(1) La IV sezione, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, individua e delimita territorialmente con propria deliberazione i bacini d'acqua e le eventuali aree immediatamente contigue che devono essere assoggettati a tutela specifica.
(2) La delibera della IV sezione ha valore di proposta di imposizione di vincolo e viene pubblicata all'albo del Comune nel cui territorio è ubicato il settore da tutelare, mentre copia di essa, con planimetria in scala 1: 2880, viene comunicata ai proprietari delle aree e depositata per trenta giorni presso i competenti uffici comunali, ove chiunque ha facoltà di prenderne visione.
(3) Nello stesso termine chiunque ha interesse può presentare osservazioni alla Giunta provinciale, depositandole presso la segretaria del Comune.
(4) Entro i successivi trenta giorni, la delibera della IV sezione, con gli allegati e le osservazioni presentate, viene trasmessa a cura del sindaco, con il parere e le proposte del Consiglio comunale, alla Giunta provinciale, che decide in via definitiva, con eventuali modifiche, sentito il parere del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, di cui all'articolo 2 della tutela provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.