Pubblicato nel B.U. 3 aprile 2007, n. 14.
(1) Per accedere al contributo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 12, la piattaforma comune sovrasettoriale deve vedere il coinvolgimento di almeno tre cooperative di garanzia riconosciute ed essere finalizzata alla creazione di sinergie nell'ambito della consulenza creditizia e finanziaria, nonché dei processi gestionali.
(2) La collaborazione deve essere regolata da accordi contrattuali tra le parti o essere svolta da soggetto giuridico da queste appositamente costituito e prevedere una durata minima di almeno cinque anni. Lo statuto o gli accordi contrattuali dovranno essere approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 12.
(3) I criteri di ammissione alle prestazioni della piattaforma comune non possono essere discriminanti nei confronti delle cooperative di garanzia riconosciute. L'amministrazione e la gestione delle attività della piattaforma comune dovranno essere tali da non discriminare singoli soci o settori di attività economica e dovranno assicurarne una equilibrata rappresentanza.
(4) Le attività previste possono essere svolte attraverso proprio personale, attraverso l'acquisto di prestazioni da terzi o avvalendosi, mediante convenzione, dei servizi delle cooperative di garanzia riconosciute.