(1) La comunicazione delle convocazioni e dei provvedimenti amministrativi dei Centri di mediazione lavoro nonché le comunicazioni tra Centri di mediazione lavoro e soggetti interessati in relazione alla gestione dello stato di disoccupazione avvengono utilizzando mezzi di comunicazione informali, quali posta ordinaria, messaggistica telefonica o posta elettronica, presso il recapito fornito dagli stessi soggetti interessati.
(2) Le modalità di comunicazione di cui al comma 1 sostituiscono, ad ogni effetto di legge, le altre modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente. 19)