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Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
1)

Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano 2)

(Abrogato dall'art. 55, comma 1, lettera c), della L.P. 21 luglio 2022, n. 6. L'allegato A continua ad applicarsi ai sensi dell'art. 55, comma 2, della L.P. 21 luglio 2022, n. 6).

1)
Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.
2)
Vedi anche l'art. 13 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

[ALLEGATO A

1 Presidenza e Relazioni estere3)

  1. relazioni con gli organi dello Stato in questioni di principio riguardanti l'autonomia e la politica della Provincia e con gli organi e uffici dell'Unione Europea
  2. cooperazione transfrontaliera
  3. tutela a livello europeo dei gruppi etnici
  4. cooperazione allo sviluppo
  5. riconoscimento di persone di diritto privato
  6. provvedimenti contingibili ed urgenti; impiego della forza pubblica
  7. servizio di segreteria delle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina
  8. cerimoniale
  9. tutela dei consumatori
  10. volontariato, servizio civile
  11. comitato delle regioni
  12. Comitato d'intesa sulla proporzionale e sul bilinguismo 4) 5)
3)
Il Punto 1 dell'allegato A è sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, poi modificato dall'art. 22 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, dall'art. 32, comma 10, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15,  dall'art. 2, commi  2 e 3, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17, e dall'art. 4, comma 3, del D.P.P. 16 marzo 2020, n. 10 e trova applicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.P. 16 marzo 2020, n. 10, a decorrere dal 1° marzo 2020.
4)
La competenza "Comitato d'intesa sulla proporzionale e sul bilinguismo" è stata assegnata dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 13 settembre 2019, n. 21.
5)
Nel punto 1 la competenza "rapporti con la RAI" è stata soppressa dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 15 dicembre 2020, n. 47.

[2 Servizi centrali 6)

  1. servizio di segreteria della Giunta provinciale
  2. rapporti con la Corte dei Conti
  3. svolgimento delle operazioni elettorali e referendarie
  4. affari istituzionali
  5. supporto Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome
  6. strutture organizzative e procedure
  7. analisi del fabbisogno del personale
  8. assegnazione di locali agli uffici provinciali
  9. progetti organizzativi
  10. servizio postale e centrale telefonica
  11. protocollo, archivio dell'amministrazione provinciale
  12. tipografia provinciale, approvvigionamento di materiali di cancelleria e di arredamento degli uffici
  13. servizio automobilistico
  14. servizio di pulizia degli uffici]
6)
La lineetta 1 del punto 2 dell'allegato A è stata prima integrata dall'art. 6, comma 4, della L.P. 17 luglio 2002, n. 10. L'intero punto 2 è stato poi abrogato dall'art. 29, comma 2, della L.P. 19 novembre 2012, n. 19. Le funzioni ivi individuate sono riorganizzate nell'ambito della Direzione generale.

3 Avvocatura della Provincia

  1. tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia, delle aziende e degli enti provinciali
  2. consulenza legale e giuridico-amministrativa in favore delle ripartizioni, delle aziende e degli enti provinciali
  3. studio, elaborazione e revisione degli atti normativi, anche per quanto attiene alla tecnica legislativa
  4. elaborazione di testi unici di leggi e regolamenti provinciali
  5. servizio linguistico per testi normativi
  6. pubblicazione delle leggi e emanazione dei regolamenti
  7. affari contrattuali e tenuta del repertorio
  8. parere sugli atti di transazione

4 Personale 7)

  1. assunzione, stato giuridico ed economico, trattamento di quiescenza dei dipendenti
  2. 8)
7)
Modificato dall'art. 24 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
8)
La competenza è stata soppressa dall'art. 2, comma 7, del D.P.P. 5 maggio 2015, n. 11  (vedi ora la lettera f) della Direzione generale del D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21).

