(1) Nei confronti del personale trasferito dalla Regione Trentino-Alto Adige alla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 111 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed inquadrato nei ruoli provinciali in applicazione delle norme transitorie di cui alla legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, sono considerati utili, agli effetti della corresponsione dell'indennità di buona uscita prevista dalla legislazione provinciale, il periodo di servizio prestato alle dipendenze della Regione e i periodi riconosciuti validi a tale fine dalla Regione medesima, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 1967, n. 6, sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, dedotto quanto eventualmente già corrisposto allo stesso titolo dall'Amministrazione regionale.
(2) Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei confronti del personale regionale inquadrato nei ruoli provinciali in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, e di quello comunque passato senza soluzione di continuità dalla Regione Trentino-Alto Adige alla Provincia autonoma di Bolzano.
(3) I periodi di servizio di cui ai precedenti commi sono ritenuti validi anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, nonché dell'articolo 11 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11.