(1) Qualora, a seguito delle verifiche da parte della Provincia o dei terzi incaricati, venga accertato che la tassa non è stata assolta, si procede al recupero della stessa. In tal caso viene notificato al contribuente, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, un formale provvedimento di accertamento tributario. Tale atto può essere preceduto da comunicazioni di carattere informale inviate al contribuente.
(2) Il Direttore della Ripartizione provinciale Finanze dispone, successivamente all'anno di imposta di riferimento, gli importi minimi per i quali la Provincia, considerati i costi amministrativi, non dà luogo all'attivazione della procedura di precontenzioso di cui al comma 1.
(3) Ai sensi dell'articolo 21sexies, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, il recupero della tassa, nonché delle relative sanzioni ed interessi può avvenire mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche, senza precedente notifica di un avviso di accertamento.