(1) Beneficiari sono:
(2) I beneficiari devono svolgere attività di ricerca scientifica a livello provinciale. In applicazione dell’articolo 19bis, comma 3, della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, l’università beneficiaria può avere sede anche in altre regioni o province della Repubblica italiana o in paesi dell’area culturale tedesca; essa è ammessa alle agevolazioni in materia di ricerca scientifica se forma un numero elevato di studenti altoatesini, è classificata dalla Giunta provinciale come organismo di formazione e di ricerca scientifica di rilevanza per la provincia di Bolzano e se esplica attività di ricerca scientifica specifiche per l’Alto Adige. Per i progetti nazionali e internazionali di collaborazione è indispensabile che le attività di ricerca scientifica agevolate ai sensi della legge si svolgano prevalentemente in Alto Adige.