
81)
L'art. 6/bis è stato prima sostituito dall'art. 27, comma 3, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e poi abrogato dall'art. 60, comma 1, lettera b), della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16.

Art. 6/ter     110) 82)

110)
L'art. 13, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
82)
L'art. 6/ter è stato prima sostituito dall'art. 27, comma 4, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e poi abrogato dall'art. 60, comma 1, lettera b), della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16.

Art. 6/quater    110) 83)

110)
L'art. 13, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
83)
L'art. 6/quater è stato prima sostituito dall'art. 27, comma 5, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e poi abrogato dall'art. 60, comma 1, lettera b), della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16.

Art. 6/quinquies  84)

84)
L'art. 6/quinquies è stato inserito dall'art. 27, comma 6, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e poi abrogato dall'art. 60, comma 1, lettera b), della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16.

Art. 6/sexies 85) 

85)
L'art. 6/sexies è stato inserito dall'art. 27, comma 7, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e successivamente abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.

Art. 7 (Motivazione del provvedimento)                                                                              delibera sentenza

(1)  Ogni provvedimento amministrativo, deve essere motivato, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

(2)  La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

(3)  Se le ragioni della decisione risultano da altro atto richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama.

(4)  In ogni provvedimento amministrativo notificato devono essere indicati il termine d’impugnazione e l’autorità a cui è possibile ricorrere. 86)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 75 del 28.02.2007 - Atto amministrativo - disparità di trattamento nelle scelte urbanistiche - presupposto per un eccesso di potere
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 24 vom 16.01.2007 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - richterliche Prüfbarkeit von technischen Bewertungen - Grenzen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006 - Sentenza di annullamento per illegittimità formale di provvedimento amministrativo - conseguente obbligo per l'amministrazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 20.04.2006 - Motivazione - inidoneità di un'integrazione contenuta in memorie difensive - Assistenza agli anziani - case di riposo - personale - autorizzazione all'aumento - Motivazione per relationem ad un parere di organo consultivo - allegazione del parere non necessaria
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005 - Führerschein - Suspendierung und Widerruf aufgrund einer negativen amtsärztlichen Bescheinigung -richterliche Überprüfung wegen Begründungsmangel nicht ausgeschlossen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005 - Pianificazione urbanistica - variante limitata ad un terreno determinato - motivazione specifica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005 - Lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per incarichi professionali di progettazione ed esecuzione: competenza provinciale - regolamenti provinciali: sono atti a contenuto generale senza obbligo di motivazione - discordanza nei testi: fa fede il testo italiano
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005 - Tutela del paesaggio - imposizione di vincolo - proposta della I commissione - scostamento della delibera della Giunta provinciale - adeguata motivazione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005 - Verwaltungsrekurs - Aufhebung des rechtswidrigen Aktes wegen unzureichender Begründung - kein Schadenersatzanspruch
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005 - Verwaltungsakt - Begründung -gebundene Akten und Akten in Ausübung von technischem Ermessen
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 580 vom 31.12.2004 - Ablehnung von Kulturbeiträgen - Begründung - Nichtberücksichtung der Beitragskriterien - Vorzug bestimmter Projekte ist rechtswidrig - nachgeschobene Begründung nicht statthaft
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 466 del 25.10.2004 - Ambiente - vincolo paesaggistico - nulla osta di deroga - motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 13.09.2004 - Atto amministrativo - scopi della motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 16.08.2004 - Parco naturale Puez-Odle - Direttiva CEE n. 92/43 “Natura 2000" - realizzazione sentiero attrezzato -Deliberazione della Giunta provinciale difforme da pareri degli organi consultivi - da motivare
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 16.08.2004 - Atto amministrativo - motivazione deve precedere dispositivo dell'atto
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massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 21.07.2004 - Procedimento amministrativo - comunicazione di avvio - facoltà di visionare gli atti istruttori - non costituisce motivazione ob relationem
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 338 del 08.07.2004 - Patente di guida - revisione - motivazione - generico riferimento a parere commissione tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 317 del 30.06.2004 - Patente di guida - revisione - insufficienza di un generico riferimento a parere commissione tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 308 del 25.06.2004 - Patente di guida - dipendenza da alcool o stupefacenti - giudizio di inidoneità per rischio di recidiva
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 267 vom 17.05.2004 - Straßenverkehr - Führerschein - Anordnung der Revisionsprüfung - Begründungspflicht
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 26.04.2004 - Pianificazione urbanistica - apposita motivazione - soltanto in particolari casi di aspettative qualificate
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massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004 - Competenza e giurisdizione - sovvenzioni per imprese artigiane - motivazione risultante da precedenti atti - accertamento successivo di irregolarità ab origine - provvedimento di decadenza sanzionatoria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 16.01.2004 - Circolazione stradale - patente di guida - revisione - esauriente motivazione - necessità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 29.09.2003 - Circolazione stradale - patente di guida - revisione - occorre motivazione esauriente - ipotesi di incidente stradale - collegamento automatico con provvedimento di revisione - insussistenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 189 del 14.05.2003 - Agenzie di viaggio - distinte sanzioni previste per lo stesso comportamento - applicazione della sanzione più grave da motivare
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 28.04.2003 - Pianificazione urbanistica - motivazione - aspettative qualificate di privati
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003 - Contratti della P.A. -verifica offerte anomale - nessuna incompatibilità tra progettazione lavori e verifica offerte anomale - poteri del Giudice - valutazione di economicità dei prezzi - richiesta di giustificazioni - termine ordinatorio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 28.02.2003 - Provvedimenti in materia di cave e torbiere - legittimazione del Comune all'impugnazione - omessa valutazione di contrapposti interessi pubblici
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002 - Sovvenzioni provinciali per investimenti aziendali - competenza e giurisdizione - revoca di contributi illegittimi - termine prescrizionale - motivazione per relationem - intervento in via di autotutela - non servono i pareri richiesti per la concessione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002 - Enteignung - Gemeinnützigkeit des enteigneten Objektes - indirekter Nutzen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002 - Obbligo di motivazione - omessa valutazione di osservazioni presentate dall'interessato - ricorso popolare in materia urbanistica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002 - Rapporto di concessione-contratto - posizione privilegiata della P.A. - revocabilità per motivi di pubblico interesse - congrua motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 15.10.2002 - Smaltimento di rifiuti - materiali da costruzione e demolizione - delibera della G.P. del relativo “programma di recupero" - illegittima ignoranza delle osservazioni del Comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 03.09.2002 - Obbligo di motivazione - riferimento a parere tecnico - sospensione di patente di guida
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 347 del 15.07.2002 - Tutela del paesaggio - prevalenza sugli altri interessi - contemperamento con esigenze diverse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002 - Appalti pubblici - relazione di periti su offerte anomale - lingua da usare - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impugnabilità di clausole del bando - normativa sopravvenuta in corso di procedimento - motivazione per relationem - motivazione ricavabile dagli atti del procedimento - offerte anomale - verifica e rigorosità della prova dell'affidabilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 255 del 28.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni per dichiarazioni non veritiere
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002 - Giustizia amministrativa - intervento in giudizio - legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste - individuazione degli interessi da tutelare - beni storici ed artistici - provvedimenti impositivi di vincoli - notificazione - vincolo indiretto e vincolo indiretto: diverse finalità - motivi aggiunti in sede di ricorso - decorrenza del termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002 - Agevolazioni edilizie - comunicazione assessorile della decisione del C.E.R. - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali - motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002 - Atto amministrativo - pluralità di motivi - commercio - grandi strutture di vendita - ampliamento superficie
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002 - Enteignung einer Fläche von 2.700 m2 für den Bau eines Kindergartens - Verhältnismäßigkeit
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 291 vom 15.11.2001 - Verwaltungsakt - Begründung - ausschließliche Angabe der Gesetzesbestimmung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 286 del 15.11.2001 - Atto impugnabile - atto presupposto ed atti conseguenziali - concorsi nel pubblico impiego - individuazione dei profili professionali - limitazione dei requisiti di accesso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 253 del 05.10.2001 - Concorsi - graduatoria della commissione esaminatrice - punteggio come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 28.05.2001 - Esecuzione del giudicato - ottemperanza al giudicato amministrativo da parte della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 103 del 30.04.2001 - Stoccaggio provvisorio di rifiuti sanitari - parere dell'Assessore provinciale all'ambiente - atto impugnabile - legittimazione attiva del Comune - difformità da precedenti pareri: motivazione specifica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 26.04.2001 - Ricorso giurisdizionale - illegittimità di atto prodromico - illegittimità dell'atto derivato
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 91 vom 09.04.2001 - Gewerbezonen - Verfall der Zuweisung - Nichtbeachtung der übernommenen Verpflichtungen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 06.03.2001 - Vincolo paesaggistico - in zona di recupero - autorizzazione del Sindaco - piano paesaggistico - utilizzazione del territorio a scopi agricoli
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000 - Appalto di opere pubbliche - relazione del direttore dei lavori per verifica offerte anomale - non occorre stesura bilingue - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - offerte anomale - delega della verifica a soggetto estraneo all'Amministrazione - motivazione per relationem - valutazione complessiva dei prezzi - onere della prova di affidabilità a carico dell'offerente - è valutazione tecnico-discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 20.09.2000 - Atto amministrativo - diniego di concessione in sanatoria - motivazione ob relationem Impianti radiotelevisivi - occorrono concessione edilizia ed autorizzazione ministeriale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 14.04.2000 - Autorizzazione al commercio - potere del Comune - domanda di ampliamento - rigetto con motivazione per relationem - grandi strutture di vendita - competenza per il controllo del rispetto delle norme urbanistiche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito d'impresa - discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 60 vom 06.03.2000 - Begründung von Verwaltungsakten - Berücksichtigung vorausgehenden Maßnahmen - Erheblichkeit eines Baueingriffs in das Landschaftsbild - nicht überprüfbares Sachurteil
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 323 del 17.11.1999 - Grandi strutture di vendita - diniego all'apertura - richiamo delle direttive provinciali come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 21.09.1999 - Appalto di forniture - valutazione qualitativa dei prodotti offerti - discrezionalità tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999 - Atto amministrativo - mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impiegato pubblico - concorsi - commissioni d'esame - discrezionalità tecnica - punteggio e obbligo di motivazione - lamentata esiguità del tempo per la correzione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999 - Agevolazioni generali per il recupero di abitazioni - mancata reimmissione di precedente occupante - revoca del contributo provinciale - motivazione: criterio di sufficienza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 177 del 18.06.1999 - Ricorso gerarchico - motivazione della decisione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 11.05.1999 - Assistenza pubblica - prestazione di minimo vitale - calcolo delle c.d. eccedenze Atto amministrativo - motivazione in precedenti atti del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 31.03.1999 - Ricorsi amministrativi - poteri dell'autorità decidente - sufficienza di una sola valida ragione per una decisione di rigetto - autorizzazione amministrativa per impianto di distribuzione di carburanti - parere negativo del Comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 21.04.1998 - Autorizzazioni per commercio - inapplicabilità nel territorio provinciale delle disposizioni statali - art. 41 CostituzioneInapplicabilità nel territorio provinciale della L. 7.8.1990 n. 241Motivazione - pluralità di motivi - basta la fondatezza di uno
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 14.04.1998 - Obbligo di motivazione - non è consentita una sanatoria ex post in corso di processo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 16.03.1998 - Revoca d'ufficio - necessità di motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 29 del 09.02.1998 - Mancato accoglimento di un parere obbligatorio - occorre motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 30.07.1997 - Zone per insediamenti produttivi - natura vincolante delle prescrizioni per l'assegnatario Contenuto del generale obbligo di motivazione - motivazione ob relationem
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 58 del 28.02.1997 - Insufficiente motivazione - impossibilità di integrazione in sede giurisdizionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 23.10.1996 - Concorsi a pubblici impieghi - punteggio - vale come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 27.06.1996 - Pianificazione urbanistica - particolari aspettative o affidamenti di privati come limite alla discrezionalità amministrativa
86)
L'art. 7, comma 4, è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 3 maggio 2016, n. 9.

