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a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 5 (Compartecipanti e loro quote)

(1)  Se le quote di compartecipazione alle vicinie, interessenze o alle altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate o costituite, non risultano dal libro fondiario, la commissione locale per i masi chiusi competente per territorio, esaminati tutti gli elementi di prova presentati dai singoli interessati, tenta una conciliazione sull’entità delle quote di compartecipazione. La conciliazione è sottoposta all’approvazione dell’assessore provinciale competente in materia. Il relativo decreto costituisce titolo per l’iscrizione tavolare.

(2)  In caso di mancato accordo fra i compartecipanti delle comunità, la commissione provinciale per i masi chiusi, sentiti – se del caso – un rappresentante della commissione locale per i masi chiusi di cui al comma 1 e i singoli compartecipanti, nonché esaminati tutti i mezzi di prova presentati, fissa le quote di compartecipazione. Il relativo provvedimento costituisce titolo per l’iscrizione tavolare.

(3)  La normativa contenuta nei commi 1 e 2 trova applicazione anche in sede di determinazione degli stessi compartecipanti.

(4)  Qualora i compartecipanti alla comunione non siano ancora stati determinati e la comunione stessa non vi provveda, i beni vengono amministrati dalla Giunta comunale. 4)

4)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.