5 Finanze 9)

  1. entrate e tributi di competenza provinciale
  2. mutui e prestiti
  3. bilancio di previsione, rendiconto generale e rendiconto consolidato, bilancio d’esercizio e bilancio consolidato
  4. contabilità delle entrate e delle spese, e relativi controlli
  5. partecipazioni della Provincia a enti e società
  6. vigilanza sui bilanci degli enti funzionali e sugli agenti contabili
  7. sviluppo di sistemi contabili armonizzati
  8. documenti di programmazione economico-finanziaria
  9. rapporti finanziari con lo Stato
  10. monitoraggio dei debiti commerciali 10)
9)
Il titolo del punto 5 dell'allegato A e stato modificato prima dall'art. 8 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2, e poi così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
10)
I compiti della ripartizione 5 sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 15 dicembre 2020, n. 47.

6 Amministrazione del patrimonio 11)

  1. amministrazione dei beni della Provincia, escluso il demanio forestale, idrico, stradale e i beni dell'azienda speciale Laimburg
  2. stima di beni mobili ed immobili
  3. espropriazioni e occupazioni d'urgenza
11)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

7 Enti locali  e Sport12)

  1. finanza locale
  2. Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  3. funzioni di vigilanza e consulenza e segreteria della Giunta provinciale nella propria funzione di autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 54, primo comma, punto 5, dello Statuto di autonomia
  4. amministrazione del registro dei revisori dei conti degli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano
  5. spettacoli pubblici e polizia locale
  6. sport 13)
12)
Modificato dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, dall'art. 22 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6,   dall'art. 9, comma 3, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17, e dall'art. 3, comma 1 del D.P.P. 16 marzo 2020, n. 10 e trova applicazione a decorrere ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.P. 16 marzo 2020, n. 10 dal 1° marzo 2020.
13)
Le competenze sono state così sostituite dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 8 aprile 2020, n. 14.

[8 Istituto provinciale di statistica (ASTAT) 14)

  1. esercizio quale interlocutore unico sul territorio provinciale per la statistica ufficiale del Sistema statistico provinciale e, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 6, del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, del Sistema statistico nazionale
  2. coordinamento della statistica a livello provinciale
  3. rilevazioni statistiche nei settori di competenza provinciale
  4. esercizio di competenze delegate nel settore
  5. sistema informativo provinciale
  6. osservatorio demoscopico]
14)
Il punto 8 dell'allegato A, è stato prima sostituito dall'art. 9 della L.P. 22 maggio 1996, n. 12, e poi abrogato dall'art. 29, comma 2, della L.P. 19 novembre 2012, n. 19. Le funzioni ivi individuate sono riorganizzate nell'ambito della Direzione generale.

9 Informatica

  1. gestione strategica e operativa delle tecnologie informatiche per tutta l’Amministrazione provinciale
  2. impiego innovativo ed efficace di moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione
  3. garantire sistemi e servizi informatici che rispondano al fabbisogno delle strutture per qualità, servizio e disponibilità
  4. garantire la sicurezza informatica e il rispetto della normativa in materia di privacy nel sistema informatico 15)
15)
Le competenze di cui al punto 9, sono state così sostituite dall'art. 2, comma 8, del D.P.P. 5 maggio 2015, n. 11.

10 Infrastrutture 16)

  1. progettazione, direzione dei lavori, collaudi di strade
  2. esame di progetti
  3. collaudo di ponti
16)
Abrogato dall'art. 4 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11, e successivamente ricostituito dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, e poi modificato dall'art. 25, comma 3, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e dall'art. 3, comma 3, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

11 Edilizia e servizio tecnico 17)

  1. progettazione, direzione e collaudo
  2. albo dei costruttori e albo dei collaudatori
  3. denuncia di opere in cemento armato
  4. esame di progetti
  5. manutenzione di beni immobili
  6. prove su materiali per opere e prove non distruttive
  7. rilievi topografici e rilevazioni geologiche
  8. segreteria del comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici e della commissione consultiva per l'edilizia scolastica
  9. appalti di lavori pubblici, anche per i servizi strade e infrastrutture
17)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

