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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 marzo 2000, n. 121)
Criteri di determinazione dell'inabitabilità di abitazioni per motivi di sanità e di sicurezza

1)

Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento dà esecuzione all'articolo 130, comma 3, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante l'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.

Art. 2 (Motivi di inabitabilità)

(1) Una casa o una parte di essa può essere dichiarata inabitabile per motivi di sanità, di sicurezza o a seguito di calamità naturali.

(2) L'inabitabilità può essere dichiarata solo relativamente a quelle case o a quei vani la cui destinazione d'uso urbanistica è definita come abitazione dall'articolo 75, comma 2, lettera a), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 3 (Inabitabilità per motivi di sanità)

(1) Sono inabitabili per motivi di sanità i vani in cui:

  • a)  sia manifesta una grave carenza di illuminazione naturale;
  • b)  sia manifesta una grave carenza di ventilazione;
  • c)  siano manifesti vizi di costruzione o di manutenzione che comportino la presenza di umidità.
  • d)  vengano superati i limiti massimi consentiti dalle leggi relative alle immissioni ad effetto prolungato di tipo fisico o chimico; 2)

(2) Per motivi di sanità pubblica si considerano altresí inabitabili i vani in cui sono riscontrabili i vizi di seguito elencati:

  • a)  assenza o assoluta carenza dei servizi igienici;
  • b)  assenza o assoluta carenza degli impianti di acqua potabile;
  • c)  stato fatiscente di conservazione delle finestre, delle porte, dei pavimenti, dei solai nonché delle facciate e del tetto.

(3) Sono comunque considerati inabitabili i vani nel sottotetto privi di isolazione termica.

2)

La lettera d) è stata sostituita dall'art. 1 del D.P.P. 30 novembre 2001, n. 76.

Art. 4 (Inabitabilità per motivi di sicurezza)

(1) L'intera costruzione è inabitabile per motivi di sicurezza ai sensi dell'articolo 130, comma 3, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, quando sussista concreto pericolo di crollo del fabbricato a causa di vetustà, di vizi di costruzione, o delle caratteristiche meccaniche del suolo.

(2) In connessione con l'articolo 3, comma 2, l'accertamento dell'inabitabilità dei vani può riguardare anche l'assenza o l'assoluta carenza dell'impianto elettrico.

Art. 5 (Inabitabilità a seguito di calamità naturali)

(1) A seguito di calamità naturali possono essere dichiarati inabitabili singoli fabbricati o parti di essi quando, in conseguenza del danno, sussista concreto pericolo di crollo.

Art. 6 (Certificato di inabitabilità)

(1) Nel certificato di inabitabilità devono essere indicate le cause di cui agli articoli 3, 4 e 5, che costituiscono il fondamento per il rilascio di tale certificato.

(2) Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i vani vengono dichiarati inabitabili qualora siano riscontrabili tutti tre i vizi previsti da tale disposizione o quando, sussistendone almeno due, sia riscontrabile il vizio di cui all'articolo 4, comma 2.

(3) L'inabitabilità non può essere dichiarata quando i vizi riscontrati possono essere eliminati eseguendo interventi di manutenzione ordinaria. 3)

(4) L'inabitabilità non può essere dichiarata qualora i vizi riscontrati possano essere eliminati eseguendo interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del 1° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, il cui ammontare, sulla base di una stima di massima della commissione di cui all'articolo 130, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, non ecceda il limite del 30 per cento del costo di costruzione convenzionale dell'abitazione o dei vani da dichiarare inabitabili. 4)

3)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 30 novembre 2001, n. 76.

4)

Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.P. 30 novembre 2001, n. 76.

Art. 7 (Notificazione del provvedimento)

(1) Il provvedimento di cui all'articolo 6 è notificato al proprietario, all'eventuale locatario o all'avente diritto e comunicato al Presidente della giunta provinciale.

Art. 8 (Tutela del certificato di inabitabilità)

(1) È vietata la destinazione ad uso di abitazione dell'intera costruzione o dei singoli vani di essa dichiarati inabitabili e per qualsiasi ragione resisi liberi.

(2) In caso di violazione della norma di cui al comma 1, il sindaco adotta i provvedimenti di cui all'articolo 18, comma 1 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.