Art. 8 (Notificazione e comunicazione degli atti amministrativi)              delibera sentenza

(1) Gli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, provvedono alla comunicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e, nei casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

(2)  Le comunicazioni ai soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese e ai professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato nell’“Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti” (INI-PEC), salvo i casi in cui sia prevista una diversa modalità di comunicazione telematica.

(3)  Le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato nell’“Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” (IPA) o tramite la cooperazione applicativa. I documenti possono essere, altresì, resi disponibili previa comunicazione delle modalità di accesso telematico agli stessi.

(4)  Con l’avvio dell’operatività dell’“Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese”, le comunicazioni ai cittadini e ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 avvengono tramite il domicilio digitale ivi indicato.

(5)  I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 possono altresì eleggere, per determinati procedimenti, un domicilio digitale speciale, diverso da quello già riportato nei rispettivi indici. Tale domicilio deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (EIDAS).

(6)  Le imprese agricole individuali che a causa del divario digitale si trovano nell’impossibilità di amministrare un indirizzo di posta elettronica certificata, possono eleggere, ai fini dello svolgimento di procedimenti amministrativi, un domicilio digitale speciale presso terzi. Tale domicilio deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

(7)  In assenza del domicilio digitale di cui al comma 4 o del domicilio digitale speciale di cui al comma 5, ai cittadini e ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 è inviata a mezzo posta ordinaria una copia cartacea del documento informatico originale. Nel caso di notificazioni e di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di consegna, l’invio avviene a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Se per determinati procedimenti si rende necessario allegare all’istanza presentata in forma cartacea un provvedimento amministrativo, la conformità della copia del provvedimento amministrativo all’originale deve essere attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

(8)  Le comunicazioni trasmesse a uno dei domicili digitali di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed equivalgono alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente. 87)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 249 del 29.06.2007 - Edilizia abitativa agevolata - notifica del ricorso giurisdizionale all'organo interno che ha emesso l'atto impugnato - revoca agevolazioni - contraddittorio con interessato e appropriata istruttoria
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005 - Zustellung: mangelnde Angaben - begründen keine Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes - Enteignung zum Zwecke der Errichtung eines Musikpavillons: Gemeinnützigkeit
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 90 vom 02.03.2004 - Maßnahmen innerhalb eines Vereins - Anfechtung - Zuständigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002 - Giustizia amministrativa - intervento in giudizio - legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste - individuazione degli interessi da tutelare - beni storici ed artistici - provvedimenti impositivi di vincoli - notificazione - vincolo indiretto e vincolo indiretto: diverse finalità - motivi aggiunti in sede di ricorso - decorrenza del termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000 - Appalti pubblici - impugnazione di esclusione dalla gara - aggiudicatario non riveste qualifica di controinteressato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 284 del 19.10.1999 - Impugnazione di atti di gara di appalti pubblici - aggiudicatario è controinteressato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 14.10.1999 - Ricorso giurisdizionale - mancata notifica al ricorrente principale - Pianificazione urbanistica - piano di attuazione per zona di espansione- ultrattività
87)
L'art. 8 è stato prima sostituito dall'art. 4 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, poi dall'art. 11, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9, ed infine dall'art. 1, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 9 (Ricorso gerarchico)                                                                                   delibera sentenza

(1)  Contro gli atti amministrativi, adottati dal Presidente della Provincia, dagli assessori provinciali e dai direttori delle strutture organizzative provinciali, o loro organi delegati, salvo che si tratti di atti dichiarati definitivi per legge, è ammesso ricorso in unica istanza alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse. 88)

(2)  Contro gli atti amministrativi di organi collegiali provinciali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

(3)  La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi dei commi 1 e 2 deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

(4)  Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 45  giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 89)

(5) Il ricorso è presentato all’organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l’atto impugnato, direttamente o mediante notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata. Per il rispetto del termine fanno fede la data del timbro postale di spedizione quando il ricorso è inviato a mezzo posta e la data della ricevuta di consegna del messaggio, quando il ricorso è presentato tramite posta elettronica certificata. 90)

(6) I ricorsi presentati nel termine prescritto a organi diversi da quello competente, ma appartenenti agli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità, ma sono trasmessi d’ufficio all’organo competente. 91)

(7)  D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dal comma 5, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

(8)  Il direttore della ripartizione provinciale competente in materia, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

(9)  Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto, tramite la ripartizione provinciale competente in materia, deduzioni e documenti.

(10)  L'organo decidente o il responsabile dell'istruttoria, possono disporre gli accertamenti che ritengono utili ai fini della decisione del ricorso.

(11)  L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile; se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile; se riconosce infondato il ricorso, lo respinge; se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente; se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.

(12) La decisione va motivata e deve essere emessa e notificata all’organo che ha emanato l’atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, con le modalità stabilite all’articolo 8. 92)

(13) L’organo decidente ha l’obbligo di decidere in merito al ricorso con provvedimento motivato entro 120 giorni dal giorno in cui è stato presentato il ricorso. Decorso questo termine, il ricorrente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 31 del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, fatti salvi i suoi diritti a far valere eventualmente i danni procurati dal ritardo nell’esame del ricorso. 93)