12 Servizio strade 18)

  1. manutenzione stradale ordinaria e straordinaria
  2. demanio stradale
  3. concessioni e autorizzazioni di trasporti eccezionali
  4. segnaletica stradale
  5. demolizione di opere abusive
  6. catasto stradale
  7. sorveglianza della rete stradale
  8. consulenza dei comuni
  9. interventi per danni causati da calamità
  10. piccoli ampliamenti stradali
  11. controllo ponti
  12. risanamento di ponti
18)
Sostituito dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

13 Soprintendenza provinciale ai beni culturali19)20)

  1. beni culturali
  2. archivio provinciale, archivi pubblici e privati biblioteche storiche
  3. toponomastica provinciale
  4. etnografia provinciale
  5. archeologia, scavi archeologici
  6. restauri
  7. ricerche storiche
19)
Sostituito dall'art. 11 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17, e successivamente modificato dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1; ai sensi dell'art. 30, comma 3, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, la gestione del Museo Archeologico rimane di competenza della Ripartizione 13, fino alla istituzione del Museo provinciale archeologico secondo le procedure dell'articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche.
20)
La denominazione della Ripartizione 13 è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 15 dicembre 2020, n. 47.

14 Cultura tedesca 21)

  1. biblioteche e mezzi audiovisivi
  2. attività culturali ed artistiche
  3. educazione permanente, promozione dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere
  4. giovani
  5. integrazione 22)
21)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, poi modificato dall'art. 32 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, dall'art. 25, comma 4, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, dal art. 25, comma 7, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, e dall'art. 6, comma 5, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.
22)
La competenza "integrazione" è stata aggiunta dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 13 settembre 2019, n. 21.

15 Cultura italiana 23)

  1. biblioteche e mezzi audiovisivi
  2. attività culturali, scientifiche ed artistiche
  3. centri culturali
  4. educazione permanente, promozione dell'apprendimento delle lingue straniere e della seconda lingua
  5. servizio giovani
23)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

16 24)

24)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, successivamente modificato dall'art. 32 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, ed infine abrogato dall'art. 20, comma 1, lettera b), del D.P.P. 15 dicembre 2017, n. 45.

17 25)   delibera sentenza

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994 - Istituzione della ripartizione «Intendenza scolastica italiana» con compiti di amministrazione della scuola di lingua italiana e vigilanza sulla scuola di lingua tedesca e su quella delle località ladine
25)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e successivamente modificato dall'art. 32 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, dall'art. 13 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, ed fine abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera a), del D.P.P. 16 luglio 2018, n. 20.

18  26)

26)
Il punto 18 è stato prima sostituito dall'art. 32 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e successivamente abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), del D.P.P. 17 gennaio 2019, n. 3. Vedi anche l'art. 13, comma 2, del D.P.P. 17 gennaio 2019, n. 3.

19 Servizio Mercato del Lavoro 27) 28)

  1. provvedimenti per la massima occupazione
  2. mediazione al lavoro 29)
  3. 30)
  4. consulenza e assistenza nella mediazione al lavoro 31)
  5. inserimento professionale 32)
  6. 33)
  7. osservazione del mercato del lavoro e ricerca
  8. 34)
  9. tutela sociale dei lavoratori
  10. sicurezza e igiene del lavoro
  11. controlli di sicurezza per macchine, impianti e apparecchi
  12. inchieste infortuni lavoro35)
27)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e poi così modificato dagli artt. 6, comma 2 e 9 comma 4,  del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.
28)
La denominazione del punto 19 è stata così modificata dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 20 giugno 2022, n. 17.
29)
Il trattino è stato così modificato dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 17 giugno 2022, n. 17.
30)
Il trattino con la competenza "servizi per l'impiego" è stato soppresso dall'art. 2, comma 4 del D.P.P. 17 giugno 2022, n. 17.
31)
Il trattino è stato così modificato dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 17 giugno 2022, n. 17.
32)
Il trattino è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 17 giugno 2022, n. 17.
33)
Il trattino con la competenza "accesso al pubblico impiego" è stato soppresso dall'art. 2, comma 4, del D.P.P. 17 giugno 2022, n. 17.
34)
Il trattino con la competenza "Eures e Eures T" è stato soppresso dall'art. 2, comma 4, del D.P.P. 20 giugno 2022, n. 17.
35)
Le competenze "servizio pari opportunità" e "assistenza in favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all'estero e dei transforntalieri" sono state soppresse dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 4 giugno 2019, n. 13.

