(1) Gli interventi, di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, che comportano il cambio di destinazione d’uso, senza l’effettuazione di lavori edili, di un immobile pubblico, privato o privato aperto al pubblico, o di parte di esso, destinato a un utilizzo di carattere collettivo, devono rispettare le prescrizioni previste per l’adattabilità. Se per il cambio di destinazione d’uso di un immobile pubblico, privato, o privato aperto al pubblico, o di parte di esso, è prevista l’effettuazione di lavori edili, l’unità immobiliare deve essere resa accessibile. 5)
(2) In sede di rilascio di concessione edilizia, abitabilità e agibilità, deve essere verificato il rispetto dei requisiti di cui al comma 1.