Pubblicato nel B.U. 12 maggio 1992, n. 20.
(1) Le biblioteche ubicate nei singoli plessi di un circolo didattico ovvero le biblioteche di istituti di istruzione secondaria, che abbiano complessivamente almeno venti classi, costituiscono una biblioteca di grande scuola. Nel computo possono essere considerate soltanto le classi dei plessi scolastici o delle sezioni e sedi staccate, presso le quali funzionano biblioteche scolastiche, che soddisfano i requisiti minimi indicati all'articolo 2.