20  36)

36)
Le ciffre 20 e 21 dell'allegato A sono state abrogate dall'art. 14, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

21  36)

36)
Le ciffre 20 e 21 dell'allegato A sono state abrogate dall'art. 14, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

22  37) 

37)
Sostituito dall'art. 27 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, ed infine abrogato dall'art. 20, comma 1, lettera b), del D.P.P. 15 dicembre 2017, n. 45.

23 Salute 38)

  1. programmazione annuale e pluriennale del Servizio sanitario provinciale
  2. pianificazione degli investimenti del Servizio sanitario provinciale, incluso il settore delle tecnologie informatiche
  3. monitoraggio e controllo della programmazione provinciale ed aziendale
  4. valutazione della performance del Servizio sanitario provinciale e della direttrice/del direttore generale
  5. finanziamento del Servizio sanitario provinciale e valutazione delle performance economico-finanziarie, incluso il controllo tecnico-contabile
  6. governance dei livelli essenziali di assistenza e definizione dei livelli aggiuntivi di assistenza
  7. governance in materia di personale sanitario, inclusa la formazione sanitaria
  8. predisposizione dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie e accreditamento delle strutture
  9. sistema informativo sanitario
  10. tariffazione delle prestazioni sanitarie e determinazione della compartecipazione degli assistiti ai costi delle prestazioni sanitarie
  11. rapporti con le istituzioni rilevanti in materia di salute a livello locale, nazionale e internazionale
  12. sensibilizzazione e coinvolgimento dei gruppi d’interesse
  13. comunicazione in materia di salute
  14. Commissione conciliativa per le questioni di responsabilità medica
  15. contributi in ambito sanitario.
38)
Il punto 23 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.

24 Politiche sociali 39)

  1. assistenza di base
  2. interventi e servizi sociali
  3. invalidi civili, ciechi civili e sordi
  4. fondo sociale
  5. interventi per la non autosufficienza
  6. previdenza
  7. promozione della tutela dei minori
39)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, dall'art. 25, comma 5, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e modificato dagli artt. 7, comma 3  e 9, comma 7, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

25 Edilizia abitativa

  1. edilizia abitativa agevolata, risanamento di edilizia abitativa
  2. sussidio casa
  3. acquisizione aree edificabili
  4. istituto per l'edilizia abitativa agevolata
  5. dichiarazione di inabitabilità

26 40)

40)
Integrato dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, dall'art. 16, comma 5, del D.P.P. 8 aprile 2014, n. 11, ed infine abrogato dall'art. 7, comma 1 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

27 Sviluppo del territorio 41)

41)
Il punto 27 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 5, comma 11, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1, e poi abrogato dall'art. 32, comma 8, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio 42) 43)

  1. piani di sviluppo territoriale e paesaggistico provinciale
  2. coordinamento progetti sovracomunali con ripercussioni territoriali
  3. piani urbanistici
  4. piani di attuazione e di recupero
  5. sorveglianza sull’attività edilizia
  6. diritto e ordinamento edilizio
  7. tutela del paesaggio e biodiversità
  8. pianificazione paesaggistica e mediazione ambientale
  9. tutela della natura, zone di tutela della natura (Parco Nazionale, parchi naturali e biotopi), cura del paesaggio
  10. patrimonio mondiale naturale UNESCO
  11. didattica ambientale e centri visite parchi
  12. cartografia provinciale e coordinamento geodati
42)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e dall'art. 32, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e poi così modificato dall'art. 5, comma 1 del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.
43)
La denominazione è stata così sostituita dall'art. 7, comma 2, del D.P.P. 7 febbraio 2019, n. 4.

