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h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 101)
Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Direttive per l'edilizia scolastica"

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1)

Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.

87. Reazione al fuoco dei materiali

(1) Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 (uno) in ragione del 50 % massimo della superficie totale (pavimenti + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (zero non combustibili).

(2) In tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali dei pavimenti siano di classe 2 (due) e che i materiali di rivestimento in genere siano di classe 1 (uno). È consentito l'uso di pavimenti e rivestimenti in legno non trattato.

(3) I materiali di rivestimento ammessi alle varie classi di reazione al fuoco, come indicato ai commi precedenti, ad eccezione dei materiali di rivestimento non combustibili, devono essere messi in opera o in aderenza con continuità agli elementi costruttivi, oppure riempiendo con materiale incombustibile non deperibile eventuali intercapedini, oppure sezionando le stesse a comparti chiusi con elementi di fissaggio verticali ed orizzontali in materiale incombustibile con interasse massimo di 1,20 m. Le intercapedini non devono comunque avere una profondità maggiore di 5,00 cm.

(4) I tendaggi sono di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 (uno).

(5) È consentito attrezzare con arredi preferibilmente fissi, anche non certificati, le vie di fuga a condizione che:

  1. non si riduca la larghezza minima calcolata per il deflusso, che comunque non deve essere mai inferiore a 1,20 m;
  2. non si utilizzino imbottiture, fermo restando il criterio di ridurre al minimo il carico di incendio.

(6) L’utilizzo di materiali per i quali sono prescritti determinati requisiti di reazione al fuoco rispetta le prescrizioni di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro degli Interni 10 marzo 2005. Altri tipi di materiale non classificati come materiali da costruzione, vanno omologati in base alle disposizioni del decreto del Ministro degli Interni 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario della G.U. n. 234 del 25 agosto 1984), e successive modifiche.

(7) Nella realizzazione dei rivestimenti esterni va evitato l’utilizzo di materiali facilmente infiammabili.

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