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h) Legge provinciale12 novembre 1992, n. 391)
Interventi di politica attiva del lavoro

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1992, n. 48.

Art. 2 (Oggetto degli interventi)  

(1)  Al fine di promuovere l'accesso al lavoro dei cittadini, la Provincia può svolgere ogni attività utile al fine di:

  1. incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ivi comprese le attività di informazione, orientamento al lavoro e consulenza per l'impiego;
  2. intraprendere iniziative atte a favorire l'occupazione di coloro che si trovano in condizione di debolezza sul mercato del lavoro o di perdurante stato di disoccupazione, di coloro che rischiano di perdere il posto di lavoro;
  3. intraprendere iniziative atte a sostenere l'inserimento o il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, nonché ad assicurare ad esse pari opportunità di impiego e di carriera;
  4. promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione, anche mediante la concessione di contributi economici e l'erogazione di servizi alle imprese o ai lavoratori per la promozione di nuova professionalità;
  5. favorire attività di formazione professionale o di alternanza tra studio e lavoro, volte ad agevolare il primo inserimento nel mondo del lavoro o il reinserimento di disoccupati e di lavoratori ammessi all'intervento della cassa integrazione guadagni o collocati in mobilità;
  6. favorire e sostenere l'aggiornamento professionale e la riqualificazione dei lavoratori;
  7. favorire l'occupazione nel territorio provinciale degli emigrati altoatesini;
  8. promuovere la conoscenza dell'andamento del mercato del lavoro nei suoi fenomeni quantitativi e qualitativi;
  9. assumere ogni altra iniziativa idonea ad orientare il mercato del lavoro ed a favorire l'occupazione e l'accesso al lavoro.
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