(14)  94)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 27 gennaio 2009, n. 24 - Più motivi di ricorso - il giudice non è vincolato a seguire l’ordine indicato dalla parte ricorrente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 425 del 29.12.2008 - Rilascio del certificato di abitabilità - condono edilizio - deroga solo a norme regolamentari - possibilità di intervento del sindaco a salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie - ricorso gerarchico improprio - limiti ai poteri autorità decidente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 262 del 22.07.2008 - Giustizia amministrativa - motivi di ricorso - basta che siano desumibili dal gravame - edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni - accertamento polizia municipale - motivazione per relationem - domanda del ricorrente di condanna I.P.E.S. a corresponsione sussidi arretrati
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 223 del 26.06.2008 - Intimazione alla restituzione contributo ex L.P. n. 4/1997 - omissione impugnativa della presupposta delibera giuntale di revoca - inammissibilità del ricorso giurisdizionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 186 del 22.05.2007 - Ricorso giurisdizionale - atto di rinuncia - mancata formale conoscenza delle controparti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 449 del 14.12.2006 - Giustizia amministrativa - lite temeraria - responsabilità aggravata - fattispecie
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 433 del 06.12.2006 - Ricorso gerarchico - decisione di rigetto è atto confermativo del provvedimento originario - ricorso giurisdizionale avverso decisione su ricorso gerarchico improprio per diniego prestazioni specifiche - serve notificazione all'autorità emanante provvedimento originario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006 - Sentenza di annullamento per illegittimità formale di provvedimento amministrativo - conseguente obbligo per l'amministrazione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 27.01.2006 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Erzwingungsverfahren - anzuwendende Grundsätze
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 17.09.2004 - Motivi di ricorso - censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento - annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato - domanda di risarcimento del danno è autonoma
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 401 vom 02.09.2004 - Landesraumordnungsgesetz - Bürgerrekurs im Sinne des Art. 105 - keine fristhemmende Wirkung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 384 del 23.08.2004 - Giustizia amministrativa - risarcimento del danno - elusione del termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto amministrativo - inammissibilità di un'azione risarcitoria autonoma
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 12.07.2004 - Verwaltungsakt - Unterscheidung: schlichtweg bestätigender Akt und Akt mit bestätigender Wirkung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 07.04.2004 - Giustizia amministrativa - atto impugnabile - regolamento - immediata lesione di interessi - impugnabilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 30 del 23.01.2004 - Annullamento giurisdizionale di provvedimento - rinnovo nel senso preteso dal ricorrente: non dovuto
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 194 vom 15.05.2003 - Widerspruchsbeschwerde - muss vorgesehen sein - keine Hemmung der Anfechtungsfrist
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 07.05.2003 - Giustizia amministrativa - interesse all'impugnativa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 30.04.2003 - Risarcimento del danno per azione amministrativa - Giudice amministrativo - decorrenza del termine - illegittimo ritardo nel pagamento di contributo in denaro: è produttivo di danni interessi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003 - Ricorso giurisdizionale - piena conoscenza dell'atto - onere della prova - attività delegata: non è riferibile al delegante - concorsi - punteggio numerico: valutazione discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 402 del 29.08.2002 - Giustizia amministrativa - impugnabilità medesimo provvedimento con più ricorsi - appalto di pubblici servizi - bando - offerta di temporanea associazione di imprese - criterio dell'offerta più vantaggiosa - domanda di risarcimento danni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002 - Appalti pubblici - relazione di periti su offerte anomale - lingua da usare - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impugnabilità di clausole del bando - normativa sopravvenuta in corso di procedimento - motivazione per relationem - motivazione ricavabile dagli atti del procedimento - offerte anomale - verifica e rigorosità della prova dell'affidabilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 31.05.2002 - Giustizia amministrativa - nozione di controinteressato - tutela delle minoranze: legittimazione ad agire contro atti lesivi - conoscenza delle lingue italiana e tedesca - pubblici concorsi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 29.04.2002 - Termine di impugnazione - piena conoscenza dell'atto - tutela delle minoranze linguistiche: legittimazione ad impugnare atti amministrativi dello Stato - riserva proporzionale: impiegati non direttivi dell'Amministrazione civile dell'Interno - obbligo del bilinguismo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 170 del 22.04.2002 - Edilizia - ricorso popolare - va qualificato come ricorso amministrativo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 98 del 25.02.2002 - Giustizia amministrativa - ricorso - limite della cosa giudicata
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 20.12.2001 - Patrimonio indisponibile della Provincia - alienazione mediante procedura di aggiudicazione- ricorso giurisdizionale - inammissibilità di motivi aggiunti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 371 del 19.12.2001 - Legittimazione a ricorrere - associazioni protezionistiche riconosciute - non vale per interessi urbanistici o storico-artistici
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 318 del 27.11.2001 - Ricorso giurisdizionale - nuovi provvedimenti non in contrasto con precedente sentenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 286 del 15.11.2001 - Atto impugnabile - atto presupposto ed atti conseguenziali - concorsi nel pubblico impiego - individuazione dei profili professionali - limitazione dei requisiti di accesso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 07.07.2001 - Gara pubblica - offerte - indicazione della percentuale di ribasso - decorrenza del termine di impugnazione - domanda di risarcimento del danno formulata in pubblica udienza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 28.05.2001 - Esecuzione del giudicato - ottemperanza al giudicato amministrativo da parte della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 15.05.2001 - Concorsi a posti di psicologo - art. 3 L.P. 10 novembre 1993 n. 22 in deroga all' art. 69 D.M. 30 gennaio 1982 - titoli austriaci - individuazione dell'atto impugnabile
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 26.04.2001 - Ricorso giurisdizionale - illegittimità di atto prodromico - illegittimità dell'atto derivato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 90 del 09.04.2001 - Giustizia amministrativa - interesse all'impugnativa - sopravvenuta carenza di interesse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 75 del 24.03.2001 - Declassamento casa di riposo - incidenza su voci stipendiali - interesse d'agire
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 12 del 16.01.2001 - Ricorso giurisdizionale - inammissibilità di richiesta di interpretazione autentica di sentenza
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 6 vom 10.01.2001 - Verwaltungsrekurs - Anfechtungsfrist - Art. 21 des Gesetzes vom 6.12.1971, Nr. 1034 - läuft ab dem Zeitpunkt der vollen Kenntnis - Beweislast
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 321 del 30.10.2000 - Ricorso gerarchico - decisione di inammissibilità consegue solo a questioni procedurali -tutela del paesaggio - non spetta alla Provincia sindacato sulla rispondenza delle costruzioni alla normativa urbanistica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000 - Appalto di opere pubbliche - relazione del direttore dei lavori per verifica offerte anomale - non occorre stesura bilingue - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - offerte anomale - delega della verifica a soggetto estraneo all'Amministrazione - motivazione per relationem - valutazione complessiva dei prezzi - onere della prova di affidabilità a carico dell'offerente - è valutazione tecnico-discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 18.09.2000 - "Provincializzazione" della scuola - stato giuridico ed economico del personale insegnante - atti da imputare alla Provincia - onere della prova per la tardività del ricorso - concorso a posti nella P.A. - decorrenza del termine di impugnazione - composizione commissioni giudicatrici - partecipazione femminile principio generale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 24.05.2000 - Ricorso giurisdizionale - censura non dedotta in sede di ricorso gerarchico - preclusione all'esame del giudice - revoca dell'autorizzazione al commercio - atto dovuto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 146 del 22.05.2000 - Atto impugnabile - parere - è atto interno del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 22.05.2000 - Espropriazione - dichiarazione di pubblica utilità - scadenza dei termini - Improcedibilità di un ricorso giurisdizionale avverso un atto divenuto inefficace
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000 - Zuweisung von Flächen in Gewerbegebieten - Verfallserklärung - keine Klage ohne Rechtschutzinteresse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 17.02.2000 - Interesse all'impugnativa - rinuncia preventiva al ricorso - difetto di interesse a ricorrere
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 29.12.1999 - Atti preparatori e impugnabilità - esercizio di attività elettriche - approvazione di schemi di convenzione da parte della Giunta provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 357 del 29.12.1999 - Termine di impugnazione - pubblicazione dell'atto vale solo per terzi non direttamente contemplati - esercizio di attività elettriche - delibera comunale - atto presupposto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 306 vom 03.11.1999 - Atto amministrativo - inconfigurabilità di proroga di termine già scaduto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 14.10.1999 - Ricorso giurisdizionale - mancata notifica al ricorrente principale - Pianificazione urbanistica - piano di attuazione per zona di espansione- ultrattività
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999 - Mutamento del destinazione d'uso - condizione dell'accessibilità a persone disabili -- eccesso di potere per disparità di trattamento come motivo di ricorso - destinatari della comunicazione dell'avvio di procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999 - Ricorso giurisdizionale collettivo e/o cumulativo - condizioni per la sua ammissibilità - piste da sci e impianti funiviari - imposizione di servitù e diritti di superficie - questione di illegittimità costituzionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999 - Atto amministrativo - mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impiegato pubblico - concorsi - commissioni d'esame - discrezionalità tecnica - punteggio e obbligo di motivazione - lamentata esiguità del tempo per la correzione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 237 del 29.07.1999 - Modifica del piano urbanistico - interesse all'impugnativa di proprietari di aree non direttamente incise - osservazioni e proposte di privati in sede di approvazione del PUC - mera collaborazione - partecipazione a deliberazioni di adozione del piano urbanistico - consiglieri proprietari di aree interessate dal piano
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 30.06.1999 - Ricorso al TAR - eccesso di potere per contraddittorietà - Personale medico - formazione professionale per medici - strutture riconosciute
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 177 del 18.06.1999 - Ricorso gerarchico - motivazione della decisione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 31.03.1999 - Ricorsi amministrativi - poteri dell'autorità decidente - sufficienza di una sola valida ragione per una decisione di rigetto - autorizzazione amministrativa per impianto di distribuzione di carburanti - parere negativo del Comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 96 vom 24.03.1999 - Procedimento dinanzi al giudice amministrativo - conseguenze dalla mancata collaborazione della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 9 del 13.01.1999 - Configurabilità di un atto infraprocedimentale come provvedimento impugnabile
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 372 vom 15.12.1998 - Maßnahmencharakter eines Verwaltungsaktes
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 364 del 15.12.1998 - Interesse all'impugnativa - mancanza di qualsiasi utilità dall'accoglimento del ricorso
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 354 vom 30.11.1998 - Unvollständige Rechtsmittelbelehrung - Wiedereinsetzung in die Fristen Gewährung einer Heilungsfrist bei Mängel beim Antrag auf Wohnbauhilfe
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 28.10.1998 - Atti a contenuto generale - impugnabilità solo unitamente al provvedimento applicativo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 407 del 08.10.1997 - Ricorso giurisdizionale - preclusione di una censura non dedotta in sede gerachica
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 373 vom 01.09.1997 - Fehlende Rechtsmittelbelehrung - kein wesentlicher Bestandteil des Verwaltungsaktes
88)
L'art. 9, comma 1, é stato così modificato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
89)
L'art. 9, comma 4, è stato così modificato dall'art. 12, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
90)
L'art. 9, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 3, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
91)
L'art. 9, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 3, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
92)
L'art. 9, comma 12, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 4, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
93)
L'art. 9, comma 13, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
94)
L'art. 9, comma 14, è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

CAPO II
Responsabili del procedimento

Art. 10 (Struttura organizzativa responsabile del procedimento)    delibera sentenza

(1) La struttura organizzativa degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, è responsabile, per il proprio ambito di competenza, dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell’adozione o della elaborazione del provvedimento finale e della sua esecuzione, salvo quanto disposto all’articolo 11.

(2)  Qualora l’istruttoria attenga alla competenza di più strutture organizzative di una medesima ripartizione provinciale, il direttore di ripartizione assegna la responsabilità del procedimento alla struttura tenuta ad espletare i maggiori incombenti istruttori o a elaborare la proposta del provvedimento finale.

(3)  Qualora l’istruttoria attenga alla competenza di più ripartizioni provinciali, la responsabilità del procedimento compete al direttore della ripartizione tenuta ad espletare i maggiori incombenti istruttori o ad elaborare la proposta del provvedimento finale. 95)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 354 vom 30.11.1998 - Unvollständige Rechtsmittelbelehrung - Wiedereinsetzung in die Fristen Gewährung einer Heilungsfrist bei Mängel beim Antrag auf Wohnbauhilfe
95)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 11 (Responsabile del procedimento)            delibera sentenza

(1) Il direttore della ripartizione provinciale competente per l’elaborazione o l’emissione del provvedimento finale riceve tutte le istanze e i rapporti d’ufficio e provvede tempestivamente ad assegnarli alle strutture organizzative dipendenti, qualora la trattazione non rientri nelle sue competenze.

(2)  Il direttore di ripartizione può, con proprio ordine di servizio, incaricare le strutture organizzative e gli impiegati responsabili del procedimento di ricevere direttamente le istanze e i rapporti.

(3)  Salvo che non sia diversamente disposto con ordine di servizio del direttore di ripartizione, il direttore della struttura organizzativa che riceve per competenza l’istanza o il rapporto, assume in prima persona o affida ad altro dipendente, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, la responsabilità di una o più fasi dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché dell’emissione o dell’elaborazione del provvedimento finale.

(4)  Fino a quando non sia stata effettuata l’assegnazione ad altri collaboratori, il responsabile del singolo procedimento è il direttore della struttura organizzativa al quale il competente direttore di ripartizione ha affidato il compito, o il suo sostituto.

(5)  Il direttore della struttura organizzativa provvede alle comunicazioni di cui all’articolo 14.

