(1) I programmi e gli orari di insegnamento delle materie tedesco e italiano per il biennio per i servizi alberghieri e della ristorazione e per il biennio tecnico-artigianale nelle scuole professionali provinciali in lingua tedesca e ladina corrispondono a quelli per i bienni delle scuole superiori in lingua tedesca, approvati con legge provinciale 9 agosto 1994, n. 5.
(2) I programmi e gli orari di insegnamento delle materie religione, storia, matematica ed informatica, diritto ed economia, geografia, biologia , laboratorio di fisica e chimica nonché educazione fisica corrispondono a quelli, la cui sperimentazione è stata autorizzata nei bienni delle scuole superiori in lingua tedesca con deliberazione della Giunta provinciale n. 5154 del 12 settembre 1994.
(3) Il programma e gli orari di insegnamento della materia inglese corrispondono a quelli in vigore nei bienni delle scuole superiori in lingua tedesca.
(4) I programmi di insegnamento e gli orari delle materie scienza dell'alimentazione, gestione della cucina, gestione del ristorante , tecnica di ricezione e francese per il biennio per i servizi alberghieri e della ristorazione nonché delle materie tecnologia meccanica e attività di laboratorio, tecnologia del legno e attività di laboratorio nonché disegno tecnico per il biennio tecnico artigianale sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto.
(5) I programmi degli insegnamenti relativi ai singoli indirizzi di cui al comma 4 tengono conto della realtà locale del mondo produttivo e del sistema di formazione professionale.