Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.
(1) Le agevolazioni previste dal presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni considerate aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, disposte da normative statali, regionali, provinciali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche a valere sugli stessi costi, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.