(6)  Anche in caso di acquisizione di eventuali provvedimenti infraprocedimentali, contabili o di controllo, la responsabilità resta in capo alla struttura organizzativa che sta istruendo l’affare, salvo diversa comunicazione agli interessati. 96)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006 - Procedimento di recupero di crediti - disciplina non va applicata meccanicamente - comunicazione di avvio - credito al commercio - cessione di azienda - decadenza dei contributi - nomen juris attribuito all'atto dall'amministrazione - irrilevanza - differenza tra decadenza e revoca
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 26.06.2003 - Gaststätten - öffentliche Ruhe - Mitteilung des Verfahrens mit Androhung von Maßnahmen
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 07.06.2003 - Anwendung der Verwaltungsstrafen - Vorhaltung ist nicht mit der Mitteilung der Verfahrenseröffnung gleichzusetzen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003 - Ricorso giurisdizionale - piena conoscenza dell'atto - onere della prova - attività delegata: non è riferibile al delegante - concorsi - punteggio numerico: valutazione discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 08.04.2002 - Funzione di vigilanza della Giunta provinciale sui Comuni - persona responsabile del procedimento - Impiegato comunale e provinciale - indennità di progettazione, direzione e collaudo di lavori
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 06.11.2001 - Mancata comunicazione di avvio di procedimento - personale medico - assegni di specializzazione - restituzione: interessi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999 - Mutamento del destinazione d'uso - condizione dell'accessibilità a persone disabili -- eccesso di potere per disparità di trattamento come motivo di ricorso - destinatari della comunicazione dell'avvio di procedimento
96)
L'art. 11 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 11/bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda)  

(1)  Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione sospende i termini per concludere il procedimento, che ricominciano a decorrere dalla scadenza del termine menzionato di 30 giorni ovvero, in caso di tempestiva presentazione di osservazioni, dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni. Entro lo stesso termine di 30 giorni gli istanti possono richiedere un’audizione. Anche in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data dell’audizione. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale, indicando, in caso di diniego, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni o dell’audizione. Tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda non si possono addurre inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. 97)

(2)   98)

(3)  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai  procedimenti di pianificazioni, ai  procedimenti concorsuali e ai procedimenti di natura agevolativa nei quali si realizza una concorrenza tra le domande, ai procedimenti in materia di assistenza e previdenza integrativa sorti a seguito di istanza di parte, nonché ai procedimenti che si concludono con un provvedimento di natura vincolata. 99)  100)

97)
L'art. 11/bis, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9, successivamente dall'art. 3, comma 5, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1, ed infine così modificato dall’art. 1, comma 3, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
98)
L'art. 11/bis, comma 2, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera c), della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
99)
L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4
100)
L'art. 11/bis, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9. Vedi anche l'art. 39, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.  L'art. 11/bis, comma 3, successivamente è stato così integrato dall'art. 1, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 12 (Funzioni del responsabile del procedimento)   

(1)  Il responsabile del procedimento:

  1. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, acquisisce d’ufficio le informazioni o i documenti ai sensi dell’articolo 5 e invita l’interessato, ove ammissibile, a rilasciare dichiarazioni o a regolarizzare ovvero integrare dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Nei casi in cui si effettua un sopralluogo, esclusi sopralluoghi nell’ambito di un’attività di controllo comunque denominata, il responsabile procede alla relativa comunicazione ai proprietari e possessori qualificati del bene da valutare; 101)
  2. propone l'indizione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 18;
  3. attiva gli organi consultivi per l'acquisizione dei prescritti pareri obbligatori o vincolanti;
  4. propone al direttore di ripartizione l'acquisizione di eventuali pareri facoltativi o di consulenze esterne, a seconda della complessità dell'affare o dell'istruttoria;
  5. trasmette la pratica alla struttura organizzativa competente per l'ulteriore fase del procedimento, dandone contestuale comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15, con indicazione del nominativo del rispettivo direttore; 102)
  6. emana, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero ne propone il testo all'organo superiore competente per l'adozione;
  7. cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste delle leggi e dai regolamenti, o da ordini di servizio degli organi superiori;
  8. cura l'esecuzione del provvedimento finale, secondo le indicazioni dell'organo superiore.
101)
La lettera a) dell'art. 12, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 16, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
102)
La lettera e) dell'art. 12, comma 1, è stata così modificata dall'art. 16, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 12/bis (Conflitto d’interessi)

(1)  Il responsabile del procedimento e i direttori delle strutture organizzative competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale si astengono dal prendere decisioni e dallo svolgere attività inerenti alle loro mansioni, se esiste conflitto di interessi, anche potenziale, se si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 30, comma 1, o se esistono gravi ragioni di convenienza. 103)

(2)  Ogni situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, che può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniale, va segnalata  dai soggetti di cui al comma 1  al diretto superiore.  104) 105)

(3)  Ai dipendenti che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie si applicano le disposizioni del codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano, approvato dalla Giunta provinciale. 106)

103)
L'art. 12/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 3, comma 6, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
104)
L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
105)
L'art. 12/bis, comma 2, è stato così modificato dall'art. 3, comma 7, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
106)
L'art. 12/bis, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 8, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 13 (Responsabilità tecnica, contabile e amministrativa)          

(1) Ogni decreto o altro provvedimento assessorile, prima di essere sottoposto alla firma dell’assessore provinciale competente, deve essere vistato:

  1. per la regolarità tecnica, dal direttore della struttura organizzativa responsabile per l’elaborazione finale dell’atto;
  2. per la regolarità contabile, dal direttore del competente ufficio della Ripartizione Finanze;
  3. per la legittimità, dal direttore di ripartizione competente; 107)
  4. per la corrispondenza alla strategia approvata, alle risorse previste e alle indicazioni fornite con il Piano integrato di attività e organizzazione, dal direttore di dipartimento competente. 108)

(2)  Ogni proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale deve essere corredata dei visti di cui al comma 1, lette-re a), b), c) e d). 109)

(2/bis)  Ai centri di responsabilità della spesa individuati nella legge provinciale di contabilità si applicano le particolari procedure ivi previste. 110)

(3)  La delega di funzioni amministrative comporta per il delegato la responsabilità per quanto attiene alla regolarità tecnica, contabile o alla legittimità del provvedimento.

(4)  I dipendenti provinciali che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie, rispondono della regolarità tecnica e contabile delle rispettive operazioni, nel rispetto del grado di responsabilità connesso al profilo professionale di appartenenza.

(5)  I funzionari provinciali rispondono in via amministrativa e contabile dei visti e dei pareri di cui ai commi 1 e 2. Qualora i provvedimenti siano adottati in mancanza dei visti o in difformità dei pareri di cui ai commi 1 e 2, l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile fa carico agli organi decidenti.

(6)  Il direttore di struttura organizzativa provinciale competente ad emettere il provvedimento finale, risponde in via amministrativa e contabile del provvedimento stesso, unitamente ai funzionari responsabili del procedimento, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

(7)  Il direttore della struttura organizzativa  competente per la fase finale del provvedimento è responsabile, in via amministrativa e contabile, degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni della Giunta provinciale e dei provvedimenti assessorili, fatto salvo quanto disposto dal comma 4. 111)

(8)  Della regolarità tecnica e contabile e della legittimità degli atti di competenza di organi o strutture organizzative diversi dalla Giunta e dagli assessori provinciali, dalle ripartizioni, e dagli uffici, rispondono i corrispondenti organi o funzionari preposti alle strutture stesse.

(9)  Nei casi previsti di avocazione del procedimento, l'organo che adotta il provvedimento ne risponde direttamente in via amministrativa e contabile.

107)
L'art. 13, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
108)
La lettera d) dell'art. 13, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 54, comma 1, della L.P. 21 luglio 2022, n. 6.
109)
L'art. 13, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9, e successivamente dall'art. 54, comma 2, della L.P. 21 luglio 2022, n. 6.
110)
L'art. 13, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
111)
L'art. 13, comma 7, è stato così modificato dall'art. 18, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

CAPO III
Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 14 (Comunicazione di avvio del procedimento) 112)                                             delibera sentenza

(1) L’avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi. L’avvio del procedimento è comunicato altresì ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.  113) 

(2)  Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni ci cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

(3)  Nella comunicazione personale di cui al comma 1 sono indicati:

a) la ripartizione provinciale competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio o altra struttura organizzativa  unitamente agli indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria pubblicati nell’“Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi,” e la persona, responsabili del procedimento; 114)

d) l'ufficio o altra struttura organizzativa in cui si può prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d/bis; 115)

d/bis) le modalità telematiche con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di amministrazione digitale; 116)

e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 4, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione; 117)

f) la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti a iniziativa di parte. 118)

(3/bis) La comunicazione di cui al comma 3, lettere a), c) e d), va rinnovata ogni qualvolta cambi la ripartizione, la struttura organizzativa o il responsabile del procedimento. 119)

(4)  Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 3 mediante forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta, o individuate in via generale con ordine di servizio dell'organo superiore.

(5)  Qualora la comunicazione sia rivolta ad una pluralità di interessati, non facilmente individuabili, essa va effettuata in lingua tedesca e in lingua italiana.

(6)  L'omissione o l'irregolarità di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse diretto la comunicazione è prevista.

