Pubblicata nel B.U. 9 agosto 1977, n. 39.
(1) L'esecuzione dei lavori è affidata al comune sede dell'opera.
(2) I rapporti reciproci fra comuni vengono definiti con apposite convenzioni, ivi compresa l'attribuzione degli oneri derivanti dalla futura gestione o manutenzione dell'opera. In caso di mancato accordo sarà costituito un consorzio obbligatorio.
(3) Per le opere finanziate con i mezzi della presente legge i comuni possono affidare in concessione l'esecuzione dei lavori ad altri enti con le modalità di cui all'articolo 7 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27. 3)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11.