(1) Qualora sia prevista, in base alla vigente normativa, la partecipazione ad organi collegiali provinciali o locali, del medico provinciale o del responsabile del servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica, o di funzionari medici addetti ai rispettivi uffici o servizi, gli stessi sono sostituiti da altro componente medico, designato dalla Giunta provinciale o dal competente organismo locale.
(2) Qualora, in base alla vigente normativa, siano previsti il parere, la proposta o altro atto o provvedimento dei funzionari indicati nel comma 1, le relative funzioni sono assolte dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.