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 25 novembre 2009, n. 390 - Procedimento ad istanza di parte - mancato preavviso di rigetto - non provoca di per sé illegittimità del provvedimento finale - interventi per il sostegno dell’economia - acquisizione di immobile aziendale con contratto di leasing - domanda di contributo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 22.10.2008 - Öffentliches Vergabeverfahren - Annullierung des definitiven Zuschlages - Eröffnung des Verfahrens erforderlich
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 232 del 27.06.2008 - Controinteressato nel processo amministrativo - interesse deve nascere dal provvedimento impugnato e non da situazioni giuridiche successive
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 433 del 06.12.2006 - Ricorso gerarchico - decisione di rigetto è atto confermativo del provvedimento originario - ricorso giurisdizionale avverso decisione su ricorso gerarchico improprio per diniego prestazioni specifiche - serve notificazione all'autorità emanante provvedimento originario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 29.05.2006 - Giustizia amministrativa - proposizione di motivi aggiunti - posizione del controinteressato - categoria destinataria di una deliberazione della Giunta provinciale del provvedimento - non è controinteressata - legittimazione attiva di associazioni di categoria e ordini professionali - fondamento - servizio sanitario di emergenza - personale volontario di soccorso - abilitazione a svolgere mansioni tipiche degli infermieri professionali - illegittimità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005 - Imposizione vincolo storico-artistico - comunicazione d'avvio di procedimento - occorre salvo in situazioni d'urgenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005 - Controinteressato nel processo amministrativo - elementi sostanziale e formale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005 - Comunicazione di avvio di procedimento - immutabilità della contestazione in sede di provvedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 437 del 07.10.2004 - Appalti pubblici - esclusione dalla gara per errore grave - divergenza tra normativa statale e provinciale subprocedimento di verifica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 28.09.2004 - Appalti pubblici - gara - verifica di anomalia - affidamento a soggetto estraneo all'Amministrazione - pronuncia giurisdizionale di illegittimità - attività di esecuzione del giudicato - non serve comunicazione di avvio alla ditta ricorrente - commissioni di gara - hanno natura di collegi perfetti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 17.09.2004 - Motivi di ricorso - censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento - annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato - domanda di risarcimento del danno è autonoma
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 394 del 31.08.2004 - Comunicazione di avvio di procedimento - sgombero di un proprio immobile - l'amministrazione agisce iure privatorum - nessun obbligo di comunicazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004 - Appalto di opere pubbliche - mancato affidamento lavori alla ditta prima in graduatoria - stipula del contratto con il secondo concorrente - discrezionalità amministrativa - nozione di controinteressato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 05.08.2004 - Legittimazione per intervento ad adjuvandum - inammissibilità di motivi di censura autonomi - qualifica di controinteressato - ordinamento urbanistico provinciale - modifica d'ufficio dei piani urbanistici comunali - inapplicabilità degli standards edilizi ed urbanistici statali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 21.07.2004 - Procedimento amministrativo - comunicazione di avvio - facoltà di visionare gli atti istruttori - non costituisce motivazione ob relationem
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 27.09.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento - rilascio concessione edilizia - non occorre comunicazione ai proprietari frontisti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003 - Ricorso giurisdizionale - piena conoscenza dell'atto - onere della prova - attività delegata: non è riferibile al delegante - concorsi - punteggio numerico: valutazione discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 595 del 23.12.2002 - Atto amministrativo - comportamento di acquiescenza - recupero di somme indebitamente corrisposte - comunicazione di avvio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002 - Obbligo di motivazione - omessa valutazione di osservazioni presentate dall'interessato - ricorso popolare in materia urbanistica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 12.08.2002 - Procedimento amministrativo - esclusione della comunicazione di avvio per motivi di urgenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 23.04.2002 - Ordine di demolizione su fatti incontestabili - comunicazione di avvio non necessaria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002 - Comunicazione di avvio di procedimento - revoca di agevolazioni in materia di edilizia abitativa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 06.11.2001 - Mancata comunicazione di avvio di procedimento - personale medico - assegni di specializzazione - restituzione: interessi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 30.09.2000 - Procedimento amministrativo - dichiarazione d'intenti costituisce comunicazione d'avvio - Esercizio alberghiero - garnì - messa a disposizione esclusiva di una U.S.L.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000 - Comunicazione dell'avvio di procedimento - non serve in caso di istanza dell'interessatoImpianto distribuzione di carburanti - sospensione temporanea dell'autorizzazione - scelta di merito
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000 - Appalti pubblici - impugnazione di esclusione dalla gara - aggiudicatario non riveste qualifica di controinteressato
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000 - Zuweisung von Flächen in Gewerbegebieten - Verfallserklärung - keine Klage ohne Rechtschutzinteresse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999 - Mutamento del destinazione d'uso - condizione dell'accessibilità a persone disabili -- eccesso di potere per disparità di trattamento come motivo di ricorso - destinatari della comunicazione dell'avvio di procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 30.06.1999 - Concessione edilizia - Procedimento per l'annullamento - parere della commissione urbanistica provinciale - annullamento dopo lungo lasso di tempo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 291 vom 05.10.1998 - Mitteilungspflicht über die Einleitung des Verfahrens - nicht durch ein (mit der Abschlußmaßnahme) gleichzeitiges oder gar nachträgliches Schreiben heilbar
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 27.05.1998 - Revoca di agevolazioni edilizie - sopralluogo non costituisce avvio di procedimento
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 296 vom 21.07.1997 - Mitteilung über die Eröffnung eines Verfahrens - reicht auch anderweitige Kenntnis
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 67 vom 10.03.1997 - Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens - Ausnahme: Verfahren über Parteiinitiative
112)
La rubrica dell'art. 14 è stata così sostituita dall'art. 19, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
113)
L'art. 14, comma 1,  è stato  prima  sostituito dall'art. 5 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e poi dall'art. 19, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
114)
La lettera c) dell'art. 14, comma 3, è stata così modificata dall'art. 3, comma 9, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
115)
La lettera d) dell'art. 14, comma 3, è stata così modificata dall'art. 3, comma 10, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
116)
La lettera d/bis dell'art. 14, comma 3, è stata inserita dall'art. 3, comma 11, della L.P. 11. gennaio 2021, n. 1.
117)
La lettera e) dell'art. 14, comma 3, è stata aggiunta dall'art. 19, comma 3, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
118)
La lettera f) dell'art. 14, comma 3, è stata aggiunta dall'art. 19, comma 3, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
119)
L'art. 14, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 19, comma 4, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 15 (Intervento nel procedimento) 120)                          delibera sentenza

(1) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento, anche mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 121)

(2)  122)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Jänner 2009, Nr. 2 - Urbanistische Planung - Bauleitplanänderung - Ermessensentscheidung - Gutachten der Fachkommissionen nicht bindend - Abweichung ist zu begründen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 41 del 19.02.2008 - Accesso ai documenti - silenzio rifiuto confermativo di precedente rigetto di identica istanza - interesse all'accesso - diritto alla riservatezza di terzi - condizione per la prevalenza del diritto di accesso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 13.11.2007 - Verwaltungstätigkeit - Selbstschutz - Prinzip der guten Verwaltungsführung - Vergabeverfahren - Annullierung der Ausschreibung vor der Zuschlagserteilung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 05.08.2004 - Legittimazione per intervento ad adjuvandum - inammissibilità di motivi di censura autonomi - qualifica di controinteressato - ordinamento urbanistico provinciale - modifica d'ufficio dei piani urbanistici comunali - inapplicabilità degli standards edilizi ed urbanistici statali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 21.07.2004 - Procedimento amministrativo - comunicazione di avvio - facoltà di visionare gli atti istruttori - non costituisce motivazione ob relationem
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 07.04.2004 - Giustizia amministrativa - atto impugnabile - regolamento - immediata lesione di interessi - impugnabilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 133 del 08.04.2003 - Diritto di accesso ad atti amministrativi in materia ambientale - silenzio rifiuto da motivare
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002 - Obbligo di motivazione - omessa valutazione di osservazioni presentate dall'interessato - ricorso popolare in materia urbanistica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002 - Giustizia amministrativa - intervento in giudizio - legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste - individuazione degli interessi da tutelare - beni storici ed artistici - provvedimenti impositivi di vincoli - notificazione - vincolo indiretto e vincolo indiretto: diverse finalità - motivi aggiunti in sede di ricorso - decorrenza del termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 371 del 19.12.2001 - Legittimazione a ricorrere - associazioni protezionistiche riconosciute - non vale per interessi urbanistici o storico-artistici
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 18.11.2000 - Giustizia amministrativa - trasformazione in zona produttiva - proprietari di abitazioni confinanti - sussiste interesse all'impugnativa - azione popolare - qualità di elettore da provare - delibera Giunta provinciale in difformità di parere commissione urbanistica provinciale - adeguata motivazione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 309 vom 26.10.2000 - Bauleitplanerische Maßnahme - Eigentümer von nicht direkt betroffenen Grundstücken - Rechtsschutzinteresse in re ipsa - Genehmigungsverfahren des Bauleitplanes - geologisches Gutachten - nicht vor Beschlussfassung seitens des Gemeinderates nötig
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 30.09.2000 - Pianificazione urbanistica - modifica al P.U.C. - interesse a ricorrere del terzo frontista -- azione popolare al posto del Comune inerte
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 122 del 28.04.2000 - Pianificazione urbanistica - scelte dell'Amministrazione comunale - questioni di merito -Norme sulla partecipazione - inapplicabilità agli atti di pianificazione e programmazione -Parere della commissione locale masi chiusi espresso sull'intero PUC - zona produttiva - Osservazioni di privati al PUC - mera forma di collaborazione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000 - Zuweisung von Flächen in Gewerbegebieten - Verfallserklärung - keine Klage ohne Rechtschutzinteresse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 30.06.1999 - Concessione edilizia - Procedimento per l'annullamento - parere della commissione urbanistica provinciale - annullamento dopo lungo lasso di tempo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 388 vom 29.12.1998 - Anfechtungsfrist von Verwaltungsakten - Zeitpunkt der vollen Kenntnis - Beweislast Rechtschutzinteresse - akustische Immissionen durch ein Tanzlokal
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 30.03.1998 - Concessione edilizia - interesse all'impugnativa - lesione si produce già nel momento della pianificazione urbanistica - derogabilità delle distanze dai confini
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 25.03.1998 - Parte grafica di P.U.C. - provvedimento di rettifica di errori - impugnazioneNozione di controinteressato
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 65 vom 24.03.1998 - Mitteilungspflicht des Sachverhaltes, der zu einer Sanktion führen kann
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997 - Annahme des Enteignungsentschädigung - Verlust der RekursmöglichkeitEnteignungsverfahren - Berücksichtigung aller Einwände der Beteiligungsberechtigten
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 172 del 05.07.1996 - Accertamento di fatti comportanti sanzioni - obbligo di contradditorio
120)
La rubrica dell'art. 15 è stata così sostituita dall'art. 20 comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
121)
L'art. 15, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
122)
L'art. 15, comma 2, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera d), della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 15/bis (Diritti dei partecipanti al procedimento)

(1)  I soggetti di cui all’articolo 14 e quelli indicati nell’articolo 15 hanno diritto di:

  1. prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi in cui il diritto di accesso è escluso o limitato;
  2. presentare, entro il termine assegnato, non superiore a 30 giorni, memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, sempreché siano pertinenti all’oggetto del procedimento. 123)
123)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 21, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 16 (Provvedimento concordato)    delibera sentenza

(1)  In accoglimento di proposte e di osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 15/bis, comma 1, il competente organo provinciale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. 124)

(2) Gli accordi di cui al comma 1 devono essere motivati ai sensi dell’articolo 7 e stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge non disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 125)

(3)  Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

(4)  Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il competente organo provinciale dispone il recesso unilaterale dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

(5)  126)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 440 vom 21.12.2005 - Verwaltungsvereinbarungen von Maßnahmen - bei raumplanerische Entscheidungen nicht möglich
124)
L'art. 16, comma 1, è stato così modificato dall'art. 3, comma 3, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
125)
L'art. 16, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
126)
L'art. 16, comma 5, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera e), della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 17 (Esclusione della partecipazione al procedimento)      delibera sentenza

(1)  Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della Provincia diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 31.07.2008 - Rielaborazione del PUC - non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 67 del 25.03.1998 - L. 7.8.1990 n. 241 e L.R. 31.7.1993 n. 13 - non si applicano agli atti della Provincia Piano di attuazione di iniziativa privata - nessuna notificazione individualePiano di attuazione ad iniziativa privata - è norma regolamentare di rango inferiore Norme di attuazione del P.U.C - parcheggi nel sottosuolo per edifici esistenti

CAPO IV
Semplificazione dell’attività amministrativa e disposizioni sulla conferenza dei servizi 127)

Art. 18 (Conferenza dei servizi)   delibera sentenza

(1) Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il direttore della ripartizione provinciale competente per l’attuazione dell’intervento finale o comunque prevalente rispetto alle attività del procedimento indice una conferenza di servizi. 128)

(1/bis) Con regolamento d’esecuzione vengono determinate le modalità di funzionamento della conferenza di servizi, informate ai principi della certezza dei tempi della conferenza, della partecipazione degli interessati al procedimento, del silenzio assenso e del dissenso. 129)

(2)   130)

(3)  L'assenso delle amministrazioni pubbliche titolari delle funzioni di cui al comma 2, si intende acquisito ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 17/bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui il silenzio tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici dell’amministrazione equivalga ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può adottare provvedimenti di autotutela. 131)

(4)  Il voto favorevole al progetto o all'intervento espresso dai rappresentanti della Provincia, in seno alle conferenze di servizi, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso prescritti dalla vigente normativa provinciale.

