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a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 41)
Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 57 (Norma finale)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi emanate dal Consiglio provinciale in materia di urbanistica.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.