(1) Per le prestazioni per le quali i singoli settori prevedono la partecipazione del nucleo familiare collegato, l’attribuzione di vantaggi economici da parte dell’ente pubblico competente avviene solo in via subordinata rispetto alle prestazioni a carico dei nuclei familiari collegati.
(2) Per nuclei familiari collegati si intendono, separatamente, quelli composti dai seguenti soggetti, qualora non già componenti il nucleo familiare considerato per la specifica prestazione:
(3) I nuclei familiari collegati sono tenuti alle prestazioni nell’ordine indicato al comma 2.