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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 211)
Approvazione dei profili professionali delle attività artigiane

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1)

Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 22 ottobre 1991, n. 46.

6.2. PROFILO PROFESSIONALE DEL PARRUCCHIERE 31)

  • a)  CAMPO PROFESSIONALE:
    Creazione di acconciature,
    trattamento dei capelli, della pelle del viso, del decolletè e delle unghie e consulenza sui relativi prodotti cosmetici,
    creazione di toupets e pulizia di parrucche e toupets.
  • b)  APPLICAZIONI E TECNICHE:
    Esame della forma e della struttura del capello nonché scelta dei metodi idonei di trattamento e dei relativi prodotti,
    cura del capello e del cuoio capelluto mediante lavaggio con shampoo o a secco,
    massaggi, applicazioni curative ed impacchi,
    taglio dei capelli, messa in piega, applicazione dei bigodini, messa in piega eseguita con i clips, asciugatura, acconciatura a fon, pettinatura, esecuzione di permanente e stiratura dei capelli,
    rasatura,
    applicazioni di coloranti e tinture,
    lavorazione dei capelli,
    pulizia e cura dei toupets e delle parrucche,
    esame del cuoio capelluto e della pelle del viso ai fini del trattamento cosmetico, scelta dei trattamenti idonei e dei relativi prodotti,
    trattamento cosmetico del cuoio capelluto, della pelle del viso, del decolletè e delle unghie,
    pulizia, desinfezione e manutenzione degli impianti, attrezzi ed utensili.
  • c)  COGNIZIONI DELLE SEGUENTI MATERIE:
    Biologia, chimica e fisica,
    struttura, caratteristiche e malattie dei capelli, della pelle e delle unghie ,
    effetti prodotti da coloranti e tinture per capelli e trattamenti cosmetici decorativi (trucco),
    principali acconciature classiche e alla moda,
    danni causati dal trattamento improprio del capello e della pelle,
    effetti dei prodotti di pulizia, di trattamento e dei prodotti chimici impiegati sui capelli, sulla pelle e sulle unghie,
    prodotti per parrucchieri,
    lavorazione dei capelli umani, animali, vegetali e sintetici,
    assistenza al cliente, consulenza e tecniche di vendita,
    norme di legge concernenti l'igiene e la diffusione degli agenti patogeni,
    calcolo tecnico-professionale,
    norme sulla tutela dell'ambiente, la prevenzione degli infortuni, la tutela e la sicurezza sul lavoro.
31)

Il punto 6.2 è stato aggiunto dall'art. 5 del D.P.G.P. 24 settembre 1992, n. 36.

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