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h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 41)
Approvazione regolamento alla legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, concernente "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci"

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Pubblicato nel B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 15 (Impianti elettrici)

(1) L'impianto elettrico, considerato a partire dai terminali all'ingresso dell'interruttore generale di bassa tensione, deve prevedere tutti i circuiti ed i componenti necessari in relazione alle caratteristiche meccaniche dell'impianto che deve azionare. Tutti i componenti impiegati devono essere di tipo professionale. I dispositivi di comando manuale e le protezioni il cui mancato intervento possa essere causa di pericolo o danno devono presentare la massima affidabilità. Tutte le apparecchiature elettriche, comprese quelle telefoniche, se non installate in locali chiusi, devono essere del tipo a tenuta stagna o racchiuse in alloggiamenti separati a tenuta stagna.

(2) Va previsto un solo comando di partenza. Non sono ammesse soluzioni circuitali nelle quali il comando di partenza possa escludere le protezioni, salvo quelle indispensabili per l'avviamento.

(3) I circuiti di comando devono essere galvanicamente separati dai circuiti di potenza. La tensione nominale verso terra dei circuiti di comando non deve superare i 110 volt in corrente alternata (c.a.) o in corrente continua (c.c.). Un morsetto delle bobine dei circuiti di comando va collegato direttamente a massa.

(4) L'impianto va dotato di uno o più circuiti elettrici di sicurezza funzionanti in base al principio della corrente di riposo. Nei circuiti di sicurezza esterni che si trovano totalmente od in parte all'esterno delle apparecchiature, la tensione impiegata non deve superare i 25 volt in c.a. verso terra oppure i 50 volt in c.c. verso terra. Nei circuiti di sicurezza interni alle apparecchiature la tensione impiegata non deve superare i 110 volt in c.a. o in c.c. verso terra.

(5) Ogni circuito di sicurezza va realizzato in modo che i relè finali si diseccitino in caso di:

  • a)  interruzione del circuito;
  • b)  mancanza della tensione di alimentazione;
  • c)  abbassamento della tensione di alimentazione provocata da dispersione verso terra, difetto di isolamento o corto circuito.

(6) Nei circuiti di sicurezza:

  • a)  tutti i comandi vanno disposti su uno solo dei rami che collegano la sorgente di energia con la bobina del relè, mentre l' altro ramo deve essere collegato direttamente a terra;
  • b)  la sequenza di un comando di arresto deve essere irreversibile; inoltre, non si deve potere riavviare l' impianto senza apposito ripristino eseguito dal banco di manovra;
  • c)  anche al cessare della causa i relè devono permanere nelle condizioni di intervento fino al ripristino.

(7) Nei circuiti di sicurezza esterni:

  • a)  i relè o dispositivi finali devono rispondere al criterio della ridondanza;
  • b)  i predetti relè devono essere muniti di un dispositivo di controllo di efficienza.

(8) Il circuito di linea deve essere tipizzato secondo le modalità di cui all'allegato E del decreto del Ministro dei Trasporti 15 marzo 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 24 maggio 1982, n. 140.

(9) I circuiti di segnalazione e misura devono essere galvanicamente separati dai circuiti di potenza e di comando. La tensione nominale verso terra non deve superare i 110 volt in c.a. o in c.c. .

(10) I circuiti di segnalazione di anomalie devono emettere il segnale fino al ripristino, con l'intervento manuale, delle normali condizioni di funzionamento.

(11) Per le spie di segnalazione ed i pulsanti sono previsti i seguenti colori:

  • a)  verde, per indicare sicurezza;
  • b)  giallo, per indicare attenzione;
  • c)  rosso, per indicare pericolo od allarme;
  • d)  blu, per specifiche segnalazioni.

(12) Sul banco di manovra vanno previsti tutti gli strumenti di misura elettrici necessari per il controllo del funzionamento dell'impianto. Per il circuito di sicurezza di linea, sia nella stazione motrice che in quella di rinvio, vanno previsti strumenti di misurazione del livello del relativo segnale. L'intervento dei dispositivi di sicurezza deve essere segnalato. I dispositivi di sicurezza realizzati con circuiti elettronici devono prevedere un test di prova.

(13) Ai fini della sicurezza delle persone, vanno rispettate le norme generali relative alla protezione contro i contatti, sia diretti che indiretti, e contro le scariche atmosferiche. In ogni caso le parti metalliche delle stazioni devono essere messe a terra con appositi dispersori ed essere collegate tra di loro con idoneo conduttore. L'impianto di messa a terra delle parti metalliche e delle apparecchiature elettriche deve essere conforme alle vigenti norme CEI 11.1. ed 11.8. La resistenza di terra non deve essere comunque superiore a 20 ohm. Il posto di manovra ed i posti telefonici, anche all'aperto, devono essere muniti di pedana isolante.

(14) L'impianto elettrico deve essere protetto dalle sovratensioni di origine atmosferica. In particolare, idonei scaricatori devono essere installati all'ingresso delle linee nelle stazioni dell'impianto. L'interruttore generale deve essere installato in prossimità del banco di manovra oppure deve essere azionabile dal banco stesso mediante comando a distanza in c.c.

(15) I dispositivi per il comando di arresto, da installare nelle stazioni, devono funzionare per apertura dei circuiti di sicurezza in cui sono inseriti e devono, inoltre, essere del tipo a distacco obbligato con contatti doppi od a ponte asportabile ed a ripristino. Per le operazioni di manutenzione, controllo o altro, il personale, per la propria sicurezza, deve poter impedire l'avviamento dell'impianto mediante un dispositivo di arresto, bloccabile in posizione di aperto, disposto nelle stazioni.

(16) Il moto dell'impianto deve essere subordinato alla presenza di tutti i consensi di stazione e di linea nel circuito di sicurezza; in particolare devono essere previste le seguenti protezioni:

  • a)  per mancanza della tensione di rete;
  • b)  per mancanza di una delle fasi dell' alimentazione;
  • c)  sovraccarico superiore a 1,2 volte la massima corrente di regime (relè ad azione istantanea, su almeno due fasi, se l' azionamento è con motore asincrono);
  • d)  per un incremento della corrente assorbita (di/dt) in un intervallo di tempo definito, superiore ad un valore prestabilito.

(17) I relè di cui alle lettere c) e d) del comma 16 devono avere caratteristica di taratura definita e consentire l'agevole individuazione del valore di taratura richiesto.

(18) La scelta del senso di marcia va effettuata mediante commutatore che, in posizione intermedia, comanda l'arresto del motore e l'intervento del freno, se previsto.

(19) Negli azionamenti in c.a. l'avviamento non deve essere possibile se il reostato d'avviamento non è interamente inserito.

(20) Negli azionamenti in c.c. il convertitore deve possedere protezioni opportune in relazione alle caratteristiche dell'azionamento stesso. In ogni caso un relè di minima velocità deve determinare l'arresto dell'impianto in mancanza di tensione tachimetrica, mentre un relè di massima velocità deve determinare l'arresto stesso per un eccesso di velocità superiore al 10 per cento della velocità di regime.

(21) Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, i circuiti elettrici devono essere realizzati secondo le norme CEI in particolare per quanto attiene ai materiali, alle apparecchiature, alle installazioni ed all'impianto.

(22) Il costruttore dell'impianto elettrico deve attestare che l'impianto è stato costruito a regola d'arte, che i singoli componenti e l'intero impianto rispondono alle prescrizioni del presente regolamento e, per quanto in questo non previsto, alle altre norme CEI, nonché ad ogni altra disposizione di legge; inoltre deve certificare di aver sottoposto le apparecchiature elettriche a collaudo interno.

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