29 Agenzia provinciale per l'ambiente  e la tutela del clima 44) 45)

  1. attività di supporto tecnico-scientifico, di educazione, di informazione, di controllo, di verifica e di studio nel settore della protezione dell’ambiente 46)
  2. raccolta, elaborazione e diffusione di dati in materia ambientale 47)
  3. tutela del suolo, delle acque, dell'aria, tutela da inquinamento acustico e tutela da radiazioni
  4. gestione rifiuti
  5. cooperazione con le organizzazioni, anche internazionali, operanti nel settore della salvaguardia ambientale 48)
  6. misurazioni, controlli, prelevamento di campioni, analisi, classificazione (acqua, aria, suolo, radiazione, alimenti e bevande, rumore, batteri e microorganismi)
  7. reti automatiche di controllo
  8. interventi di risanamento
  9. valutazione dell'impatto ambientale
  10. piano generale per l'utilizzazione delle acque
  11. acqua potabile, zone di rispetto
  12. estrazione di acqua sotterranea e utilizzazione delle acque, escluse le derivazioni per la produzione di elettricità
  13. acque minerali e termali
  14. produzione e distribuzione di energia elettrica, centrali idroelettriche
  15. promozione di misure di risparmio energetico e dell’utilizzo razionale di energie rinnovabili
  16. approvvigionamento di gas naturale.
44)
Il punto 29 dell'allegato A è sostituito dall'art. 4 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11, poi modificato dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e dall'art. 32, comma 5  e 6  della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
45)
La denominazione del punto 29 è stata così modificata dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 7 gennaio 2019, n. 1.  Vedi anche l'art. 5, comm 2, del D.P.P. 7 gennaio 2019, n. 1.
46)
Il trattino è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 7 gennaio 2019, n. 1.  Vedi anche l'art. 5, comma 2, del D.P.P. 7 gennaio 2019, n. 1.
47)
Il trattino è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 7 gennaio 2019, n. 1.  Vedi anche l'art. 5, comma 2, del D.P.P. 7 gennaio 2019, n. 1
48)
Il trattino è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 7 gennaio 2019, n. 1.  Vedi anche l'art. 5, comma 2, del D.P.P. 7 gennaio 2019, n. 1.

30 49)

49)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, ed infine abrogato dall'art. 7, comma 1 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

31 Agricoltura 50)

  1. masi chiusi, usi civici e comunità agrarie
  2. bonifica e riordino fondiario
  3. edilizia rurale
  4. zootecnia
  5. agevolazioni fiscali
  6. promozione dell'attività agricola in applicazione di norme comunitarie, nazionali e provinciali
  7. gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole
  8. agricoltura sociale 51)
  9. meccanizzazione agricola
  10. avversità atmosferiche, misure di emergenza, fondi di solidarietà
  11. frutti- e viticoltura
  12. servizio fitosanitario provinciale
  13. controllo e certificazione dei prodotti sementieri.
  14. servizio veterinario
  15. coordinamento degli interventi per lo sviluppo rurale, compresi l'elaborazione e la presentazione del relativo programma
  16. coordinamento degli interventi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato
50)
Sostituito dall'art. 7 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e successivamente modificato dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, dall'art. 14 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, dall'art. 21 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, dall'art. 35 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e dall'art. 22 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
51)
La lineetta del numero 31 è stata così sostituita dall'art. 12, comma 15, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

32 Foreste

  1. patrimonio e demanio forestale della Provincia
  2. vigilanza sulle proprietà boschive pubbliche e private
  3. vincolo idrogeologico e compiti di polizia forestale
  4. miglioramenti boschivi, costruzioni forestali e provvedimenti per la tutela del patrimonio forestale
  5. bonifica montana ed alpicoltura
  6. assestamento forestale, inventario e pianificazione forestale
  7. caccia e pesca

33 Sperimentazione agraria e forestale 52)

52)
Il punto 33 e stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e poi abrogato  dall'art. 1, comma 1, della L.P. 15 maggio 2013, n. 6, ossia dalla deliberazione  della  Giunta provinciale  7 ottobre 2013, n. 1456.

