(1) Sono ammessi all’esame teorico-pratico anche i candidati o le candidate in possesso dell'attestazione comprovante la frequenza di un corso teorico-pratico sulla conduzione di gru edili ed industriali o di macchine movimento terra, della durata di almeno dieci ore da 60 minuti ed il cui programma corrisponda agli argomenti indicati rispettivamente nell’articolo 2, comma 1, e nell’articolo 3, comma 1.
(2) La durata necessaria per lo svolgimento dell’esame teorico-pratico non è computata nel monte ore totale del corso teorico-pratico equivalente.
(3) I corsi di cui al comma 1 devono essere organizzati dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1.
(4) I candidati o le candidate provvisti dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 4, della legge devono dimostrare, mediante dichiarazione del datore di lavoro oppure dichiarazione sostitutiva, di aver compiuto il tirocinio pratico di cui all’articolo 25, comma 4, lettera b), della legge, della durata non inferiore ai tre mesi, sotto la guida di una persona esperta.