(5) La conferenza di servizi è presieduta dall’organo che ha indetto la conferenza o da un suo delegato. 132)

(6)  La conferenza di servizi può svolgersi anche per via telematica. 133)

massimeCorte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 138 - Conferenza di servizi - intervento statale per il superamento del dissenso espresso dalle amministrazini coinvolte - rinvio ad una precedente dichiarazione di incostituzionalità
128)
L'art. 18, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 23, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9, e successivamente così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
129)
L'art. 18, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 3, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
130)
L'art. 18, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 23, comma 4, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 20, comma 1, lettera c), della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
131)
L'art. 18, comma 3, è stato così modificato dall'art. 23, comma 5, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
132)
L'art. 18, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 23, comma 6, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
133)
L'art. 18, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 23, comma 7, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 18/bis (Forme di collaborazione fra pubbliche amministrazioni)

(1)  Oltre alle ipotesi previste dall’articolo 18, gli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, possono stipulare accordi fra loro e con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

(2)  Per gli accordi di cui al comma 1 vanno osservate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 2 e 3. 134)

134)
L'art. 18/bis è stato inerito dall'art. 24, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 19 (Pareri obbligatori e pareri facoltativi) 135)     delibera sentenza

(1) Ove previsto il parere obbligatorio di un organo consultivo provinciale, questo deve rendere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o, in mancanza, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi a organi consultivi provinciali o ad altre amministrazioni pubbliche, questi devono essere resi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. 136)

(2)  In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ai sensi del comma 3, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’acquisizione del parere. 137)

(3)  Nel caso in cui l'organo provinciale adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, o a cause di forza maggiore, di rispettare il termine di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie, dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza, o dalla data di cessazione delle cause di forza maggiore.

(4)  Gli organi consultivi della Provincia predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.  I pareri e le relative richieste di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. 138)

(5)  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri in materia di tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 146 del 22.05.2000 - Atto impugnabile - parere - è atto interno del procedimento
135)
La rubrica dell'art. 19 è stata così sostituita dall'art. 25, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
136)
L'art. 19, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
137)
L'art. 19, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9, e successivamente dall'art. 3, comma 12, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
138)
L'art. 19, comma 4, è stato così modificato dall'art. 25, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 20 (Valutazioni tecniche) 139)

(1)  Ove, per disposizione espressa di norma provinciale, statale, regionale o dell'Unione europea  applicabile nelle materie di competenza provinciale, sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino cause di forza maggiore o esigenze di istruttoria di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento può chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica, ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ad istituti universitari, a persone professionalmente esperte nel settore, ovvero può procedere indipendentemente dall'acquisizione delle valutazioni tecniche. 140)

(2)  Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato cause di forza maggiore o esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 19.

(2/bis)  Le valutazioni e le relative richieste di cui al comma 1 sono trasmesse con mezzi telematici. 141)

(3)  La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da organi od enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.

139)
La rubrica dell'art. 20 è stata così sostituita dall'art. 26, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
140)
L'art. 20, comma 1, è stato così modificato dall'art. 6, comma 7, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
141)
L'art. 20, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 26, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 20/bis (Ricevuta di presentazione)

(1)  Dell’avvenuta presentazione di domande, dichiarazioni e segnalazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che ne attesti l’avvenuta presentazione. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui al comma 3 dell’articolo 14, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento. 142)

142)
L'art. 20/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 4, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 21   143) delibera sentenza

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Jänner 2009, Nr. 2 - Urbanistische Planung - Bauleitplanänderung - Ermessensentscheidung - Gutachten der Fachkommissionen nicht bindend - Abweichung ist zu begründen
143)
L'art. 21 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera f), della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 21/bis (Segnalazione certificata di inizio attività)      delibera sentenza

(1)  Allo scopo di semplificare le attività dei cittadini e delle imprese e di ridurre gli oneri e i costi amministrativi, è introdotta la segnalazione certificata di inizio attività.

(2)  Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i casi in cui l’esercizio di una attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, da parte di autorità amministrative o organi collegiali, può essere intrapreso su segnalazione dell’interessato all’amministrazione competente.  Con la deliberazione sono altresì definite le modalità di presentazione della segnalazione e di svolgimento della procedura, anche telematica. 144)

(3)  La segnalazione certifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività.

(4)  L’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

(5)  L’amministrazione competente, nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 3, adotta, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, i necessari provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa.  In tal caso non si applica l’articolo 11/bis. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore ai 30 giorni per l’adozione di queste ultime. Decorso il suddetto termine senza che siano state adottate le misure prescritte, l’attività si intende vietata.  145) 146)

(6)  Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, è comunque fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di adottare provvedimenti in via di autotutela. 147) 

massimeDelibera 10 settembre 2012, n. 1324 - Attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività
massimeCorte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 203 - Intrapresa di nuova attività imprenditoriale commerciale, artigianale o edilizia – introduzione della disciplina sulla “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA) – sono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
144)
L'art. 21/bis, comma 2, è stato così modificato dall'art 27, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
145)
L'art. 21/bis è stato aggiunto dall'art. 18, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
146)
L'art. 21/bis, comma 5, è stato così modificato dall'art. 27, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
147)
L'art. 21/bis, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 27, comma 3, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 22 (Silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte)        delibera sentenza

(1) Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 4, il provvedimento di diniego. In tal caso si applica l’articolo 11/bis.

(1/bis)  Il silenzio assenso si applica anche ai procedimenti di verifica, avviati ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su istanza delle stazioni appaltanti, ai fini di controllare la veridicità della dichiarazione sostitutiva rilasciata dagli operatori economici ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, per attestare l’osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche. 148)

(2)  Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può adottare provvedimenti di autotutela.

(3)  Le disposizioni di quest’articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela dell’ambiente, tutela dal rischio idrogeologico, tutela del patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico nonché della salute  e della pubblica sicurezza e incolumità delle persone, ai casi in cui la normativa dell’Unione europea impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, nonché ai casi in cui una disposizione normativa qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell’istanza e agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. 149) 150)

massimeDelibera 27 dicembre 2016, n. 1512 - Legge provinciale 22.10.1993, n. 17 - Eccezioni all'applicazione dell'istituto giuridico del silenzio assenso (modificata con delibera n. 205 del 21.02.2017)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 26.05.2007 - Poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - disciplina del settore - competenza provinciale - autorizzazione ex art. 7 bis L.P. n. 6/2002 - valenza edilizia - verifiche di compatibilità urbanistica nell'ambito del procedimento autorizzatorio - non previsto istituto silenzio assenso - criteri per la localizzazione di nuovi impianti - invito ai comuni in ordine a siti da preferire e da evitare - telefonia mobile - proposta di localizzazione da parte del comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 22.06.2006 - Concessione edilizia - silenzio assenso - comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento --interruzione del termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 263 del 19.06.2003 - Viticoltura - terreno per impianto di viti - silenzio assenso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002 - Ricorso giurisdizionale - avverso silenzio della P.A. - poteri del giudice
148)
L'art. 22, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
149)
L'art. 22 è stato così sostituito dall'art. 28, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9. Vedi anche l’art. 39, comma 3, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
150)
Nel testo tedesco dell'art. 22, comma 3, la parola "landwirtschaftlichen" è stato sostiuito dalla parola "landschaftlichen" dall'art. 3, comma 5, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8. Successivamente l'art. 22, comma 3, è stato sostituito dall'art. 3, comma 6, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8, e poi modificato dall’art. 1, comma 3, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 23 (Sanzioni per dichiarazioni mendaci o false attestazioni dei privati)

(1) Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 21/bis  e 22 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21 della legge n. 241 del 1990. 151)

(2)  152)

(3)  Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività di cui all’articolo 21/bis, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti per la segnalazione è punito ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 153)

151)
L'art. 23, comma 1, è stato così modificato dall'art. 29, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
152)
L'art. 23, comma 2, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera g), della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
153)
L'art. 23, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 29, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 23/bis   154)

154)
L'art. 23/bis capo IV, è stato inserito dall'art. 4, comma 7, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera c), della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
127)
La rubrica del Capo IV è stata così sostituita dall'art. 23, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

CAPO V
Accesso ai documenti amministrativi

Art. 24 (Diritto d’accesso)                                             155) delibera sentenza

(1) Ai fini della presente legge si intende per:

  1. “diritto di accesso”: il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
  2. “interessati”: tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
  3. “controinteressati”: tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
  4. “documento amministrativo”: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione ovvero da tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

(2)  Attese le finalità di pubblico interesse, il diritto di accesso costituisce un principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

(3)  Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, nonché, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse, nei confronti dei concessionari di pubblici servizi provinciali, delle società partecipate e delle società in house della Provincia e di tutti i soggetti di cui all’articolo 1/ter, comma 2.

(4)  Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso. 156)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 18 dicembre 2009, n. 410 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi - principio generale - limitazioni all’esercizio del diritto - eccezioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 20.11.2008 - Informazioni ambientali - diritto di accesso - disciplina speciale - non occorre interesse particolare e qualificato - parere del comitato di valutazione dell'impatto ambientale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 27.02.2006 - Organizzazione sindacale - diritto di accesso ai documenti amministrativi - limiti - salvaguardia di interessi sovraindividuali propri del sindacato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 133 del 08.04.2003 - Diritto di accesso ad atti amministrativi in materia ambientale - silenzio rifiuto da motivare
155)
156)
L'art. 24 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 25 (Limitazioni al diritto di accesso)                        delibera sentenza

(1) Il diritto di accesso è escluso:

  1. nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento;
  2. nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
  3. nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

(2) Salvo espressa autorizzazione del competente organo provinciale, il diritto di accesso è escluso per i seguenti documenti amministrativi:

  1. processo verbale delle sedute degli organi collegiali provinciali non aperte al pubblico;
  2. pareri facoltativi, consulenze giuridiche e relazioni tecniche, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 7, comma 3.

