(1) Ai lavoratori che intendono frequentare corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale, anche fuori provincia o all'estero, possono essere rimborsate le relative spese di iscrizione e può essere concesso un contributo sulle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse con i corsi, a condizione che la frequenza del corso sia necessaria per il mantenimento del posto di lavoro o per aumentare le possibilità occupazionali.
(2) La Giunta provinciale determina l'entità dei finanziamenti, i criteri e le priorità nell'accoglimento delle domande e nella concessione dei contributi. L'ammissione alle provvidenze viene disposta con decreto dell'assessore provinciale competente in materia. 8)