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i) Decreto del Presidente della Provincia9 marzo 2007, n. 221)
Regolamento di esecuzione sul contenuto e sulla gestione dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole 2)

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 aprile 2007, n. 15.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 marzo 2021, n. 9.

Art. 10 (Verifica delle richieste e delle comunicazioni) 13)   delibera sentenza

(1)  I dati dichiarati nella richiesta di iscrizione all'anagrafe provinciale o nella comunicazione di variazione sono sottoposti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, a verifica da parte della Ripartizione provinciale Agricoltura che può avvalersi a tale scopo, secondo le modalità previste dal manuale, anche di personale e risorse appartenenti ad altre ripartizioni provinciali. 14)

(2)  In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, si provvede all’iscrizione dell’impresa agricola nell’anagrafe provinciale ovvero alla modifica dei dati ivi contenuti, nonché alla consegna del fascicolo superfici SIAF all’impresa. 15)

(3)  In caso di esito negativo, in tutto o in parte, della verifica di cui al comma 1, la Ripartizione provinciale Agricoltura comunica tempestivamente al richiedente le difformità riscontrate, invitandolo a fornire dei chiarimenti.

(4)  Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, senza che siano stati forniti i chiarimenti richiesti, l'iscrizione si intende respinta. Qualora il/la richiedente insista sulla correttezza delle informazioni rese, la richiesta di iscrizione o di variazione è sottoposta entro 60 giorni a un’ulteriore verifica da parte della Ripartizione provinciale Agricoltura. Nel caso in cui sia necessaria la valutazione tecnica della Ripartizione provinciale competente per le foreste o per il paesaggio, il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura indice una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17, e successive modifiche, e decide poi quali dati inserire, eventualmente anche d’ufficio, nell’anagrafe provinciale. Tale decisione viene comunicata al/alla richiedente. 16)

(4/bis)  Qualora sia stata conferita la delega di cui all’articolo 6, comma 7, le verifiche di cui ai commi precedenti competono al Direttore delegato/alla Direttrice delegata. 17)

(5)  Di norma i dati di riferimento, ai fini della verifica di cui al comma 1, sono quelli contenuti nelle fonti di dati di cui all'allegato B; in caso di difformità, il richiedente deve chiedere un'aggiornamento dei rispettivi dati contenuti nelle fonti di riferimento.

massimeDelibera 28 febbraio 2023, n. 177 - Criteri per il calcolo del carico bestiame
13)
La rubrica dell'art. 10 è stata così sostituita dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 22 marzo 2021, n. 9.
14)
L'art. 10, comma 1, è stato così modificato dall'art. 7, comma 2, del D.P.P. 22 marzo 2021, n. 9.
15)
L'art. 10, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 3, del D.P.P. 22 marzo 2021, n. 9.
16)
L'art. 10, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 4, del D.P.P. 22 marzo 2021, n. 9.
17)
L'art. 10, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 5, del D.P.P. 22 marzo 2021, n. 9.
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