(3)157)

(4) Fatto salvo quanto disposto al comma 7, i documenti relativi alle seguenti materie sono accessibili, oltre che ai diretti destinatari, anche alle persone rivestite dell’autorità o incaricate della direzione o della vigilanza sui diretti destinatari, salvo eventuali ipotesi di conflitto di interessi con questi ultimi, da valutarsi a cura del direttore di ripartizione competente:

  1. interventi di assistenza sanitaria e di assistenza socio-economica;
  2. interventi del servizio sociale, dei consultori familiari, degli istituti minorili, dei centri di igiene mentale, delle comunità terapeutiche e strutture similari;
  3. esami, analisi, controlli e accertamenti attinenti all’igiene e sanità pubblica, e alla tutela dei luoghi di vita e di lavoro;
  4. dati statistici personali;
  5. stato matricolare dei pubblici dipendenti e procedimenti disciplinari.

(5) L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

(6) Il differimento dell’accesso è disposto per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa e ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 7.

(7) Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

(8)  Con regolamento di esecuzione sono disciplinati altri casi di esclusione del diritto di accesso anche in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese. 158)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 18 dicembre 2009, n. 410 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi - principio generale - limitazioni all’esercizio del diritto - eccezioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005 - Ricorso giurisdizionale contro il diniego di accesso ai documenti - va notificato ai controinteressati
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.04.2004 - Diritto di accesso ai documenti - casi di esclusione - gara d'appalto: copia delle offerte dei concorrenti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 133 del 08.04.2003 - Diritto di accesso ad atti amministrativi in materia ambientale - silenzio rifiuto da motivare
157)
L‘art. 25, comma 3, è stato abrogato dall‘art. 25, comma 1, lettera d), della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
158)
L'art. 25 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 26 (Modalità di esercizio del diritto di accesso)          delibera sentenza

(1)  Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con il limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia può essere subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, stabilito dalla Giunta provinciale, salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

(2)  La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta alla struttura organizzativa dell'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente in originale. 159)

(3)  Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 25 e debbono essere motivati.

(4)  Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

(5) Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di 30 giorni, all’autorità giudiziaria amministrativa ai sensi di quanto disposto dal codice del processo amministrativo. Entro lo stesso termine il richiedente può altresì chiedere al difensore civico il riesame della determinazione. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, l’istanza si intende respinta. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica alla struttura organizzativa responsabile. Se, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, la struttura organizzativa responsabile non emana il provvedimento confermativo motivato di diniego, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico il termine per il ricorso all’autorità giudiziaria amministrativa è sospeso e decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o dalla data in cui l’istanza al difensore civico si intende respinta. 160)

(6)  Le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, assicurano che il diritto d’accesso possa essere esercitato anche in via telematica, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale. 161)

(7)  Il diritto di accesso ai documenti si intende realizzato con la pubblicazione degli stessi nel sito web istituzionale dell’amministrazione provinciale, purché la pubblicazione avvenga in forma integrale. 162)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005 - Ricorso giurisdizionale contro il diniego di accesso ai documenti - va notificato ai controinteressati
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000 - Appalto di opere pubbliche - relazione del direttore dei lavori per verifica offerte anomale - non occorre stesura bilingue - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - offerte anomale - delega della verifica a soggetto estraneo all'Amministrazione - motivazione per relationem - valutazione complessiva dei prezzi - onere della prova di affidabilità a carico dell'offerente - è valutazione tecnico-discrezionale
159)
Il testo tedesco dell'art. 26, comma 2, è stato modificato dall'art. 3, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
160)
L'art. 26, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 31, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
161)
L'art. 26, comma 6, è stato inserito dall'art. 31, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
162)
L’art. 26, comma 7, è stato aggiunto dall’art. 1, comma 4, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 27 (Segreto d'ufficio)  

(1)  L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di acceso.

(2)  Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il direttore della competente struttura organizzativa, o altro impiegato da esso delegato, rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.

CAPO VI
Pubblicazione di atti amministrativi e normativi, misure di trasparenza e sportello per le relazioni con il pubblico 163)

Art. 28 (Pubblicazione di atti amministrativi per finalità di efficacia legale)             delibera sentenza

(1)  Oltre agli atti per i quali è già previsto dalla legge, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione anche gli atti che interessano la generalità o determinati gruppi di persone.  164)

massimeDelibera 28 agosto 2018, n. 839 - Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano
massimeDelibera 29 luglio 2014, n. 938 - Approvazione del Piano pluriennale per la trasparenza 2014 - 2016 e del "Codice di comportamento del personale e dei dirigenti della Provincia"
164)
L'art. 28 è stato  prima  sostituito dall'art. 6 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, successivamente modificato dall'art. 15 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, poi  sostituito dall'art. 33, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9, e dall’art. 1, comma 5, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 28/bis (Misure di trasparenza)                   delibera sentenza

(1) Al fine di realizzare un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino e attuare i criteri e i principi stabiliti nell’articolo 1, l’amministrazione assicura a chiunque la più ampia accessibilità ai dati e documenti detenuti dall’amministrazione nonché la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti la propria organizzazione, attività e l’uso delle risorse pubbliche.

(2)  I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in un’apposita sezione del sito web istituzionale dell’amministrazione, che sia visibile e accessibile dalla pagina principale.

(2/bis)  Le deliberazioni della Giunta provinciale e i decreti del Presidente e dei componenti della Giunta provinciale nonché i decreti dei direttori delle strutture organizzative provinciali sono pubblicati in un’apposita sezione del sito istituzionale a questi dedicato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 165)

(3)  La Giunta provinciale approva e aggiorna l’elenco riepilogativo dei vigenti obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza con l’indicazione delle strutture organizzative provinciali i cui direttori sono responsabili per l’adempimento degli stessi. La Giunta provinciale è autorizzata altresì a emanare direttive integrative in merito alle pubblicazioni di cui al presente articolo.

(4)  Le informazioni, i documenti e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui al comma 1 sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico e in materia di protezione dei dati personali, a condizione di citare la fonte e rispettarne l’integrità.

(5)  La pubblicazione degli atti è effettuata limitatamente al periodo previsto dalla normativa vigente, nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il diritto all’oblio degli interessati. Decorso tale termine gli atti sono archiviati in un’apposita sezione.

(6)  166)

(7)   167)  27)

massimeDelibera 6 dicembre 2016, n. 1365 - Approvazione del nuovo elenco riepilogativo dei vigenti obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, ai sensi dell'articolo 28/bis della l.p. n.17/1993
165)
L'art. 28/bis, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
166)
L'art. 28/bis, commi 6 e 7, sono stati abrogati dall'art. 20, comma 1, lettera a), della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
167)
L'art. 28/bis è stato inserito dall'art. 21, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, successivamente sostituito dall'art. 34, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9, e dall'art. 3, comma 8, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
27)
L'art. 2, comma 2/bis è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11, e successivamente modificato nel testo tedesco dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 28/ter (Accesso civico semplice)

(1) L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nell’apposita sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”.

(2) La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non necessita di alcuna motivazione ed è gratuita.

(3) Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso civico semplice, con le quali si deve garantire che lo stesso possa essere esercitato anche in via telematica, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale. 168)

168)
L'art. 28/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 28/quater (Accesso civico generalizzato)

(1)  L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

(2) La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non necessita di alcuna motivazione.

(3)  Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, con le quali si deve garantire che lo stesso possa essere esercitato anche in via telematica, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale; nel medesimo regolamento sono inoltre disciplinati i limiti e le esclusioni, le garanzie per i diritti dei controinteressati, nonché i rimedi giuridici in caso di mancata risposta, di rifiuto, differimento e limitazione. 169)

169)
L'art. 28/quater è stato inserito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 29 (Pubblicazione degli  atti normativi provinciali)

(1)  Al fine di facilitare la conoscenza della normativa vigente la Provincia autonoma di Bolzano pubblica, a mero carattere informativo, sul proprio sito web istituzionale una banca dati, ad accesso libero e gratuito, contenente il testo storico, modificato e vigente delle leggi e dei regolamenti provinciali.  170)

170)
L'art. 29 è stato così sostituito dall’art. 1, comma 6, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art 29/bis (Dati aperti e loro riutilizzo)     

(1)  L’amministrazione, anche al fine di attuare i principi di cui all’articolo 1, assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità in modalità digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare.

(2)  Nel rispetto della normativa in materia di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali e del diritto alla protezione intellettuale e industriale, l’amministrazione garantisce la diffusione dei dati di cui al comma 1 in formati di tipo aperto e liberamente accessibili a tutti, al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese, incentivare e massimizzare la partecipazione dei cittadini e delle imprese ai processi decisionali dell’amministrazione e a favorire la crescita economica attraverso il riuso di tali dati.

(3)  Le modalità di apertura e di riutilizzo dei dati e delle informazioni pubblicati sul sito web istituzionale dell’amministrazione provinciale sono definiti con regolamento di esecuzione. 171)

171)
L'art. 29/bis è stato inserito dall'art. 36, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art 29/ter (Sportello per le relazioni con il pubblico)

(1)  Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Provincia istituisce uno Sportello per le relazioni con il pubblico.

(2)  Allo Sportello di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti compiti:

  1. svolgere specifiche attività di orientamento per facilitare l’accesso del pubblico agli uffici provinciali e per promuovere i contatti con i relativi responsabili;
  2. diffondere le informazioni necessarie al pubblico per esercitare il diritto di accesso agli atti e di accesso civico;
  3. garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione;
  4. contribuire al miglioramento dei servizi pubblici attraverso l’ascolto del pubblico;
  5. raccogliere le valutazioni dei cittadini e delle cittadine in merito all’attività dell’amministrazione, nonché le loro proposte di miglioramento dei servizi, e trasmettere tali informazioni alle sedi competenti. 172)
172)
L'art. 29/ter è stato inserito dall'art. 37, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
163)
La rubrica del Capo VI è stata così sostituita dall'art. 32, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

CAPO VII
Ordinamento degli organi collegiali provinciali

Art. 30 (Incompatibilità dei componenti di organi collegiali e degli organi individuali)             delibera sentenza

(1)  I componenti di organi collegiali provinciali e degli organi delle aziende e di enti strumentali della Provincia devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni:

  1. che riguardano liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono o verso le aziende od enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro vigilanza o controllo;
  2. quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al secondo  grado, o del coniuge  o di conviventi, o di conferire impieghi o incarichi di sorta ai medesimi; 173)
  3. quando essi stessi o rispettivi coniugi, conviventi o discendenti diretti abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con i destinatari del provvedimento; 174)
  4. quando abbiano dato consiglio o prestato attività professionale nell'affare in trattazione;
  5. quando siano tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di uno dei destinatari del provvedimento;
  6. quando siano amministratori, gerenti o sindaci di un ente, di un'associazione, di un comitato, di una società o azienda che ha interesse al provvedimento.

