(1) Il presente regolamento determina le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, la disciplina del Comitato scientifico, nonché gli obblighi connessi alla formazione specifica in medicina generale, in attuazione degli articoli 6, 16 e 17 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, di seguito denominata legge. 3)
(1) Alla formazione specifica in medicina generale può essere ammesso chi è in possesso almeno dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente. 4)
(1) Il Comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale è composto da:
(2) In caso di necessità sono interpellati esperte/esperti esterni. 7)
(1) La Giunta provinciale nomina il Comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale che dura in carica 5 anni.
(1) Il Comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale:
(1) 1. I medici che hanno svolto la formazione specifica in medicina generale con una borsa di studio della Provincia devono prestare – entro cinque anni dal conseguimento del relativo diploma e per la durata di tre anni – l’attività di medico di medicina generale come liberi professionisti o lavoratori dipendenti, nelle forme e presso i servizi in cui tale attività è prevista, nel territorio della provincia di Bolzano.
(2) Ai fini della concessione della borsa di studio provinciale, dell’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 10 e dell’emolumento aggiuntivo di cui all’articolo 11, i medici devono assumere per iscritto l’obbligo alla prestazione di servizio di cui al comma 1.
(3) Se gli emolumenti e le indennità non sono stati erogati per l’intera durata della formazione, il periodo di servizio da prestare è proporzionalmente ridotto.
(4) In caso di formazione specifica in medicina generale a tempo parziale ai sensi dell'articolo 7 della legge, gli importi mensili della borsa di studio provinciale, dell’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 10 e dell’emolumento aggiuntivo di cui all’articolo 11 sono ridotti in proporzione. 8)
(1) I medici di medicina generale devono restituire l’intero importo degli emolumenti e delle indennità percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione in caso di: 10)
(2) La Giunta provinciale accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, l’interruzione della formazione o le altre ipotesi di cui all’articolo 17, comma 4, della legge e determina l'ammontare dell’importo da restituire. La riduzione dell’importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi. 11)
(1) La Provincia corrisponde ai medici in formazione che sono in possesso dell’attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente, un’indennità aggiuntiva dell’ammontare di euro 450,00 mensili.
(2) La Provincia eroga ai medici l’indennità aggiuntiva di cui al comma 1 dall’inizio della formazione specifica in medicina generale o dal mese successivo a quello dell’acquisizione dell’attestato. L’indennità aggiuntiva è erogata fino al conseguimento della formazione specifica in medicina generale. 12)
(1) La Provincia concede ai medici che svolgono la formazione specifica in medicina generale in Alto Adige con una borsa di studio della Provincia e si impegnano a prestare servizio per tre anni ai sensi dell’articolo 8, comma 1, un emolumento aggiuntivo di 700,00 euro mensili, per tutto il periodo della formazione specifica in medicina generale e fino al conseguimento del relativo diploma. 13)
(1) I medici che hanno già iniziato la formazione specifica in medicina generale alla data di entrata in vigore del presente decreto beneficiano dell’emolumento aggiuntivo di cui all'articolo 11 a condizione che sottoscrivano un impegno supplementare a prestare l’attività di medico di medicina generale nel territorio della provincia di Bolzano per tre anni complessivi, ai sensi dell’articolo 8, comma 1.
(2) L’emolumento aggiuntivo di cui all'articolo 11 è corrisposto a decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione dell’impegno di cui al comma 1. 14)
(3) I medici che hanno già iniziato la formazione specifica in medicina generale alla data di entrata in vigore del presente decreto possono, in casi motivati e nel rispetto dei termini stabiliti dalla Giunta provinciale, chiedere l’autorizzazione a svolgere la formazione a tempo parziale. 15)
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.