(1) In base alla normativa vigente ed alle direttive del piano sanitario provinciale i centri di degenza dispongono di servizi atti a garantire un'assistenza e cure adeguate degli ospiti nonché una gestione razionale ed efficiente della struttura.
(2) Le strutture del centro si articolano in:
(3) L'unità di cura si compone di diverse unità abitative, in cui è alloggiato un minimo di 20 fino ad un massimo di 25 ospiti. In casi eccezionali, debitamente motivati, il numero degli ospiti può essere ridotto fino a 15.
(4) I locali per la terapia e la riabilitazione sono a disposizione di più unità di cura.