34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei 53) 54)

  1. riconversione, ristrutturazione, ricerca e sviluppo nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi
  2. finanziamento di istituzioni universitarie e di ricerca
  3. funzioni amministrative statali delegate alla Provincia Autonoma di Bolzano in relazione ad istituzioni universitarie e di ricerca
  4. promozione della ricerca scientifica 55)
  5. musei 56)
53)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1,  poi modificato dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17, e dall'art. 2, comma 7, del D.P.P. 13 gennaio 2015, n. 1.
54)
La denominazione del punto 34 è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 30 gennaio 2020, n. 7. Questa disposizione trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.P. 30 gennaio 2020, n. 7.
55)
I compiti del punto 34 sono stati così intregrate dall'art. 2, comma 8, del D.P.P. 13 gennaio 2015, n. 1.
56)
La lineetta è stata aggiunta dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 8 aprile 2020, n. 14.

35 Economia57)

  1. artigianato
  2. miniere, cave e torbiere
  3. industria 58)
  4. promozione degli investimenti aziendali e delle attività nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi
  5. insediamento di imprese, gestione delle aree, sviluppo e promozione della localizzazione economica
  6. commercio
  7. marchio di qualità e marchio d'origine
  8. commercio su aree pubbliche
  9. distributori di carburante
  10. manifestazioni fieristiche
  11. 59)
  12. 60)
  13. 61)
  14. 62)
  15. 63)
  16. 64)
57)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, modificato dall'art. 25, comma 6, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e dagli artt. 3, comma 5, e 3, comma 7, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.
58)
La lineetta è stata aggiunta dall’art. 3, comma 1, del D.P.P. 3 agosto 2021, n. 22.
59)
La competenza "turismo" è stata soppressa dall'art. 5, comma 5, del D.P.P. 7 febbraio 2019, n. 4.
60)
La competenza "attività alpinistiche e piste da sci" è stata soppressa dall'art. 5, comma 5, del D.P.P. 7 febbraio 2019, n. 4.
61)
La competenza "incentivazione nel settore turistico" è stata soppressa dall'art. 5, comma 5, del D.P.P. 7 febbraio 2019, n. 4.
62)
La competenza "uffici viaggi, professioni turistiche" è stata soppressa dall'art. 5, comma 5, del D.P.P. 7 febbraio 2019, n. 4.
63)
La competenza "esercizi pubblici" è stata soppressa dall'art. 5, comma 5, del D.P.P. 7 febbraio 2019, n. 4.
64)
La competenza "indagine di mercato" è stata soppressa dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 13 settembre 2019, n. 21.

36 Turismo 65)

65)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e poi abrogato dall'art. 3, comma 7, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

37 Acque pubbliche ed energia 66)

66)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e poi abrogato dall'art. 32, comma 8, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

38 Mobilità 67)

  1. impianti funicolari destinati al trasporto di persone e cose
  2. concessioni, sistema tariffario, orario
  3. servizi speciali di trasporto e scuole guida
  4. trasporti aerei e rete ferroviaria di interesse provinciale
  5. trasporto di persone e di merci
  6. navigazione interna
  7. motorizzazione civile
67)
Modificato dall'art. 8 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2, e dall'art. 22 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