(2)  In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il componente dell'organo collegiale richiede l'autorizzazione ad astenersi dalla deliberazione. Sull’astensione decide il presidente dell’organo collegiale. 175)

(3)  Il divieto di cui al comma 1 importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante l'intera trattazione dell'affare.

(4)  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario dell'organo collegiale.

(5)  I componenti dell'organo collegiale che si astengono dal votare per i motivi di cui ai commi 1 e 2 si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

(6)  Qualora si tratti di organi collegiali perfetti, per la validità della deliberazione, si deve procedere alla sostituzione del componente impedito ai sensi dei commi 1 e 2.

(7)  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli organi individuali. In caso di incompatibilità del titolare dell'organo o di sussistenza delle ragioni di cui al comma 2, le relative funzioni sono esercitate dal vicario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal titolare dell'organo gerarchicamente superiore.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 94 vom 03.03.2006 - Kollegialorgane des Landes - Befangenheit der Mitglieder - Verbot der Beteiligung an der Beschlussfassung und Fernbleiben vom Versammlungssaal - Sekretär des Kollegialorgans
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005 - Urbanistik - Bürgermeister als oberste Baubehörde - Gutachten der Gemein debaukommission - Enthaltungspflicht beim Erlass von Maßnahmen auch für monokratische Organe
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 541 del 15.12.2004 - Commissione urbanistica provinciale - parere in relazione a ricorso popolare ex art. 105 L.P. n. 13/1997 - intervento del sindaco del Comune interessato - obbligo di astensione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 237 del 29.07.1999 - Modifica del piano urbanistico - interesse all'impugnativa di proprietari di aree non direttamente incise - osservazioni e proposte di privati in sede di approvazione del PUC - mera collaborazione - partecipazione a deliberazioni di adozione del piano urbanistico - consiglieri proprietari di aree interessate dal piano
173)
La lettera b) dell'art. 30, comma 1, è stata primamodificata dall'art. 4, comma 8, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8, e successivamente dall'art. 3, comma 13, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
174)
La lettera c), dell'art. 30, comma 1, è stata così modificata dall'art. 3, comma 14, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
175)
L'art. 30, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 15, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 31 (Costituzione degli organi collegiali)             delibera sentenza

(1)  Salvo che non sia diversamente disposto da norma di legge, se entro quaranta giorni dalla richiesta non perviene la designazione di componenti di organi collegiali provinciali, o di aziende o enti dipendenti dalla Provincia, l'organo stesso è validamente costituito, prescindendo dai componenti dei quali manca la designazione, purché sia raggiunta la maggioranza dei componenti e non si tratti di organi collegiali perfetti.

(2)  Qualora la nomina degli organi collegiali di cui al comma 1 competa alla Giunta o ad altro organo provinciale, essi possono sostituirsi all'ente o organo designante, se entro quaranta giorni dalla richiesta non pervenga la designazione di componenti degli organi stessi. In tal caso la nomina viene fatta nel rispetto degli interessi rappresentati e tenuto conto delle eventuali designazioni pervenute, anche oltre il termine prescritto.

(3)  Per ciascun componente effettivo di organo collegiale, previsto dalla vigente normativa, può essere nominato un membro supplente, nel rispetto delle categorie, interessi o uffici rappresentati. Il membro supplente deve appartenere al medesimo gruppo linguistico di quello effettivo, e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

(4)  Al fine di assicurare il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nella composizione degli organi collegiali istituiti con norma di legge, il titolare della direzione di struttura organizzativa provinciale, in quanto componente in tale veste di organi collegiali, può essere sostituito dal vicario o rispettivamente da altro funzionario di qualifica funzionale non inferiore alla settima, se appartenenti a gruppo linguistico diverso.

massimeDelibera N. 2921 del 03.09.2007 - Delibera per il Consorzio dell'osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo Pilota per la Galleria di Base del Brennerto

Art. 32 (Funzionamento degli organi collegiali)           delibera sentenza

(1)  Salvo che non sia diversamente disposto da legge speciale o statuto, agli organi collegiali costituiti nell'ambito della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, si applicano le seguenti disposizioni.

(2)  Le adunanze degli organi di cui al comma 1 non sono pubbliche. È in facoltà del presidente di far partecipare alle sedute esperti o impiegati, nei limiti strettamente necessari a fornire chiarimenti o delucidazioni di natura tecnica o giuridica sull'argomento in trattazione; essi devono allontanarsi dall'aula al momento della discussione e della votazione.

(3)  In caso di assenza o impedimento, il presidente dell'organo collegiale è sostituito dal vice presidente o, in difetto, rispettivamente da altro componente dal medesimo designato, anche di volta in volta, o dal componente più anziano d'età.

(4)  Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del collegio.

(5)  Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. I componenti che si assentano dall'aula al momento della votazione, per incompatibilità, e quanti dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

(6)  Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, nonché ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti presenti. Le schede bianche e le schede non leggibili o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

(7)  Terminate le votazioni, il presidente ne accerta e proclama l'esito. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.

(8)  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione di un organo collegiale deliberante o consultivo, se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e, salvo i casi di urgenza, se gli atti relativi non siano stati resi accessibili ai componenti del collegio.

(9)  Nei casi di motivata urgenza, è in facoltà del presidente, o di almeno un terzo dei componenti del collegio, di sottoporre alla deliberazione dell'organo, seduta stante, affari non inseriti all'ordine del giorno, purché vi sia il consenso di tutti i presenti e di almeno i quattro quinti dei componenti; nei casi di motivata urgenza e qualora la trattazione dell'affare sia condizionata al rispetto di termini, è sufficiente il consenso della maggioranza dei presenti.

(10)  Alle adunanze assiste il segretario dell'organo collegiale che, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal vicario, o rispettivamente dal componente del collegio più giovane d'età o da altro impiegato dell'amministrazione, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, designato dal presidente.

(11)  I processi verbali delle deliberazioni e delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario dell'organo collegiale. I processi verbali delle sedute, redatti dal segretario e sottoscritti dal presidente, non necessitano di ulteriore approvazione.

(12)  È in facoltà di ciascun componente del collegio di prendere visione del verbale delle sedute, di estrarne copia, e di richiedere eventuali correzioni formali o precisazioni delle dichiarazioni da esso rese nel corso della seduta, che vengono apportate al verbale dal segretario, previa approvazione del presidente.

(13)  Gli organi collegiali perfetti, con funzioni decisorie, o consultive esponenziali di interessi diversi, sono validamente costituiti alla presenza di tutti i componenti, il cui giudizio o opinione devono essere valutati all'interno del collegio. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, che non possono avvalersi dell'istituto dell'astensione dal voto.

(14)  È fatta salva la disciplina regolamentare sul funzionamento della Giunta provinciale.

(15) 176)

(15/bis)  Le adunanze e le votazioni di cui al presente articolo possono svolgersi anche in modalità telematica, fermo restando l’obbligo di presenza nei casi espressamente previsti. Le deliberazioni adottate in tali adunanze hanno la stessa efficacia delle deliberazioni adottate nelle adunanze svolte in presenza. 177)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 28.09.2004 - Appalti pubblici - gara - verifica di anomalia - affidamento a soggetto estraneo all'Amministrazione - pronuncia giurisdizionale di illegittimità - attività di esecuzione del giudicato - non serve comunicazione di avvio alla ditta ricorrente - commissioni di gara - hanno natura di collegi perfetti
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 329 vom 11.11.1998 - Reduzierung des Bautenabstandes von öffentlichen Straßen - Prüfung der Konzessionsfähigkeit des Bauprojekts - ZuständigkeitenKollegialorgan - effektive Anwesenheit der Mitglieder bei den Sitzungen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 476 del 06.11.1997 - Funzionamento della Giunta provinciale - in assenza di autoregolamentazione, disciplina degli organi collegiali
176)
Il comma 15 è stato abrogato dall'art. 7 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
177)
L‘art. 32, comma 15/bis, è stato aggiunto dall‘art. 9, comma 1, della L.P. 19 agosto 2021, n. 9.

Art. 33 (Scadenza, proroga e ricostituzione degli organi e regime degli atti)   

(1)  Gli organi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine devono essere ricostituiti.

(1/bis)  Gli organi eletti o nominati per la durata della legislatura, svolgono le loro funzioni fino alla data di insediamento della Giunta provinciale neo eletta, e devono essere ricostituiti entro i successivi sessanta giorni. Durante tale periodo operano in regime di proroga. 178) 

(2)  Gli organi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di proroga gli organi collegiali non possono essere integrati con la nomina di componenti eventualmente decaduti, effettivi o supplenti.

(3)  Nel periodo di cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

(4)  Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

(5)  Entro il periodo di proroga gli organi scaduti debbono essere ricostituiti.

(6)  Nei casi in cui la ricostituzione competa ad organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita al presidente degli stessi, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

178)
Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 9 giugno 1995, n. 14.

Art. 34 (Decadenza degli organi non ricostituiti, regime degli atti, responsabilità)

(1)  Decorso il termine di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi decadono.

(2)  Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

(3)  Coloro ai quali compete la ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta. 179) 

179)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.

CAPO VIII
Norme transitorie e finali

Art. 35 (Norma transitoria)

(1)  Le disposizioni degli articoli 33 e 34 si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli organi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.

(2)  Gli organi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già scaduti e operino pertanto in proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro quarantacinque giorni dalla data medesima. Decorso il termine suddetto gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui all'articolo 34, commi 2 e 3.

(3)  Le disposizioni di cui all'articolo 2/bis trovano applicazione anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché più favorevoli rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8, nonché ai commi 8 e 9 dell'articolo 5 della presente legge. 180) 

180)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 35 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19. 

Art. 36 (Abrogazioni)

(1)  È abrogato l'articolo 45 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.

(2)  È abrogato l'articolo 7 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n, 50.

(3)  È abrogato l'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

(4)  Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 28 dicembre 1981, n. 34.

(5)  È abrogato l'articolo 25 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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