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a) Legge provinciale24 maggio 1976, n. 171)
Servizi di tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano

1)
Pubblicata nel B.U. 15 giugno 1976, n. 26.

Art. 1 (Affidamento del servizio di tesoreria)     delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale affida il servizio di tesoreria, a trattativa privata, a un istituto di credito ovvero a più istituti di credito aventi preferibilmente sede legale nella provincia e operanti anche indirettamente con adeguata capillarità su tutto il territorio della provincia.2) 

(2)  Nel caso in cui il servizio di tesoreria sia affidata a più istituti di credito, uno di essi dovrà fungere da capofila assumendosi, anche a nome degli altri, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità.3) 

(3)  Per l'affidamento del servizio di tesoreria, il Presidente della giunta provinciale stipula una convenzione, approvata dalla Giunta provinciale, nella quale sono stabilite le condizioni generali e le modalità esecutive per lo svolgimento del servizio.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 469 del 31.10.1997 - Affidamento della gestione del servizio di tesoreria - trattasi di concessione e non di appalto pubblico di servizi - non applicazione del diritto comunitario
2)
Il primo comma è stato così sostituito dalla L.P. 25 gennaio 1988, n. 4.
3)
Il secondo comma è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 14 novembre 1983, n. 43.

Art. 2 (Condizioni e modalità esecutive per lo svolgimento del servizio di tesoreria)

(1)  Tra le condizioni e relative modalità esecutive di cui al secondo comma del precedente articolo, la convenzione dovrà prevedere l'obbligo per l'istituto o il consorzio affidatario del servizio di tesoreria:

  1. di fornire idonea garanzia per la regolare gestione del servizio, indicandone la natura e l'entità;
  2. di corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Provincia, comunque giacenti in tesoreria, indicandone l'entità;
  3. 4)
  4. di effettuare i pagamenti disposti dalla Provincia anche in caso di temporanea deficienza di cassa, mediante anticipazioni, predeterminando la misura del tasso di interesse;
  5. di collaborare con la Provincia ai fini di un coordinamento continuo degli impieghi per investimenti con il programma di sviluppo economico-sociale della provincia.
4)
La lettera c) dell'art. 2, comma 1, è stata abrogata dall'art. 11, comma 1, della L.P. 30 luglio 2019, n. 4.

Art. 3 (Conto del tesoriere)

(1)  Entro il 31 marzo il tesoriere deve presentare alla ragioneria generale della provincia il conto delle riscossioni e dei pagamenti nell'esercizio scaduto il 31 dicembre e nel corso dell'esercizio suppletivo.

(2)  La ragioneria generale, accertata la concordanza con le scritture della Provincia, entro il 31 maggio trasmette il conto del tesoriere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, dopo avervi apposto il visto di concordanza.

Art. 4 (Norma transitoria)

(1)  Con decorrenza dal 1° gennaio 1975 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa di Risparmio della provincia di Bolzano, affidataria del servizio di tesoreria, è convalidata nella gestione medesima alle condizioni che nel relativo contratto disciplinavano il servizio di tesoreria.

(2)  La Giunta provinciale può prorogare la gestione di cui al primo comma, alle medesime condizioni, fino all'affidamento del servizio a norma dell'articolo 1 della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1976.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.