(1) Il personale addetto alla vigilanza ed al controllo nel settore della tutela delle acque, titolo III della legge provinciale, esercita, secondo la rispettiva competenza, le sotto elencate seguenti funzioni di vigilanza e controllo:
- verifica dello stato generale delle acque in rapporto ai fattori di inquinamento e segnalazione dei casi di degrado e inquinamento dei corpi idrici e delle relative cause;
- prevenzione delle violazioni alla normativa in materia di tutela delle acque;
- vigilanza mediante l'accertamento delle violazioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque;
- verifica dell'osservanza delle autorizzazioni e delle prescrizioni in esse contenute nonché di eventuali segnalazioni e comunicazioni.
(2) Nei casi di particolare urgenza le operazioni di controllo sono effettuate autonomamente, nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, da tutti gli organi di vigilanza previsti dal presente regolamento.
(3) I provvedimenti autorizzatori, ripristinatori e repressivi sono trasmessi, a cura delle autorità che li hanno emanati, agli organi di vigilanza, rispettando i criteri e gli ambiti di competenza previsti dal presente regolamento.