39 Europa 68)69)    delibera sentenza

  1. coordinamento degli interventi delle politiche strutturali dell'Unione Europea, compresi l'elaborazione e la presentazione dei relativi programmi e il fondo sociale europeo
  2. programmazione provinciale
  3. notificazione all'Unione Europea dei provvedimenti di incentivazione
  4. servizi di informazione sull’Unione europea (Europe Direct) 70)
  5. autorità di gestione dei programmi attinenti ai fondi FESR (Interreg incluso) e FSE 71)
  6. coordinamento e pianificazione delle misure UE di sviluppo politico-strutturale  72)
massimeDelibera 16 marzo 2021, n. 237 - Passaggio di competenze dalla Ripartizione Finanze alla Ripartizione Europa
massimeDelibera 30 luglio 2019, n. 654 - Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale
massimeDelibera 3 novembre 2015, n. 1251 - Nomina dell’Autorità di Gestione (AdG) dell’Autorità di Certificazione (AdC) e dell’Autorità di Audit (AdA) per il Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Bolzano
68)
Aggiunto dall'art. 8, comma 2, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8, successivamente sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e modificato dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.
69)
Il titolo del punto 39 dell'allegato A è così sostituito dall'art. 32, comm 7, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
70)
La lineetta è stata aggiunta al punto 39. dall'art. 2, comma 1,  del D.P.P. 9 luglio 2019, n. 17.
71)
La lineetta è stata aggiunta al punto 39. dall'art. 2, comma 1,  del D.P.P. 9 luglio 2019, n. 17.
72)
La lineetta è stata aggiunta al punto 39. dall'art. 2, comma 1,  del D.P.P. 9 luglio 2019, n. 17.

40 Diritto allo studio 73)

  1. diritto allo studio nelle scuole per l'infanzia, elementari, secondarie, professionali, negli istituti superiori, a livello universitario e postuniversitario
  2. orientamento scolastico e professionale
  3. riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso università estere e riconoscimento delle qualifiche professionali,
  4. cooperazione con le università austriache, nonché attività di supporto e consulenza sull’impostazione dei piani di studio sul riconoscimento dei titoli di studio 74)
73)
Aggiunto dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, dall'art. 20 della L.P. 13 dicembre 2006, n. 14, ed infine così modificato dall'art. 2, comma 9, del D.P.P. 13 gennaio 2015, n. 1.
74)
I compiti del punto 40 sono stati così integrati dall'art. 2, comma 10, del D.P.P. 13 gennaio 2015, n. 1.

41 Libro fondiario, catasto fondiario e urbano 75)

  1. funzioni delegate in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari
  2. funzioni delegate in materia di catasto fondiario e urbano
75)
Aggiunto dall'art. 35 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

42 76)

76)
Il punto 42 è stato aggiunto dall'art. 25, comma 7, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1. Vedi anche l'art. 25, comma 8, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.  Il punto 42 infine è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.P. 30 gennaio 2020, n. 7. Questa disposizione trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.P. 30 gennaio 2020, n. 7.

43 Organismo pagatore provinciale   delibera sentenza

  1. coordinamento delle funzioni di organismo pagatore provinciale, riconosciuto ai sensi della normativa sui fondi europei FEASR e FEAGA
  2. Internal Audit
  3. sistemi informatici
  4. collaborazione con le autorità europee e nazionali e con gli altri enti responsabili della gestione dei fondi
  5. autorità di certificazione per i fondi strutturali FESR e FSE 77)
massimeDelibera 30 luglio 2019, n. 654 - Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale
77)
Il punto 43 è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 9 luglio 2019, n. 17.

44 Agenzia di stampa e comunicazione

  1. definizione delle strategie di comunicazione della Provincia
  2. concezione e creazione di campagne di comunicazione della Provincia
  3. elaborazione e monitoraggio dei piani media della Provincia
  4. gestione della corporate identity e del corporate design della Provincia
  5. pianificazione e implementazione delle strategie e dei processi di comunicazione
  6. immagine coordinata, promozione e informazione sulle attività della Provincia
  7. stampa e pubbliche relazioni
  8. sportello per le relazioni con il pubblico] 78)

 

78)
Il punto 44 è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1 del D.P.P. 16 marzo 2020, n. 10 e trova applicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.P. 16 marzo 2020, n. 10, a decorrere dal 1° marzo 2020.
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