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a) Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 161)
Amministrazione dei beni di uso civico 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.
2)
Il titolo in lingua tedesca è stato modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 8 (Vigilanza)

(1) Sono soggette al controllo di legittimità della Giunta provinciale le deliberazioni del comitato aventi per oggetto:

  1. lo statuto e le relative variazioni;
  2. il bilancio di previsione e le relative variazioni nonché il conto consuntivo;
  3. l'acquisto e l'alienazione di beni gravati da diritti di uso civico nonché la costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali su detti beni;
  4. le liti attive e passive.

(2) Le deliberazioni di cui al comma 1 diventano esecutive, se la Giunta provinciale non le annulla dandone comunicazione al comitato nel termine di 30 giorni dalla scadenza di quello per la proposizione del ricorso di cui al comma 5.

(2/bis) Il termine per l’annullamento viene interrotto una sola volta, nel caso in cui la Giunta provinciale richieda informazioni integrative prima della sua scadenza. In tal caso il termine riprende a decorrere a partire dal ricevimento dei documenti e delle informazioni richieste. I provvedimenti decadono se il comitato o l’organo amministratore non trasmette le informazioni integrative entro 30 giorni dalla richiesta.21)

(3)Le deliberazioni del comitato soggette a controllo devono essere inviate, in duplice copia, all’ufficio competente per la vigilanza della Ripartizione provinciale Enti locali, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della loro adozione. 22)

(4)La Giunta provinciale può indicare al comitato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo, con l’invito ad adottarle entro il termine massimo di 30 giorni. Nel caso di mancato rispetto di tale invito, la Giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario per la redazione del conto consuntivo. 23)

(5) Ogni avente diritto di uso civico può presentare ricorso alla Giunta provinciale avverso le deliberazioni del comitato soggette a controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale entro il termine di dieci giorni dalla data dell'ultimo giorno della loro pubblicazione.24)

21)
L'art. 8, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 11, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
22)
L'art. 8, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
23)
L'art. 8, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
24)
L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.